La nuova legge albanese sulla Blockchain applicata ai mercati finanziari

A partire dal 19 ottobre 2019 il governo albanese ha messo in pubblica consultazione una nuova legge organica, nota tra gli operatori anche come Fintoken Act” con l’obiettivo di aprire l’Albania all’uso delle criptovalute, agli investimenti e all’applicazione della tecnologia Blockchain in una cornice completamente regolamentata.

Introduzione. In base alla procedura legislativa, il Parlamento albanes ha 30 giorni di tempo per eventuali emendamenti o modifiche. Quindi, certamente entro la fine del 2019, l’Albania potrà proporsi tra i primi Paesi al mondo a regolamentare l’uso delle tecnologie su registri distribuiti e le cosiddette ICO - Initial Coin Offering – e STO - Security Token Offering visto che analoghe sperimentazioni legislative in atto in altri Paesi, come Malta ed Estonia – sono ancora ad un livello – appunto – di proposta e sperimentazione . La nuova normativa si propone come la prima regolamentazione globale e complessiva delle attività, transazioni e trade sui mercati finanziari effettuati tramite la tecnologia dei registri distribuiti Blockchain . Lo scopo della legge è la protezione degli investitori – locali o esteri con sede nel Paese delle Aquile - ma anche degli operatori, nel momento in cui si introduce un quadro regolatorio chiaro e complessivo, e tra l’altro articolato in modo tale da essere già conforme alle direttive della UE nel settore finanziario in particolare alla V Direttiva antiriciclaggio e al Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali 679/2016, anche in vista della entrata nella UE dello Stato albanese. La proposta di legge – che per organicità può proporsi come modello anche per altre iniziative legislative di settore nella UE nella realtà la legge albanese riprende e sviluppa una analoga regolamentazione della Confederazione Elvetica - prevede, tra l’altro 1 la categorizzazione certa delle tipologie di token distinti in digital utility token , digital payment token , digital security token e digital asset token , anche per risolvere le criticità relative ai cosiddetti hybrid token 2 la certezza nei tempi di risposta delle Autorità competenti in materia, e cioè l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari AFSA e l’Autorità per l’Innovazione Tecnologica – NAIS che avranno 60 giorni per riscontrare le istanze degli investitori di rilascio di licenze, certificazioni, autorizzazioni e approvazioni scaduti i quali troverà applicazione il meccanismo del silenzio-assenso 3 l’introduzione di nuove figure qualificate che si occuperanno di supportare e fornire consulenza agli investitori esteri con sede in Albania e a quelli locali i Digital Token Agent - che si occuperanno dell’assistenza e consulenza sui profili finanziari - e gli Innovative Service Providers , che si occuperanno di fornire supporto agli investitori per quando riguarda i profili tecnologici 4 introduzione soglie minime pari ad otto milioni di Euro per le cosiddette Initial Coin Offering e Security Token Offering , con l’obiettivo di diversificare le procedure a seconda degli importi dell’offerta in modo tale da non scoraggiare il finanziamento di capitale di rischio 5 misure di sicurezza tecnologica specifiche e diversificate a seconda dei rischi e delle attività ad esempio se centralizzate o decentralizzate 6 tassazione favorevole per gli operatori di mercato sulla scia degli interventi di alleggerimento del carico fiscale 5% income tax che in Albania sono stati già applicati – e con successo – alle imprese che operano nel comparto della innovazione tecnologica. Esame della struttura e dei contenuti della nuova legge albanese. La proposta di legge è suddivisa in 9 Capi per 103 articoli complessivi. Capo I – Il Capo I contiene disposizioni generali come oggetto, ambito di applicazione, finalità, definizioni. La attuale proposta di legge regola i mercati e le transazioni finanziarie basate sulla Tecnologia dei registri distribuiti Blockchain definendo le competenze delle autorità albanesi interessate per materia l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari