Il divieto di terzo mandato vale anche per il CNF, ma dubbi su come sostituire l’eletto ineleggibile

La questione del divieto del terzo mandato consecutivo e la sua applicabilità anche alle elezioni del Consiglio Nazionale Forense, oltre che alle elezioni dei Consigli locali ai quali pacificamente si applica e senza che ciò determini alcuna lesione di valori costituzionali è stata affrontata dal Tribunale di Roma con l’ordinanza del 17 dicembre 2019 emessa in sede di reclamo cautelare.

Si tratta, infatti, del giudizio di reclamo proposto avverso l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma il 2 settembre 2019 e di cui avevamo dato notizia nell’edizione del 3 settembre 2019 e che aveva accolto il ricorso cautelare proposto dal primo dei non eletti al CNF nei confronti di uno degli eletti che al momento della candidatura aveva già svolto due mandati immediatamente prima delle elezioni e che aveva ordinato al CNF di ammettere il ricorrente quale proprio membro, seppur in via provvisoria. Con questa ordinanza il Tribunale riforma parzialmente il dispositivo da un lato, condivide la tesi dell’applicabilità del divieto di terzo mandato anche al CNF e, quindi, conferma la sospensione degli effetti della proclamazione dell’avvocato eletto nonostante fosse al terzo mandato”. Dall’altro lato, però, ha ritenuto di non poter disporre in via cautelare il subentro del ricorrente in luogo dell’eletto non eleggibile perché occorre un esame approfondito del sistema elettorale del CNF e dei rimedi per sostituire” un eletto ineleggibile. Ed infatti, diversamente dagli ordini locali – per i quali è chiara ed univoca la strada per sostituire l’eletto ineleggibile e, cioè, lo scorrimento della graduatoria – ci sono dubbi sul meccanismo operativo dovuto al sistema elettorale per eleggere i membri del CNF. Gli oggetti del ricorso ex art. 700 c.p.c Per giungere a questa conclusione, il Tribunale in sede di reclamo, ha preso le mosse dalla constatazione che erano due le azioni rispetto alle quali valutare la tutela cautelare invocata dal ricorrente. E ciò perché, la domanda cautelare ha un oggetto complesso, perché implica l’accertamento di due diverse situazioni soggettive, certamente non omologhe ed in parte autonome il diritto di elettorato passivo del reclamante [id est l’eletto ineleggibile], che anzi, secondo la prospettazione difensiva di quest’ultimo, costituisce proprio l’unico possibile oggetto del futuro giudizio di merito, in sostanza di accertamento negativo, ed il dedotto e contestato diritto del ricorrente reclamato , il cui elettorato passivo è invece pacifico, di subentrare direttamente al primo nella composizione del CNF quale rappresentante del distretto di Corte d’Appello di Catanzaro, a prescindere, cioè, da un’elezione suppletiva che viceversa , secondo la prospettazione difensiva dei reclamanti e del Ministero convenuto, costituisce necessaria conseguenza del peculiare sistema elettorale del CNF rispetto ai singoli COA, tale, appunto, secondo costoro, da precludere la stessa configurabilità astratta di un autonomo diritto del ricorrente di subentro al CNF e, dunque, anche la stessa ammissibilità della domanda cautelare . Divieto di terzo mandato applicabile al CNF Ed allora, proprio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2019 che aveva ritenuto non fondati i dubbi di costituzionalità sul divieto di terzo mandato consecutivo sollevati dal CNF nel corso dei giudizi aventi ad oggetto le elezioni degli ordini di Savona e della Spezia nessun dubbio per il Tribunale che quel divieto esprime un principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali e che debbano essere considerati anche i mandati già svolti prima dell’entrata in vigore della legge e senza che ciò integri un’ipotesi di norma retroattiva come riconosciuto dalla Corte Costituzionale . omogeneità tra CNF e ordini locali. Del resto, la più recente l. n. 247/2012 disciplina in maniera unitaria l’ordine forense, ponendo espressamente sullo stesso piano, come sue articolazioni, al non modificato art. 24 co 2 , i singoli ordini ed il CNF e ponendo, infatti, per gli uni e per l’altro, norme ampiamente speculari, contrariamente a quanto dedotto dal CNF e da parte reclamata anche con riferimento alla salvaguardia dell’equilibrio tra generi oltre che, per quanto qui interessa, con riferimento al principio della rotazione degli incarichi e al divieto del triplo mandato consecutivo . Conseguentemente – essendo pacifico che l’eletto per il distretto di Catanzaro fosse al terzo mandato consecutivo come membro del CNF – l’accoglimento della prima domanda cautelare viene confermato. ma, per il momento, viene escluso l’immediato subentro. Tuttavia, per il Tribunale occorre mettere in evidenza che il diritto del ricorrente a essere nominato in luogo dell’eletto ineleggibile non presenta – al momento, ovviamente, trattandosi di tutela cautelare – un elevato grado di verosimiglianza sufficiente per accogliere anche questo capo di domanda cautelare. Ed infatti, i sistemi elettorali del CNF e dei Consigli locali sono diversi tant’è che deve essere esaminata funditus la questione di quale sia il metodo di integrare il consiglio nazionale nel momento in cui sia stato dichiarato ineleggibile un suo membro. Non vi è dubbio che, in astratto, debbano applicarsi i due principi valevoli sicuramente per le elezioni dei consigli locali. Si tratta del principio per cui il membro non eleggibile deve essere sostituito” utilizzando i risultati dell’elezione già effettuata e del principio – affermato a chiare lettere per le elezioni degli ordini locali - dello scorrimento” della graduatoria. Tuttavia, con riferimento all’elezione del Consiglio Nazionale Forense può essere che lo ‘scorrimento’ della graduatoria tra gli eletti dai Consigli dell’Ordine nell’ambito di un medesimo distretto potrebbe avere un diverso significato rispetto all’ipotesi della graduatoria formata sulla base dei voti attribuiti ciascuno da una singola persona fisica come avviene per le elezioni locali e, quindi, in concreto, possa presentare problemi di operatività. Ecco allora che, nelle more della causa di merito – fermo che l’eletto ineleggibile non può integrare il Consiglio Nazionale essendo stata confermata, come abbiamo ricordato, la sospensione degli effetti della nomina la domanda del ricorrente di accertamento del diritto di automatico subentro, quale consigliere del CNF, in luogo del candidato apparso ineleggibile, non sia dotata di quella qualificata verosimiglianza di fondatezza postulata, in maniera convergente, sia dai sopra menzionati molteplici valori costituzionali in gioco nell’ambito in esame, sia dal carattere significativamente anticipatorio della tutela richiesta .

