Omessa o tardiva fatturazione dei compensi: il ravvedimento operoso non salva l'avvocato

L’avvocato ha l’obbligo di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi. L’eventuale adempimento tardivo resta irrilevante, anche se effettuato tramite strumenti legislativi tipici, quale il c.d. ravvedimento operoso”. Quest’ultimo può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare.

Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 16/19 depositata il 23 aprile. Il caso. Il COA di Bergamo, a conclusione dei procedimenti disciplinari svoltisi a carico dell’avvocato, lo sospendeva dall’esercizio della professione per due mesi. L’Avvocato impugna tale decisione dinanzi il Consiglio Nazionale Forense lamentando, in ordine al secondo procedimento, che i compensi richiesti e percepiti dalla cliente dovevano ritenersi giustificati dai diversi anni di contenzioso feroce che hanno riguardato la controversia, ove le poste in gioco, in termini anche solo di pura economicità, erano elevatissime e che tali somme, sia pure non tempestivamente, furono alla fine fatturate. Richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi. Circa il profilo relativo all’entità del compenso richiesto alla cliente per la causa di separazione personale che, come rileva il Consiglio, ammontava a circa € 25.000, il CNF afferma che l’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto . Omessa o tardiva fatturazione dei compensi. Con riferimento, poi, all’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti, il Consiglio chiarisce che l’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 e 29 cod. deon., di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale adempimento tardivo, quand’anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. ravvedimento operoso”, che può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare . Nella fattispecie, il CNF afferma l’infondatezza delle doglianze sollevate dall’avvocato ricorrente e rigetta il ricorso.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 26 maggio 2016 – 23 aprile 2019, numero 16 Presidente Logrieco – Segretario Capria Fatto 1. Con decisione del 12 settembre il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, a conclusione dei procedimenti disciplinari numero 19/2011 e 47/2011 quest’ultimo riunito al primo nella seduta del 12 settembre 2012 svoltisi a carico dell’avv. [ricorrente], ha inflitto al medesimo la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, avendolo ritenuto responsabile dei seguenti addebiti Procedimento disciplinare numero 19/2011 Per avere pubblicato sul giornale [quotidiano]” in data [omissis] un avviso pubblicitario del proprio studio nel quale si riportava la seguente dicitura [ricorrente] Avvocato Specializzazioni in Diritto familiare, Civile e recupero crediti, diritto ospedaliero”. Nonchè per avere riportato nel proprio sito internet www.[ ricorrente].it analoga dicitura L’avv. [ricorrente] si è occupato sia di diritto civile che penale e da oltre 30 anni è specializzato in diritto matrimoniale e familiare nonché in diritto successorio ed infortunistica in genere”, come accertato in epoca precedente ed almeno fino al 19 marzo 2011. Con ciò violando gli artt. 4, 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense in Bergamo, rispettivamente il 17 febbraio, 20 e 26 marzo 2011 in epoca precedente e almeno fino al 19 marzo 2011” Procedimento disciplinare numero 47/2011 Per non avere provveduto agli adempimenti fiscali dopo avere percepito dalla cliente signora [tizia] a titolo di compenso per l’attività professionale svolta nella causa di separazione numero [omissis]/10 R.G. conclusasi con sentenza numero [omissis]/2010 del Tribunale di Bergamo quattro rate in contanti da € 6.000,00 ciascuna per complessivi € 24.000,00 e ad un ulteriore pagamento di € 12.591,82 con ciò violando l’articolo 15 della Legge Professionale in Bergamo dal settembre 2006 al febbraio 2010”. Per non avere provveduto agli adempimenti fiscali dopo avere percepito dalla cliente signora [tizia] a titolo di compenso per la redazione e notifica di un atto di precetto al signor [omissis] la somma di € 1.500,00 con ciò violando l’art. 15 della Legge Professionale, in Bergamo il 25 agosto 2010”. Per avere consegnato per il pagamento alla cliente signora [tizia] al termine della causa di separazione numero [omissis]/10 R.G. conclusasi con sentenza numero [omissis]/2010 del Tribunale di Bergamo due note spese per la medesima attività svolta, una di € 10.089,60 oltre accessori ed altra di € 34.422,88 oltre accessori quest’ultima tra l’altro contenente alcune delle voci già esposte nella prima e voci relative alla fase stragiudiziale non dovute in quanto assorbite dalla parcella inerente l’attività giudiziale successivamente svolta, con ciò violando gli articoli 5, 6, 43 canone II Legge Professionale. In Bergamo nell’agosto 2010”. 