AFSA e l’Autorità per l’Innovazione Tecnologica - NAIS. La proposta di legge introduce le condizioni per autorizzare, monitorare, vigilare ed effettuare la supervisione di soggetti che emettono, effettuano transazioni o trasferiscono assets virtuali. Vengono altresì introdotte le regole per autorizzare e monitorare le attività degli agenti che supportano – secondo diverse competenze – investitori locali ed esteri e dei relativi asset virtuali gestiti. Capo II – Introduce la disciplina di licenze e autorizzazioni – differenziate per tipologia - oltre a fissare le condizioni, la validità le regole procedurali e le tariffe. Quanto alle tipologie di licenza, vi sono la licenza Centralised and Decentralised Stock Exchange DLT tipologia A, B and C la licenza di Digital Token Agent la licenza di Innovative Service Provider la licenza di Custode di Portfolio di Terze Parti la licenza di Società di investimento collettivo automatizzata . Il Capo II definisce inoltre i poteri delle Autorità albanesi incaricate di rilasciare le licenze di agente, operatore e di innovative service provider , regolando la procedura di richiesta e di rilascio, ivi inclusi i casi di rigetto delle istanze. Sono disciplinati i poteri delle Autorità nello svolgimento della vigilanza sui possessori di licenze e regolamentati i poteri di indagine, le visite ispettive, i poteri ingiuntivi, i poteri di sospendere o revocare le autorizzazioni, i poteri sanzionatori. Viene altresì disciplinata la procedura di ricorso. Un’importante parte del Capo II riguarda l’attività del soggetto che detiene una licenza, i suoi obblighi nella prospettiva della normativa anti-riciclaggio, quelli in materia di rendicontazione annuale in qualità di agente autorizzato, il processo di monitoraggio del suo operato che appunto si basa sulla rendicontazione annuale delle attività come elemento rilevante nel processo di vigilanza. Inoltre, il Capo II disciplina la costituzione e la tenuta dei Registri correlati alle tipologie di licenze rilasciate ai vari operatori e agenti il Registro degli Agenti il Registro degli Operatori di Borsa il Registro degli Innovative Service Providers il Registro dei Fornitori di servizi di Custodia del Portfolio di Terze Parti il Registro delle Società di investimento collettivo automatizzate. Capo III – Il Capo III è dedicato alla disciplina dei requisiti specifici per ottenere la qualifica e la licenza di Digital Token Agent DT ed alla regolamentazione del suo ruolo come intermediario tra i richiedenti le licenze o i possessori di licenze di operatore sui mercati e le competenti Autorità. E’ in questo Capo che si ritrovano la lista degli adempimenti obbligatori in capo agli agenti DT, i casi di conflitto di interesse tra agente DT e possessore di una licenza e – infine - le relative responsabilità per danni causati dalla violazione da parte dell’agente DT delle norme della legge. Capo IV - Il Capo IV introduce le regole per la classificazione dei token digitali e disciplina le emissioni tramite le STO Securities Token Offering e le ICO Initial Coin Offering e la negoziazione e scambio dei token sugli exchange, ivi inclusi gli obblighi di pubblicare completi prospetti informativi, rapporti e presentazioni. In base alle norme di questo Capo, l’emittente di offerte STO o ICO è obbligato ad ottenere la previa approvazione dell’asta e a pubblicare preventivamente l’offerta quanto l’importo complessivo della emissione prevista e superiore agli otto milioni di Euro. Il Capo IV detta altresì le regole per la presentazione della richiesta di approvazione dell’asta da parte dell’emittente disciplinando la durata della relativa procedura di approvazione, le rispettive competenze delle Autorità di vigilanza finanziaria e tecnologica AFSA e NAIS, i casi di rifiuto dell’approvazione, le importanti caratteristiche e requisiti che deve avere il sito web ufficiale dell’emittente e gli obblighi di pubblicazione – anche elettronica – del prospetto, del memorandum dell’asta, degli altri prospetti informativi e dei documenti di presentazione i cosiddetti withe papers ” . Il Capo regola