Tribunale di Roma, sez. II Civile, ordinanza 17 dicembre 2019 Presidente Curatola – Relatore Bifano Fatto e diritto 1. Con due distinti ricorsi il Cnf e Ba. Anumero hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza indicata in oggetto, chiedendone l' integrale riforma e per l'effetto il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. da essa accolto, a tal fine deducendo - l'inammissibilità della domanda cautelare accolta dall'ordinanza reclamata in quanto proposta, in violazione dell'art. 59 della L. numero 69/09 e dell'art. 11 del D.Lgs. numero 104/2010 di seguito anche codice del processo ammnistrativo o c.p.a. , speciale rispetto al primo, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza del giudice ammnistrativo dichiarativa del difetto di giurisdizione in ordine alla domanda ivi proposta nel merito, ed in mancanza di riproposizione ovvero riassunzione di quest'ultima dinanzi al giudice ordinario, con conseguente protrazione della pendenza del giudizio amministrativo con oggetto identico rispetto a quello funzionalmente al quale è stata proposta la domanda cautelare ante causam dinanzi al giudice ordinario, ed inoltre improponibilità di quest'ultima ed incompetenza a decidere del giudice ordinario così adito per carenza di interesse attuale e concreto cfr pg. 21 reclamo Cnf e per carenza di legittimazione cfr pg 25 reclamo Ba. del ricorrente, sia all'azione cautelare che a quella di merito, spettando tale legittimazione ai Consigli dell'Ordine di seguito anche Coa del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro, in quanto direttamente investiti della elezione /designazione cfr ibidem reclamo Ba. del componente del Cnf rappresentativo di tale distretto, e non essendo, infatti, compatibile il richiesto subentro del primo dei non eletti, disposto dall'ordinanza reclamata, con il sistema elettorale tramite il quale sono designati i membri di quest'ultimo, basato sul voto dei singoli Coa che compongono ciascun distretto, a sua volta espresso mediante deliberazione collegiale per esorbitanza della tutela richiesta e attribuita – ordine al Cnf di ammettere quale proprio membro, in via provvisoria l'avv. Al. in luogo dell'avv. Ba. rispetto a quella conseguibile in qualsiasi giudizio di merito, da considerare limitata all'accertamento del diritto di elettorato passivo del consigliere Ba. e della sua ipotetica ineleggibilità, e non essendo, invece, configurabile alcun diritto soggettivo di elettorato attivo o passivo del ricorrente Al., in quanto l'insediamento di un nuovo componente del Cnf si realizza mediante un procedimento ammnistrativo nel cui ambito la Commissione ex art. 11 del decreto luogotenenziale numero 382/1944, operante come organo del Ministero della Giustizia, verifica l'osservanza delle disposizioni di legge ed il risultato della votazione, il Cnf ex art. 34 co 3 della L. numero 247/2012 adotta il provvedimento di proclamazione, in ogni caso necessario, allo scopo di stabilire quali siano le conseguenze dell'accertamento di un'asserita ineleggibilità cfr pg 14 reclamo Ba. ed il Ministro della Giustizia esercita funzione di vigilanza, con conseguente violazione dell'art. 41 co 2 c.p.c. da parte dell'ordinanza reclamata che ha invece .sostituito la propria determinazione a quella rimessa dalla legge alla pubblica amministrazione cfr pg 23 reclamo Ba. perché diretta ad ottenere una pronuncia costitutiva al di fuori del relativo numero chiuso, pronuncia che l'ordinanza reclamata ha invece adottato, per di più con effetti provvisori - la nullità dell'ordinanza reclamata, in quanto pronunciata in mancanza di estensione del contraddittorio nei confronti dei singoli Coa del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro - l' abnormità dell'ordinanza reclamata cfr pg 29 reclamo CNF non essendo la composizione provvisoria del Cnf, da essa disposta, compatibile con le funzioni amministrative e giurisdizionali di quest'ultimo, comportando il rischio di nullità delle sue decisioni ex art. 158 c.p.c., insanabile e rilevabile d'ufficio, per vizio della sua costituzione - l' insussistenza del fumus boni iuris , non essendo interpretabile il divieto del terzo mandato consecutivo, posto per l'elezione del Cnf dall'art. 34 della L. numero 247/2012, nel senso per cui assumono rilevanza anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore di tale legge nulla prevedendo in tal senso la suddetta disposizione, introducendo l'art. 34 della L. numero 247/2012 una deroga al principio della generalità dell'elettorato passivo di rilevanza costituzionale ex art. 51 Cost. e da considerare, dunque, di stretta interpretazione e non estensibile analogicamente cfr Corte Cost numero 120/2013 Cass. civ, sent. numero 16205/00 avendo la L. numero 247/2012 riformato in maniera radicale l'ordinamento forense ed in particolate .composizione, durata e funzioni del CNF, riscrivendone compiti e prerogative e disciplinando in modo innovativo il procedimento di designazione dei suoi componenti e il relativo regime di ineleggibilità . cfr pg 35 del reclamo Cnf, enfasi propria del testo trascritto , avendo previsto la maggiore durata quadriennale del mandato, rispetto a quella triennale prevista dall'art. 13 co 3 del D.Lgs. numero 382/44 ed introdotto, quale unica condizione di ineleggibilità, il 'rispetto dell'equilibrio tra generi', ed introdotto il principio di alternanza tra i fori del distretto prima del tutto assente non essendo estensibili all'elezione del Cnf le soluzioni interpretative espresse sia dalle SU della Cassazione nella sentenza numero 32781 del 19.12.2018, su cui risulta incentrata la decisione reclamata, sia dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 173/2019, essendo entrambe relative al sistema elettorale dei Coa quale riformato, in seguito alla L. numero 247/2012, dalla L. numero 113/2017 cui esclusivamente attiene la norma di interpretazione autentica posta dall'art. 11 quinquies del D.L. numero 135/2018 inserito dalla legge di conversione numero 12/2019, e non avendo le norme relative all'elezione dei Coa e del Cnf identico contenuto, prevedendo solo l'art. 43 della L. numero 247/2012, relativo al Cnf, il rispetto dell'equilibrio dei generi, ed avendo solo la numero 113/2017 espressamente mitigato per i Coa il divieto del triplo mandato, stabilendo che a tal fine non si tiene conto dei