2. Il primo procedimento numero 19/11 trae origine dalla pubblicazione a pagamento sul quotidiano [quotidiano]”, edizione del 17/2/2011, in uno spazio specificamente destinato all’informativa pubblicitaria sugli Studi Legali, d’una inserzione in cui compariva la seguente dicitura [ricorrente] Avvocato Specializzazioni in Diritto familiare, Civile e recupero crediti, Diritto ospedaliero”. Detta inserzione veniva replicata negli stessi termini nelle edizioni del 20 e 26 marzo 2011, benché l’avv. [ricorrente] avesse ricevuto in data 8 marzo invito da parte del COA di Bergamo a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della prima inserzione che non pare conforme al dettato degli artt. 17 e 17 bis del Codice deontologico forense relativamente all’utilizzazione dell’espressione specializzazioni in” . Il COA accertava, altresì, che nel sito internet dell’iscritto compariva, alla data del 19 marzo 2011, nell’illustrazione dell’attività dello Studio, una dicitura sostanzialmente analoga L’avv. [ricorrente] si è sempre occupato sia di diritto civile che di diritto penale e da oltre 30 anni è specializzato in diritto matrimoniale e familiare nonché in diritto successorio ed infortunistica in genere” . In data 25 marzo 2011, l’avv. [ricorrente] forniva chiarimenti, esponendo di essere stato assente dallo Studio per cure” dal 15 febbraio al 18 marzo di essere stato avvertito telefonicamente da una collaboratrice” che il quotidiano [quotidiano] avrebbe dedicato una pagina intera alle nuove regole pubblicitarie relative alla nostra professione corredandola con decine di spazi pubblicitari di numerosissimi colleghi” di avere dato disposizione di aderire alla proposta”, dando indicazioni di predisporre l’informativa pubblicitaria con nome, indirizzo e materie prevalentemente trattate”, a tal fine facendo riferimento a quelle indicate sul mio sito internet esistente da anni anche se da me mai visitato” di non avere, purtroppo, ricordato che su detto sito si era erroneamente usato il termine specializzazione” per indicare le materie prevalentemente trattate, talchè la collaboratrice aveva utilizzato il termine specializzazioni in” seguito dalle materie che, in effetti, lo Studio aveva trattato, in modo prevalente, in decenni di attività volendo così solo fare riferimento alle materie prevalentemente trattate. Riconosceva che si era fatto un indebito uso” del termine specializzazioni in” per indicare, in effetti, quali fossero le materia di attività prevalente dello Studio, tuttavia in totale buona fede” alimentata anche dalla circostanza che da anni e anni nessuno ha rilevato l’eventuale scorrettezza insita sul mio sito”, ove pure, come s’è detto, compariva il termine specializzato in” . Concludeva, pertanto, riconoscendo senza dubbio alcuno l’errore commesso anche se non da me personalmente” e chiedendo venia di avere usato indebitamente il termine specializzazioni”, assicurando che certamente non userò mai più” lo stesso. Nella seduta del 6 settembre 2011 il COA territoriale disponeva l’apertura di procedimento disciplinare, formulando l’addebito trascritto sub 1, dandone rituale comunicazione all’incolpato. Disposta la citazione a giudizio, il procedimento subiva alcuni rinvii, anche al fine di consentire l’acquisizione del fascicolo dei precedenti disciplinari” dal quale, poi, emergerà che l’incolpato aveva subito altri procedimenti, conclusisi in due casi con l’irrogazione della sanzione dell’avvertimento e in un terzo caso con la sanzione della censura . Alla seduta del 18 settembre 2012, il procedimento veniva discusso e deciso, nei termini di cui in epigrafe, previa riunione allo stesso di altro procedimento numero 47/11 di cui si passa subito a dire. 3. Quest’ultimo procedimento numero 47/11 trae origine da un esposto, depositato presso il COA territoriale in data 4/5/2011 dalla signora [tizia], in cui la stessa faceva presente di essere stata assistita dall’avv. [ricorrente] nel giudizio di separazione giudiziale da lei intrapreso nel 2005 contro il coniuge, conclusosi con sentenza numero 837/2010 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 18/2/2010 di avere corrisposto, nel corso del giudizio, la complessiva somma di € 24.000,00 in contanti, mediante quattro versamenti ognuno di euro 6.000,00 ad oggi non fatturati” di essere stata convocata, a giudizio concluso, dall’avv. [ricorrente] presso il suo Studio in data 23 agosto 2010 e che in tale occasione lo stesso le consegnava due distinte parcelle, redatte per le stesse prestazioni, una dell’importo di Euro 12.591,82 ed una di importo di euro 42.959,76” somme entrambe comprensive di oneri accessori cpa ed iva , versando, poi, a saldo la somma di euro 12.591,82, mediante assegno bancario emesso il 21/9/2010 allegato in fotocopia all’esposto di avere ricevuto richiesta, nell’incontro del 23/8/2010, di un altro versamento di euro 1.500,00 effettuato con assegno bancario di pari data, anch’esso allegato all’esposto per un atto di precetto” notificato al coniuge separato ed avente ad oggetto il mancato pagamento degli aggiornamenti