infine le attività di marketing e promozionale, I profili di responsabilità dell’emittente, la tenuta obbligatoria di conti corrente bancari ad hoc, i profili fiscali e contabili e gli aspetti relativi alla emissione di valute virtuali e di strumenti finanziari virtuali come ad esempio le securities . Capo V – Il Capo V detta regole sulla costituzione e la operatività della Centralised and Decentralised Stock Exchange Licensed DLT tipologia A, B and C inclusi gli aspetti della procedura di licenza, la disciplina del conflitto di interessi, gli obblighi, le responsabilità e le regole sulla tassazione dei profitti. Capo VI – Il Capo VI è dedicato alle competenze dell’Agenzia per l’Innovazione e la Vigilanza Tecnologica NAIS . Oggetto della disciplina di questo Capo sono le competenze di questa Authority nella prospettiva regolatoria introdotta dalla nuova legge, le procedure per il rilascio di certificazioni tecnologiche o di sicurezza ivi inclusi i casi di rifiuto e i doveri della particolare figura dell’ Innovative Service Provider . Con riferimento a queste nuove figure sono qui regolati gli aspetti generali della loro attività, i requisiti soggettivi per essere qualificati ISP, gli aspetti inerenti i possibili conflitti di interesse, alcune peculiari regole specifiche sugli obblighi di notifica degli Innovative Service Providers , le responsabilità per il loro operato, le attività gestibili in outsourcing, la tassazione dei relativi profitti. Il Capo VI disciplina altresì i requisiti particolari per presentare alla NAIS istanza di certificazione degli smart contracts detti anche Innovative Technology Agreements . Capo VII – Il Capo VII introduce disposizioni generali applicabili ai Custodi di Portfolio di Terze Parti . Con riferimento a queste particolari figure, sono qui disciplinati gli obblighi, i requisiti ed i profili fiscali. Questo Capo disciplina altresì il rilascio da parte della banca centrale di Albania di una licenza limitata per la custodia di Portfolio di Terze Parti. Capo VIII Il Capo VIII introduce disposizioni generali applicabili alle Società di investimento collettivo automatizzate. Sono qui regolati i requisiti speciali, le modalità autorizzate di promozione e pubblicità attraverso siti web, gli obblighi e le responsabilità di tali società. Capo IX – Il Capo IX detta i divieti per prevenire gli abusi di mercato e le condotte illecite di alterazione e manipolazione dei mercati. Sono qui contenute le regole sugli obblighi di presentazione di denuncia, sulla qualifica di informazioni privilegiate” e sui divieti di effettuare trading basato su informazioni privilegiate e le regole per sanzionare l’illecita disclosure di informazioni privilegiate. Le sanzioni previste sono rappresentate da multe e misure amministrative di sospensione o revoca delle licenze così come su misure previste dal codice penale albanese o da altre normative statali nei casi di violazioni che costituiscano reato. Blockchain technology e criptovalute una breve storia. Nel novembre del 2008 un utente internet noto come Satoshi Nakamoto pubblicò un paper dal titolo Bitcoin a peer to peer electronic cash system , per poi pubblicare il relativo protocollo informatico su The Cryptography Mailing list disponibile su metzdowd.com. Nel 2009 Nakamoto ha distribuito la prima versione del software client e successivamente ha contribuito al progetto in via anonima insieme ad altri sviluppatori, per ritirarsi dalla comunità di Bitcoin nel 2010. La distribuzione del software è un evento che oggi ci consente di immaginare modelli di società digitalizzata basati su un concetto del tutto nuovo e rivoluzionario un bene digitale di cui spossessarsi in maniera definitiva e non duplicabile. Grazie a Satoshi Nakamoto probabile pseudonimo che cela una identità ad oggi sconosciuta e al suo paper noi oggi possiamo immaginare la possibilità di trasferire o sottoscrivere un elemento digitale definitivamente, senza potercene tenere una copia, senza poterlo riprodurre, senza poterlo falsificare e dando certezza su chi lo ha trasferito e su quando lo ha fatto. Satoshi Nakamoto, in