mandati infrabiennali, così introducendo un bilanciamento alla compressione del diritto di elettorato attivo e passivo coerente con i principi costituzionali, ed avendo infine introdotto solo la L. numero 113/2017, relativa ai Coa, un peculiare regime transitorio, imposto da situazioni contingenti relative solo a questi ultimi, rappresentate dall'intervenuto annullamento della disciplina attuativa posta con il D.M. numero 170/2014 , dall'annullamento giudiziale delle elezioni svoltesi presso alcuni Coa, e dalla mancata indizione di nuove elezioni da parte dei Coa dopo la scadenza del 31.12.2014, e prevedendo, all'opposto, l'art. 65 della L. numero 247/2012 per il Cnf il principio del trascinamento della disciplina pregressa resa dalla disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate fino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi . , e soprattutto uno ed un sol caso di preclusione all'assunzione delle cariche, determinato, però, dall'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e la carica di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense cfr, pg 38 reclamo Cnf - l' insussistenza del periculum in mora avendo lo stesso ricorrente Al. differito l'esercizio della tutela cautelare, inizialmente adendo il giudice amministrativo senza chiedere quest'ultima ed omettendo, poi, di riassumere il giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario, nonostante il decorso di oltre un semestre dall'insediamento del Cnf , a fronte del contrapposto rischio, per quest'ultimo, di stabile esposizione all' impugnazione ed invalidazione di tutti i propri atti, e di cui, ai fini del necessario bilanciamento delle contrapposte situazioni in costanza di pericolo, l'ordinanza reclamata non ha tenuto conto. 2. Costituitosi in entrambi i procedimenti riuniti, il convenuto Ministero della Giustizia, ha chiesto l'accoglimento dei reclami, a tal fine eccependo - il difetto della propria legittimazione passiva in quanto l'art. 34 co 6 della L. numero 247/2012 attribuisce al Consiglio in carica, e non più alla Commissione nominata dal Ministro ex art. 11 del D.Lgs. numero 382/1944, e che del Ministero della giustizia è organo straordinario, la proclamazione dei risultati elettorali in quanto anche i risultati della più circoscritta attività demandata alla suddetta Commissione dalla disciplina vigente, non si imputano né a quest'ultima né al Ministero in quanto tra i poteri di vigilanza del Ministero, relativi al funzionamento dei Consiglio e degli ordini professionali, non rientrano anche quelli di verificare l'eleggibilità dei candidati, la regolarità della competizione elettorale e le determinazioni dell'organo deputato ad accertare il risultato delle elezioni - l'infondatezza della domanda cautelare mancando una norma espressa che, disciplinando il divieto posto dall'art. 34 co 1 della L. numero 247/2012, di elezione consecutiva al Cnf per di più di due volte, attribuisca univocamente rilevanza, a tal fine, anche ai mandati espletati prima dell'entrata in vigore di tale legge non essendo compatibile la richiesta sostituzione del consigliere eletto di cui è stata dedotta l'ineleggibilità con il ricorrente Al., quale primo dei non eletti, con il peculiare sistema elettorale del Cnf disciplinato dall'art. 34 co 3 e 4 della L. numero 247/2012, in quanto di tipo uninominale e fortemente personalistico, e dunque tale da consentire quale unico rimedio praticabile solo la reiterazione delle elezioni . 3. Costituitosi in entrambi i procedimenti riuniti, l'originario ricorrente Al., parte reclamata, ha chiesto il rigetto dei reclami deducendo - l'unitaria collocazione sistematica, anche all'interno della legge di riforma numero 247/2012, degli Ordini circondariali e del Cnf, considerati in egual modo dal suo articolo 24 come articolazione dell'Ordine forense, e la conseguente unitarietà del relativo quadro normativo, con parimenti conseguente necessità di interpretazione uniforme delle norme che per entrambi limitano il numero dei mandati consecutivi, nel senso già espresso dalla Corte di cassazione a SU nella sentenza numero 32781/ 2018 e dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 173/2019, secondo le quali costituisce un principio generale, necessario ad assicurare operatività immediata alla legge di riforma e non applicazione retroattiva, la rilevanza anche dei mandati espletati prima della sua entrata in vigore - l'irrilevanza in senso contrario della limitazione agli ordini circondariali della norma di interpretazione autentica posta dall'art. 11 quinquies del D.L. numero 12/2019, in quanto determinata dalla necessità straordinaria ed urgente di prorogare la data delle elezioni dei consigli in scadenza e non di chiarire un testo normativo oscuro - l'infondatezza dell'eccezione di non integrità del contradittorio, non avendo la cautela richiesta ed ottenuta inciso in alcun modo le attribuzioni dei Consigli dell'Ordine circondariale - la natura non giuridica ma politica delle argomentazioni dei reclamanti e del Ministero basate sui diversi coefficienti di rappresentatività dell'eletto ineleggibile e propri, atteso che per definizione, il primo dei non eletti non rappresenta la maggioranza - la conseguenzialità logica e giuridica, come tale rilevante sia per i consigli dell'ordine che per il Cnf, in mancanza di norma espressa, della propria surroga al consigliere incandidabile, atteso che, a causa dell'originaria incandidabilità di quest'ultimo, la sua elezione è tamquam non esset, così come affermato dalla Cassazione nella sentenza numero 24812/ 2011 - la conferma della rilevanza generale del sistema della surroga del primo dei non eletti determinata dal sopravvenuto art. 16 della L. numero 113/2017 che, sostituendo l'art. 28 della L. numero 247/2012, l'ha infatti previsto in ogni ipotesi di impedimento permanente per qualsiasi causa di un consigliere dell'ordine, così come già disposto dall'art. 13 del reg. n 1/2014 per i componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, anche essi eletti, come il Cnf e a differenza dei consigli dell'ordine, non da tutti gli elettori iscritti all'albo ma dai soli Consiglieri dell'Ordine, e comunque già desumibile dalla motivazione della sentenza della Corte cost. numero 10 / 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 co 2 del D.Lgs. numero 62/06 anche nella parte in cui, modificando l'art. 9 co 3 della L. numero 186/1982 , ha previsto elezioni suppletive per la sostituzione del componente togato del Consiglio di Presidenza della Giustizia