L’operazione Poseidone, l’operazione Minerva e la proposta di Legge Serracchiani Viscomi

Ho già affrontato i primi due temi nei miei articoli, su questa Rivista, del 13 e 21 dicembre 2018. Nelle more è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che ha reso operativa la ricongiunzione dalla Gestione Separata alle Casse dei professionisti.

Con questo arresto, a mio giudizio, la vicenda doveva chiudersi. Invece il contenzioso di merito non si è arrestato e, anzi, è andato di contrario avviso ai paletti già fissati dalla Suprema Corte di Cassazione. Il 3 maggio 2019 è poi stata presentata la proposta di legge di iniziativa dei Deputati Serracchiani Viscomi che suggerisce una modifica al comma 12 dell’art. 18 della legge 15.07.2011, n. 111 introducendo il seguente comma Non possono, quindi, essere iscritti presso la Gestione Separata dell’INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria Cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti e oggetto dell’esercizio dell’attività prevista dal rispettivo Albo professionale . La proposta di legge, a mio giudizio, parte da un presupposto errato dal punto di vista previdenziale dopo aver affermato un principio indiscutibile. Si afferma, infatti, nella relazione accompagnatoria che Le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 hanno previsto la possibilità di esercitare l’attività professionale senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria nel solo caso degli avvocati del libero Foro fino all’entrata in vigore della legge 247 del 2012 . Tale formulazione è errata perché quelle norme hanno previsto l’obbligatorietà dell’iscrizione solo in presenza di determinati parametri di reddito e/o volume d’affari ma non hanno escluso affatto l’obbligo della tutela previdenziale di cui alla Gestione Separata INPS istituita proprio dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, che, vale la pena di ricordare, è legge sovraordinata rispetto a quelle ordinarie. Il principio indiscutibile sta nell’affermazione in base alla quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione finalizzata a contrastare l’evasione e l’elusione contributiva, ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione alla Gestione Separata. La Gestione Separata dell’INPS fu istituita, in via generale, per tutte le categorie di lavoratori autonomi, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori a domicilio e, soltanto in via residuale, per le categorie di liberi professionisti non, come si legge nella relazione accompagnatoria, ancora privi di una propria Cassa di previdenza bensì anche per quei professionisti i quali, come nel caso di Cassa Forense, pur se provvisti di una Cassa di appartenenza non erano tuttavia obbligati a iscriversi. Così il cerchio si chiude. Le polemiche non giovano ad alcuno e la Cassazione, ancora una volta, ha chiarito la situazione venutasi a determinare. La prescrizione, dal punto di vista previdenziale, è un danno per lo iscritto e non già per l’Ente di previdenza. Come ho già scritto in tempi non sospetti, va aperto un tavolo al Ministero del Lavoro per risolvere la vicenda intervenendo magari sulle sanzioni stante la incertezza normativa sino al consolidato orientamento della Suprema Corte. Minerva ha portato il problema alla ribalta nazionale, onore al merito, ma ora bisogna chiuderlo con un piano di regolarizzazione per ogni singola posizione così da permettere a tutti gli interessati di ripartire con una reale prospettiva di futuro previdenziale.