parole semplici, ha introdotto all’interno del concetto infinito del mondo digitale, un elemento finito la scarsità di energia e tempo. Lo ha fatto per creare una nuova moneta digitale svincolata da qualunque banca o potere centrale. Ma, forse inconsapevolmente, ci ha regalato la più grande invenzione tecnologica di tutti i tempi poiché così come oggi è possibile dare univocità e certezza al trasferimento di una transazione Bitcoin, allo stesso modo potremmo dare univocità e certezza ad un qualunque atto giuridico, ad una sentenza, ad un quadro, alla provenienza di un capo di abbigliamento o di un prodotto alimentare e, non da ultimo e con le dovute precisazioni e criticità del caso , ad un voto in una elezione. La cosiddetta Blockchain” o catena di blocchi, è, nella sostanza, un processo in cui un insieme di soggetti condivide risorse informatiche per rendere disponibile alla comunità di utenti un database virtuale. Questa è la tecnologia che sta alla base di Bitcoin e di numerose altre criptovalute. La Blockchain è fondamentalmente un registro aperto e distribuito che può memorizzare atti e transazioni in modo affidabile, verificabile e permanente. Una sorta di libro giornale” contenente la storia di tutti gli atti e transazioni tra due o più parti, e dove ogni pagina del libro è un blocco legato alle altre pagine mediante l’uso di sistemi crittografici. In particolare, ogni blocco della catena contiene un puntatore hash” come collegamento al blocco precedente, un timestamp e i dati della transazione. Attraverso la tecnologia Blockchain, e semplificando notevolmente, ogni utente parla” con gli altri utenti informandoli di una specifica transazione, aggiornando, così, ogni pagina del cosiddetto registro distribuito o distributed ledger da cui deriva la definizione anglosassone Distributed Ledger Technologies ” o DLT . Naturalmente esistono delle precise regole un protocollo di aggiornamento su come realizzare” rectius calcolare” le pagine di questo libro giornale virtuale al fine di allineare tutti i partecipanti a dei criteri specifici evitando così potenziali frodi e duplicazioni delle transazioni. La Blockchain quindi, in questo contesto, serve ad autenticare la validità delle transazioni attraverso un vero e proprio processo di firma elettronica caratterizzata da un originale e sofisticato sistema basato sulla crittografia. Le possibili applicazioni della tecnologia Blockchain. L’immutabilità e l’incorruttibilità di una Blockchain apre nuovi scenari legati alla certificazione di atti e documenti. Se, infatti, fosse effettivamente più sicuro certificare un atto o una transazione tramite un token su una blockchain anziché ricorrere all’ausilio di un notaio o un pubblico ufficiale, è evidente che questa nuova tecnologia potrebbe rivoluzionare diversi settori imprenditoriali e aprire scenari del tutto inaspettati. Potremmo considerare un token come un bene giuridico a tutti gli effetti, ex art. 810 c.c. e spossessarcene in maniera definitiva senza poterlo duplicare. Potremmo utilizzarlo come una lettera di carico, una fede di deposito, una nota di pegno o ancora quale titolo di legittimazione o altro titolo improprio ad es. un vaglia postale . Potrebbe rappresentare una quota o una azione di una società, una obbligazione, un titolo di stato, una quota di un fondo comune di investimento, o ancora uno swap, un buono d’ordine del tesoro, una opzione, ecc In sostanza, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare l’intero sistema della certificazione e documentazione, eliminando frizioni e intermediari. Sono stati oggetto di studio i token per certificare i diritti di proprietà intellettuale di una idea, un software o una musica. I token per certificare la cittadinanza di un rifugiato proveniente da zone di guerra. Token per certificare la provenienza di prodotti alimentari o di moda e token per dare una valutazione finanziaria di un soggetto al fine di ottenere finanziamenti. E poi ancora token per dimostrare che un soggetto non ha precedenti penali, o è maggiorenne o semplicemente ha una disabilità che dia diritto a determinate agevolazioni.