Ammnistrativa, argomentando proprio sulla compatibilità tra la preferenza unica e la surroga del primo dei non eletti - l'infondatezza delle molteplici eccezioni di inammissibilità della domanda cautelare accolta dall'ordinanza reclamata, rilevando in proposito il principio di effettività della tutela giurisdizionale che il giudice amministrativo ha riconosciuto attribuibile dal giudice ordinario, non limitabile né dalla natura pubblica della parte coinvolta, né dalla dedotta efficacia costitutiva della pronuncia richiesta, né dalla dedotta necessità della previa instaurazione del giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario, non essendo quest'ultima prevista da alcuna norma né imposta da alcun interesse meritevole di tutela o dalla salvaguardia del diritto di difesa delle controparti, infatti in alcun modo compromesso, né infine dalla 'natura provvisorià del provvedimento richiesto, non potendosi condizionare l'ingresso di un nuovo componente nel Cnf al passaggio in giudicato della pronuncia sull'incandidabilità di quello eletto, ed essendo assicurata l'eseguibilità del provvedimento cautelare impugnato dalla mera presa d'atto della sostituzione da parte dell'organo collegiale l'irreversibilità dell'acquiescenza alla pronuncia di difetto di giurisdizione amministrativa compiuta con il ricorso ex art. 700 c.p.c., essendo indimostrata e futura, e comunque destinata ad una pronuncia di inammissibilità, un'ulteriore domanda con esso incompatibile - l'infondatezza delle censure relative al ritardo con cui è stata proposta la domanda cautelare accolta dall'ordinanza reclamata, essendo la notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. successiva di soli 2 giorni al comunicato stampa del 18 06 2019 relativo alla decisione della Corte costituzionale in punto di legittimità del divieto del triplo mandato consecutivo - l'evidenza del pericolo da scongiurare, non potendo alcun giudizio di merito ragionevolmente concludersi entro la data del 31.12.2022, di conclusione del mandato per il cui espletamento la tutela urgente è stata richiesta, non potendo, inoltre, alcun ristoro economico compensare il pregiudizio derivante dall'esclusione dal Cnf ed essendo, infine e all'opposto, contraria all'interesse dello stesso Cnf la permanenza al proprio interno di consigliere affetto da condizione di ineleggibilità. 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquidà cfr SU, sent. numero 9936 dell'8.05.2014 S.C., VI-L, sent. numero 12002 del 28.05.2014 , e ai fini della loro preliminare delimitazione, si osserva che - con ricorso ex art. 700 c.p.c. Al. Gi., premesso che con provvedimento numero 580 del 22.2.2019 l'avv. Ba. Anumero è stato proclamato eletto al Cnf per il distretto di Catanzaro in violazione del principio di rotazione degli incarichi e del conseguente divieto del triplo mandato consecutivo introdotti dalla L. numero 247/2012, avendo già svolto due mandati consecutivi dal 2007 al 2018, e che il Tar di Roma, precedentemente adito, con sentenza breve numero 9744 del 17.7.2019, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ha chiesto, quale primo dei non eletti per il medesimo distretto, che fosse ordinato al Cnf di sospendere, ove occorra previa eventuale disapplicazione degli atti ammnistrativi ritenuti illegittimi, la proclamazione dell'elezione al Consiglio Nazionale Forense dell'avv. Anumero Ba. per il distretto di Catanzaro e per l'effetto fosse ordinata la proclamazione del ricorrente in sostituzione del componente del Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro - nella suddetta sentenza il Tar Lazio ha precisato che in tema di contenzioso elettorale amministrativo, le controversie aventi ad oggetto in modo diretto l'accertamento della titolarità o meno del diritto di elettorato attivo/passivo in capo alle persone ammesse alla votazione o a essere votate sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, quale che sia la natura pubblica o privata dell'ente interessato, atteso che i diritti di elettorato rilevano quali diritti soggettivi pubblici e, in quanto tali, non possono essere degradati dalla Pubblica Amministrazione - l'ordinanza reclamata ha accolto il ricorso ed ha ordinato al CNF di ammettere quale proprio membro, in via provvisoria, l'avv. Al. Gi. in luogo dell'avv. Ba. Anumero - con il ricorso ex art. 700 c.p.c. l'odierno reclamato Al. Gi. ha dunque chiesto tutela urgente per il proprio dedotto diritto, quale primo dei non eletti al Cnf per il distretto di Catanzaro, e quale manifestazione del proprio diritto di elettorato passivo rispetto a tale organo, a subentrarvi in luogo dell'avv. Ba. Anumero perché ineleggibile ex art. 34 L. numero 247/2012, e dunque privo di elettorato passivo rispetto allo specifico ruolo di componente del Cnf per il quadriennio 2019/2022 - invero, il confronto tra il contenuto delle domande formulate con il ricorso ex art. 700 c.p.c. e l'articolato sviluppo del contraddittorio processuale sopra illustrato, evidenzia che la domanda cautelare ha un oggetto complesso, perché implica l'accertamento di due diverse situazioni soggettive, certamente non omologhe ed in parte autonome il diritto di elettorato passivo del reclamante Ba., che anzi, secondo la prospettazione difensiva di quest'ultimo, costituisce proprio l'unico possibile oggetto del futuro giudizio di merito, in sostanza di accertamento negativo, ed il dedotto e contestato diritto del ricorrente reclamato Al., il cui elettorato passivo è invece pacifico, di subentrare direttamente al primo nella composizione del Cnf quale rappresentante del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, a prescindere, cioè, da un'elezione suppletiva che viceversa , secondo la prospettazione difensiva dei reclamanti e del Ministero convenuto, costituisce necessaria conseguenza del peculiare sistema elettorale del Cnf rispetto ai singoli Coa, tale, appunto, secondo costoro, da precludere la stessa configurabilità astratta di un autonomo diritto del ricorrente di subentro al Cnf e, dunque, anche la stessa ammissibilità della domanda cautelare. 5. Ciò posto, in via pregiudiziale, appaiono da disattendere tutte le eccezioni di inammissibilità della domanda cautelare e di difetto del contraddittorio, in quanto - il ricorso ex art. 700 c.p.c. non censura affatto modalità di esplicazione di prerogative discrezionali della pubblica amministrazione correlativamente alle quali siano ravvisabili solo posizioni di interesse legittimo ma, come visto, postula quale concorrente oggetto di accertamento il vantato diritto soggettivo del ricorrente di ulteriormente esercitare il proprio elettorato passivo mediante subentro diretto a Ba. Anumero nell'ambito del Cnf, onde spetta al giudice, se e nella misura in cui ravvisi la verosimile fondatezza di tale diritto, individuare forme di sua tutela compatibili con le eventuali prerogative discrezionali delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella vicenda - d'altro canto, il termine posto dall'art. 11 co 2 del c.p.a. per la riproposizione del giudizio dinanzi al giudice ritenuto da quello amministrativo munito di giurisdizione, indica solo il limite temporale ultimo per l'utile prosecuzione del giudizio già promosso, e non anche un limite inziale preclusivo della proposizione della medesima domanda al giudice indicato munito di giurisdizione, ben potendo quest'ultima esprimere acquiescenza alla già pronunciata declinatoria di giurisdizione, e non impedendo, infatti, il suddetto termine, nemmeno dopo, la proposizione di un autonomo giudizio - inoltre, la disciplina ex art. 669 bis e ss c.p.c. non limita in alcun modo e con riferimento ad alcuna ipotesi la scelta tra richiesta di tutela urgente prima e durante il giudizio c.d. di merito, avendo reso, tra l'altro, quest'ultimo solo eventuale - entrambi i rilievi, attinenti alle implicazioni della disciplina ex art. 11 c.p.c. ed ex art. 669 bis e ss, escludono, dunque, la sussistenza di un impedimento normativo e sistematico alla domanda nel caso di specie proposta con il ricorso ex art. 700 c.p.c. - infine, poiché, con riferimento al rinnovo del Cnf, gli esiti della già avvenuta esternazione del diritto di elettorato attivo dei consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello di Catanzaro, costituiscono non solo il presupposto ma proprio ciò di cui la domanda cautelare chiede si tenga conto, ancorchè con espunzione dell'eletto ineleggibile, risulta per definizione escluso che gli effetti della tutela richiesta possano incidere sul suddetto diritto di elettorato attivo del distretti consigli dell'ordine e per tale motivo rendere questi ultimi litisconsorti necessari del presente procedimento. 6.Proseguendo nel merito, in diritto, le disposizioni che vengono all'esame sono, in ordine cronologico - il regio decreto-legge – anche rdl numero 1578/ 1933, convertito con modificazioni dalla l numero 36/1934 e dedicato solo all' Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore il quale all'art. 52, nel testo in vigore dall'8 05 2010, dispone che Presso il Ministero della giustizia è costituito il Consiglio superiore forense I componenti della Commissione centrale rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati - il decreto legislativo luogotenenziale di seguito D.Lgs. numero 382/1944, nel testo attualmente vigente, contenente Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali , dunque relative a tutti gli ordini professionali, il quale all'art. 10, statuisce che Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di .componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione . , all'art. 15 prevede che I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. .Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale - la L. numero 247 del 31.12. 2012, contenente la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense , entrata in vigore il 2.2. 2013, la quale nell'ambito del Titolo III – Organi e funzioni degli ordini forensi , Capo I – L'Ordine Forense -, all'art. 24, rubricato L'ordine forense , nel testo rimasto immodificato dalla sua entrata in vigore, prevede che 1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense. 2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF. 3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonchè con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale . nell'ambito del Capo II, dedicato, invece, all' Ordine Circondariale , all'art. 25 co. 2, rubricato L'ordine circondariale forense ed anch'esso rimasto immodificato, prevede che Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 , all'art. 28, rubricato Il consiglio dell'ordine , nel testo originario rimasto in vigore fino all'entrata in vigore della l numero 113/2017 , disponeva, per quanto qui interessa, che 2 Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste .3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. 5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. 6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. 7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno . - successivamente, la L. numero 113/2017, contenente Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. , ha abrogato i commi da 2 a 6 dell'art. 28 della L. numero 247/2012, e all'art. 3, per quanto qui interessa , ha così disposto 1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, numero 247 . 3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. 4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3. , mentre all'art. 16, rubricato Sostituzione degli eletti risulta confermata la previsione per cui In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. - l'art. 4 della L. numero 113/2017, sostanzialmente confermando le norme già poste dagli abrogati co 2 e 3 dell'art. 28 della L. numero 247/2012, dispone oggi che 1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, numero 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. 2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalità di espressione del voto . - Ancora in seguito, il D.L. numero 135 del 14.12.2018, convertito con modificazioni dalla L. numero 12 dell'11.02.2019, contenente Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione , all'art. 11 quinquies, rubricato Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, numero 113, e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, numero 247 e rimasto ad oggi immodificato, ha disposto che 1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, numero 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, numero 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, numero 113. 2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, numero 247, si svolge entro il mese di luglio 2019 . - Con riferimento, invece, al Consiglio Nazionale Forense, cui è intitolato il Capo III della L. numero 247/2012, la disciplina è rimasta invariata e l'art. 34, rubricato Durata e composizione a decorrere dal 2.2.2013 dispone che 1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, numero 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, numero 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto. 2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi. 3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica. 4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila . 7. Dal punto di vista applicativo, si osserva che - proprio il Cnf, nell'ambito di due procedimenti relativi a reclami avverso le decisioni delle Commissioni elettorali degli ordini degli avvocati, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l numero 113/2017 e dell'art. 11-quinquies del D.L. numero 135/2018 nella parte in cui precisa che ai fini del divieto del terzo mandato si tiene conto anche dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore della legge numero 113 del 2017 - la Corte costituzionale, con la sentenza numero 173 del 10 luglio 2019 ha dichiarato infondata la questione, rilevando che il censurato art. 3, comma 3, della legge numero 113/2017, relativo ai coa, limita, in realtà, il divieto di terzo mandato già posto dall'art. 28 della L. numero 247/2012, a quello consecutivo , consentendolo, dunque, una volta decorsa una tornata elettorale dopo l'espletamento del secondo mandato consecutivo richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità a sezioni unite per i coa sent. numero 32781 del 19.12.2018 e a sezione semplice per le candidature dei consiglieri dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili ordinanze nnumero 12461 e 12462 del 21.05.2018 che aveva già ritenuto il così riformulato divieto di terzo mandato consecutivo compatibile con i valori costituzionali evidenziando che la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura CSM componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato membri del Consiglio nazionale forense componenti del Consiglio nazionale del notariato, tra gli altri ed è, comunque, un principio di portata generale nel più specifico ambito degli ordinamenti professionali . , e difatti elencando analiticamente tutte le disposizioni che lo prevedono con riferimento a ciascun ordine professionale per i consiglieri dell'Ordine ed i componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili art. 9 co 9 e 25 co 13 del D.Lgs. numero 139/2005 , per i consiglieri dell'Ordine ed i componenti del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei geologi e degli ingegneri art. 2 co 4 e 5 co 2 del DPR numero 169/2005 , per i componenti dei consigli territoriali e del consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi art. 2, co 2 e 3 co 2, del DPR numero 221/2005 , per i membri dei consigli distrettuali di disciplina cui spetta l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati art. 2 co 2 del regolamento del Consiglio nazionale forense numero 1 del 31 gennaio 2014 affermando che La peculiare ed essenziale finalità del divieto in esame, comunque temporaneo, è quello di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 Cost. pone alla base dell'accesso alle cariche elettive . Uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due o più mandati consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell'elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità e ciò in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all'amministrazione della giustizia e al diritto di difesa. Valori, questi, riconducibili, dunque, agli artt. 3, 24, 51 e 97 Cost., che la disposizione censurata tutela in termini di ragionevolezza e proporzionalità, attesa la già sottolineata temporaneità per una sola tornata della descritta ipotesi di incandidabilità. con specifico riferimento alla rilevanza, ai fini dell'operatività del divieto, dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore della L. numero 247/2012, ancora una volta richiamando la menzionata sentenza numero 32781 del 2018 delle SU della Corte di cassazione, anche nella parte in cui aveva già escluso che ciò ne implicasse una interpretazione retroattiva , in quanto la disposizione non regola . in modo nuovo fatti del passato non attribuisce cioè direttamente ai precedenti mandati conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento , ma dispone per il futuro , ed è solo in questa prospettiva che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura , precisando, infine, che La finalità interpretativa . esibita dall'art. 11-quinquies, inserito nel D.L. numero 135 del 2018 dalla legge di conversione numero 12 del 2019 .risponde all'effettiva intenzione del legislatore di eliminare, nell'imminenza del rinnovo dei consigli circondariali, ogni residua incertezza applicativa in merito al periodo intertemporale di riferimento del limite del doppio mandato . . - la giurisprudenza di legittimità riferita ai consigli dei vari ordini professionali ha poi reiteratamente ritenuto che, allorchè un professionista sia non eleggibile o incandidabile, la sua elezione .è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset e ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del D.Lgs. lgt. numero 382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi cfr Cass. civ. II, sent. numero 22090 del 4.09.2019 SU, sent. numero 24812 del 24.11.2011 . 8. In fatto, si rileva che - non è contestato che dei due mandati consecutivamente svolti da Ba. Anumero come componente del Cnf, uno sia stato assunto prima dell'entrata in vigore della L. numero 247/2012 e l'altro successivamente - non è contestato che all'esito delle elezioni presso il distretto di Catanzaro l'avv. Ba. è risultato designato membro del CNF avendo ricevuto un totale ponderato di 33 voti, corrispondenti alla scelta del suo nominativo da parte dei sei Consigli dell'ordine e precisamente Catanzaro, Cosenza, Crotone, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola sui sette del distretto, mentre l'avv. Al. aveva ricevuto solo 5 voti corrispondenti alla scelta del suo nominativo da parte del solo Ordine di Vibo Valentia, suo foro di appartenenza e di cui era presidente. cfr. pgg. 3 /4 del reclamo Ba. enfasi propria del testo trascritto . 9. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sin qui compiuti si osserva che - così come il D.Lgs. numero 382/1944 disciplina tutti gli ordini professionali, la più recente L. numero 247/2012 disciplina in maniera unitaria l'ordine forense, ponendo espressamente sullo stesso piano, come sue articolazioni, al non modificato art. 24 co 2 , i singoli ordini ed il Cnf e ponendo, infatti, per gli uni e per l'altro, norme ampiamente speculari, contrariamente a quanto dedotto dai reclamanti, anche con riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio tra generi cfr art. 28 co 2 per i consigli dell'ordine, oggi art. 4 co 2 della L. numero 113/2017, art. 34 co 3 per il Cnf oltre che, per quanto qui interessa, con riferimento al principio della rotazione degli incarichi e al divieto del triplo mandato consecutivo cfr art. 28 o 5 per i consigli dell'ordine, oggi art. 3 co 3 della L. numero 113/2017, art. 34 co 1 per il Cnf - in particolare, il limite all'elettorato passivo del doppio mandato è stato reso identico, con riferimento al rinnovo dei consigli dell'ordine e del Cnf , proprio dalla sopravvenuta L. numero 113/2017, relativa alla sola elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, atteso che, mentre il previgente art. 28 co 5 L. numero 247/2012 prevedeva solo per questi ultimi un limite assoluto di rinnovo , l'art. 3 co 3 della L. numero 113/2017 lo ha circoscritto ai due mandati consecutivi, già rilevanti per il Cnf ex art. 34 della L. numero 247/2012 - tali rilievi rendono, già di per sé, agevole concludere che se unitaria, sotto tutti i punti vista, letterale, sistematico, teleologico – cfr art. 12 preleggi – è la disciplina relativa alla temporaneità della carica dei membri dei consigli dell'ordine e del Cnf, comuni devono essere anche la relativa interpretazione e applicazione, ove a ciò non ostino in maniera insuperabile le implicazioni del diverso sistema elettorale, con attribuzione del diritto di voto di pari valore a tutti e a ciascuno degli iscritti per l'elezione dei consigli, e ai soli consigli dell'ordine, e con valore diversificato e ponderato in base al numero dei relativi iscritti, per l'elezione del Cnf - ferma la non vincolatività delle decisioni di rigetto della Corte costituzionale nei giudizi diversi da quelli nel cui ambito è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ritenuta infondata, e tuttavia l'oggettiva autorevolezza delle relative argomentazioni motivazionali determinata dalla rilevanza ordinamentale dell'organo che le ha espresse, le conclusioni sopra raggiunte trovano conferma anche nella sopra menzionata sentenza numero 173/2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui ha diffusamente illustrato, mediante analitica ricognizione normativa, e quindi affermato la riconducibilità del divieto del terzo mandato consecutivo ad una pluralità di principi costituzionali artt. 3, 24, 51 e 97 Cost. – tali da qualificarlo, a sua volta, come principio generale comune non solo all'ordine forense ma a tutte le cariche pubbliche ed in particolare agli ordinamenti professionali . - non solo la motivazione della sentenza della Corte cost. numero 173/2019 segnala e valorizza il dato oggettivo, letterale e storico – cfr art. 12 preleggi – per cui è stata l' imminenza del rinnovo dei consigli circondariali la sola urgente necessità che ex art. 77 Cost. ha giustificato l'introduzione, in sede di conversione del D.L. numero 135/2018, e con la specifica rubrica Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, numero 113 , e cioè appunto di legge relativa alla sola elezione dei consigli dell'ordine forense, dell'art. 11 quinquies, alla cui stregua ai fini dell'operatività del divieto del terzo mandato consecutivo rilevano anche i . mandati . iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, numero 247 - in definitiva, considerato che la sopra evidenziata unitarietà letterale, sistematica, teleologica – cfr art. 12 preleggi – della disciplina relativa alla temporaneità della carica dei membri dei consigli dell'ordine e del Cnf priva di fondamento le deduzioni difensive dei reclamanti contrarie alla rilevanza, per l'elezione del Cnf , dei mandati espletati prima della vigenza della L. numero 247/2012, le riflessioni sin qui illustrate convergono nel far ritenere verosimilmente fondata, rispetto ad un eventuale futuro giudizio di merito, la domanda proposta con il ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto di elettorato passivo di Ba. Anumero relativamente alle elezioni dei componenti del Cnf per il quadriennio 2019/2022, essendone già stato componente per due mandati consecutivi dal 2007 al 2018. 10. Parimenti, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra posti, va delibata l'ulteriore domanda cautelare proposta, diretta alla salvaguardia del vantato di diritto del ricorrente di subentrare automaticamente a Ba. Anumero , qui ritenuto verosimilmente ineleggibile, quale componente del Cnf rappresentativo del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, in quanto unico altro eletto in tale ambito, oltre che evidentemente secondo rispetto al suddetto candidato. Al riguardo si osserva che - costituisce un oggettivo dato normativo l'irriducibile diversità del sistema elettorale dei Consigli dell'Ordine e del Cnf, innanzitutto perché, mentre ai fini dell'elezione dei primi l'elettorato attivo è attribuito a ciascuno degli avvocati iscritti all'albo, con possibilità di esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere cfr art. 4 L. numero 113/2017 , per l'elezione del Cnf l'elettorato attivo è attribuito ai Consigli dell'Ordine di ciascun distretto di Corte di Appello cfr. art. 34 co 3 L. numero 247/2012 , i quali a loro volta lo esercitano non sulla base delle manifestazioni di voto dei singoli avvocati iscritti all'albo ma sulla base di una deliberazione collegiale e con possibilità di esprimere un'unica preferenza cfr art. 34 co 3 L. numero 247/2012 . In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato , anche quando – ma non è il caso di specie si tratti di distretti di corte d'appello che hanno diritto di eleggere due componenti del Cnf, perché al loro interno il numero complessivo degli avvocati iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila - non solo mentre ai fini dell'elezione dei Consigli dell'Ordine ciascuna preferenza ha lo stesso valore di tutte le altre, proprio perché ciascuna espressa da una singola persona fisica, ai fini dell'elezione del Cnf non solo i Consigli non hanno diritto di esprimere tutti lo stesso numero di preferenze, ma soprattutto ciascuna preferenza è espressione di una quota rappresentativa degli avvocati iscritti all'albo diversificata, peraltro sulla base di un criterio non direttamente proporzionale - infatti, l'art. 34 co 4 della numero 247/2012, già sopra riportato, prevede che 4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila - i suddetti rilievi appaiono di per sé convergere nell'escludere la reciproca equivalenza di tutti i voti che, espressi dai vari consigli dell'ordine pure appartenenti ad un medesimo distretto di corte di appello, formano il bacino elettorale destinato nel caso di specie ad esprimere un unico componente rappresentativo del distretto - ed inoltre, ribadito che, come visto, alla stregua dell'art. 34 comma 3 della L. numero 247/2012 In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato , emerge un sistema in cui, quand'anche il distretto di Corte di Appello abbia diritto di esprimere due candidati, e ciascun consiglio il diritto di esprimere più voti, questi ultimi dovranno comunque convergere su unico candidato, con verosimile necessità di una previa concertazione tra i vari componenti di ciascun consiglio dell'ordine circa il candidato cui attribuire i voti a propria disposizione - in sostanza, il sistema elettorale vigente per la nomina del Cnf appare connotato da un prevalente carattere personalistico, in quanto l'intuitus personae pare assumere il ruolo di unico elemento rilevante ai fini della scelta di voto - ebbene, proprio questi ultimi rilievi concorrono con il sopra rilevato diverso valore esponenziale dei voti che ciascun Consiglio ha complessivamente il diritto di esprimere, e dunque con l'esclusione della loro reciproca equivalenza, nel rendere problematico un raffronto meramente matematico tra i voti complessivamente espressi dai vari Consigli del distretto per i vari candidati - appare, di conseguenza, non verosimile, su tali complesse basi, che lo 'scorrimentò della graduatoria tra gli eletti dai Consigli dell'Ordine nell'ambito di un medesimo distretto abbia lo stesso significato che assume allorchè la graduatoria è formata sulla base dei voti attribuiti ciascuno da una singola persona fisica - trattasi di riflessioni che non trascurano né la norma posta dall'art. 15 del D.Lgs. numero 382/44 e la sua sopra esposta interpretazione di legittimità, tali per cui il vuoto lasciato dalla 'non elezionè del soggetto ineleggibile, va colmato sulla base delle elezioni già svolte, e dunque mediante la proclamazione come eletto di chi risulti, dopo l'ineleggibile, primo in graduatoria per numero di voti ricevuti, né la generalizzazione, per i Consigli dell'Ordine, della regola dello scorrimento della graduatoria per ogni ipotesi di impedimento ad assumere la carica art. 16 della L. numero 113/2017 e già art. 28 della L. numero 247/2012 - le suddette riflessioni, infatti, lasciano piuttosto emergere un possibile ostacolo strutturale all'operatività del sistema di scorrimento della graduatoria ogni qualvolta i voti non siano 'equivalenti' e perciò stesso non siano perfettamente comparabili, e dunque nemmeno, a rigore, collocabili in una graduatoria - trattasi, cioè, della verosimile ravvisabilità di un limite esterno all'ambito di applicabilità della norma posta dall'art. 15 del D.Lgs. numero 382/44, il quale, dunque, non collide con essa né, a fortiori , con il principio espresso per i Coa dall'art. 16 della L. numero 113/2017 – già art. 28 della L. numero 247/2012 -, e ciò perché il sistema elettorale di questi ultimi, come detto, assicura, invece, l'assoluta equivalenza di ogni preferenza e pertanto non pone problemi all'operatività del sistema di scorrimento della graduatoria degli eletti rispetto al quale il rimedio delle elezioni suppletive, alla stregua dell'insieme delle norme sin qui analizzate, appare come alternativo - non appaiono sufficienti a superare le conclusioni che si stanno tratteggiando le argomentazioni della sentenza della Corte cost. numero 10/2008, in proposito richiamate dal ricorrente odierno reclamato, relativa alla disciplina dell'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa - premesso, infatti, che la suddetta sentenza è pervenuta ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dei limiti della delega da parte della norma delegata ex art. 76 Cost., la parte della sua motivazione in cui si afferma che Non sussistono .ragioni di incompatibilità strutturale tra il criterio della preferenza unica ed il sistema della surroga incentrato sulla regola dello scorrimento della graduatoria. Né la preferenza unica impone necessariamente il ricorso al sistema delle elezioni suppletive , prende in considerazione, all'evidenza, un aspetto del sistema elettorale – criterio della preferenza unica – rispetto al quale gli elementi del sistema elettorale del Cnf sin qui analizzati sono ulteriori e più articolati - In definitiva, si ritiene che in ragione di tutte considerazioni sin qui illustrate la domanda del ricorrente di accertamento del diritto di automatico subentro, quale consigliere del Cnf, in luogo del candidato apparso ineleggibile, non sia dotata di quella qualificata verosimiglianza di fondatezza postulata, in maniera convergente, sia dai sopra menzionati molteplici valori costituzionali in gioco nell'ambito in esame, sia dal carattere significativamente anticipatorio della tutela richiesta. - In conclusione, ribadito che la domanda cautelare ha chiesto tutela con riferimento a due diverse situazioni soggettive, il contestato diritto di elettorato passivo del reclamante Ba., ed il dedotto diritto del ricorrente reclamato di subentrare direttamente a questi nella composizione del Cnf a prescindere da un'elezione suppletiva, la ritenuta verosimile fondatezza della domanda di accertamento negativo del diritto di elettorato passivo del reclamante Ba., ma non anche della domanda di accertamento del diritto del ricorrente a subentrare a quest'ultimo, comporta l'attribuibilità della tutela invocata solo con riferimento alla prima, nella forma richiesta della sospensione degli effetti della proclamazione di Ba. Anumero quale componente del Cnf in rappresentanza del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro per il quadriennio 2019-2022. 11. La reciproca soccombenza e le oggettive novità e complessità delle questioni trattate convergono nello giustificare, anche ex art. 92 c.p.c. nel testo derivante dalla sentenza della Corte cost. numero 77/2018, l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite relative ad entrambe le fasi processuali. P.Q.M. Visto l'art. 669 terdecies c.p.c. in parziale accoglimento dei reclami, riforma l'ordinanza reclamata del 2.9.2019 R.G. numero 52798/2019 e, in accoglimento parziale delle domande proposte da Al. Gi. con il ricorso ex art. 700 c.p.c., sospende gli effetti della proclamazione di Ba. Anumero quale componente del Consiglio Nazionale Forense in rappresentanza del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro per il quadriennio 2019-2022. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti con riferimento ad entrambe le fasi del procedimento cautelare.