Istat dell’assegno di mantenimento ndr. dall’atto di precetto si ricava che il credito azionato era di euro 5.687,93 e i diritti e l’onorario relativi ivi esposti ammontavano ad euro 488,00 oltre accessori di avere, inoltre, conferito inizialmente incarico all’avv. [ricorrente] di assisterla anche nel conseguente giudizio di divorzio promosso dal coniuge, ricevendo richiesta, dopo la prima udienza, di pagamento di un acconto di euro 10.000,00, determinandosi, anche in ragione di tanto, alla revoca dell’incarico. L’esponente, riferito quanto sopra, sollecitava il COA a verificare se i compensi che mi sono stati richiesti dall’avv. [ricorrente]” fossero corretti” e, più in generale, a valutare il comportamento tenuto dal professionista. Invitato a fornire chiarimenti, l’avv. [ricorrente], con nota pervenuta al COA in data 30/5/2011, faceva presente che si era trattato di una vicenda assai laboriosa, che aveva reso necessario un numero elevato di sessioni con la cliente e la controparte sia in fase stragiudiziale che giudiziale ed aveva richiesto un intenso impegno professionale, in particolare mirato a fare emergere la reale situazione patrimoniale del coniuge a fronte di quella formale, che appariva di molto più riduttiva del reale. Nella detta memoria difensiva, nulla veniva detto in ordine alla contestazione di avere ricevuto la complessiva somma di euro 25.500,00 in contanti e senza fattura non si contestava specificamente la circostanza, né la si ammetteva. Disposta nella seduta del 30 giugno 2011 l’apertura di procedimento disciplinare con l’incolpazione trascritta sub 1, il difensore faceva pervenire memoria in data 17 ottobre 2011, cui si allegava lettera datata 14/9/2011 con la quale l’avv. [ricorrente] inviava alla signora [TIZIA] fattura numero 70 dell’1/9/2011 per l’importo complessivo cpa ed iva compresi di euro 25.500,00 esattamente pari, cioè, all’importo che l’esponente aveva sostenuto di avere corrisposto in contanti al legale, in più tranches, senza, all’epoca, ricevere corrispondenti fatture. In detta lettera, l’avv. [ricorrente] puntualizza che l’importo di euro 25.500,00 corrispostogli in contanti era secondo me da imputarsi ad altri debiti che avevi nei miei confronti” riferimento, questo, criptico, rimasto privo di ulteriori chiarimenti anche nel successivo iter procedimentale , ma che visto comunque che Tu imputi, difformemente da quanto ritenuto convenuto tra noi, tutti i versamenti alla mia attività, Ti allego per la parte residuale la mia fattura numero 70 del 1 settembre 2011, quietanzata”. Disposta la citazione a giudizio inizialmente per la seduta del 26/6/2012, il procedimento veniva riunito, nella seduta del 18/9/2012, a quello numero 19/11, con il consenso della difesa dell’incolpato e -previo rigetto della richiesta, ritenuta irrilevante, di ammissione di prova testimoniale che avrebbe dovuto vertere sul fatto che le materia indicate nell’inserzione pubblicitaria e nel sito erano realmente quelle trattate in modo prevalente dallo Studio e che l’inserzione era stata materialmente predisposta dal teste da escutere definita dipendente storica dello Studio” in assenza dell’avv. [ricorrente] i due procedimenti riuniti venivano unitariamente decisi con l’affermazione di sussistenza di tutti i capi d’ incolpazione contestati ed irrogazione della sanzione della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione. 4. Con riferimento all’incolpazione relativa al procedimento numero 19/11, il COA ne riteneva la fondatezza sotto il profilo oggettivo sul rilievo che la pubblicità informativa utilizzata dall’avv. [ricorrente] ha travalicato i limiti imposti dal Codice Deontologico Forense” in allora vigente artt. 17 e 17bis , non potendo lo stesso fare uso del titolo di avvocato specializzato” nella materie indicate non avendo conseguito alcun titolo universitario in tali ambiti”. Quanto, poi, all’elemento soggettivo osservava per quanto riguardava il contenuto del sito internet, che non è credibile che dopo essere stato predisposto non sia mai stato visionato” dal medesimo e, quanto alla pubblicazione dell’inserzione pubblicitaria sul quotidiano [quotidiano], che ogni dubbio sulla volontarietà della condotta s’infrangeva di fronte alla circostanza che il messaggio informativo fosse stata reiterato per due volte nei termini della prima pubblicazione avvenuta il 17/2/2011, dopo la comunicazione dell’8/3/2011 con cui il COA ne evidenziava la non conformità alla regola deontologica dettata dagli artt. 17 e 17 bis del C.d.F. Con riferimento, poi, alle incolpazioni di cui al procedimento numero 47/11, il COA riteneva la sussistenza delle prime due contestazioni sul rilievo che l’emissione della fattura numero 70 dell’1/9/2011 per l’importo complessivo di euro 25.500,00 esattamente pari alle somme che l’esponente aveva dichiarato di avere versato in contanti in più riprese, senza tuttavia ricevere di volta in volta le relative fatture costituisse un chiaro riconoscimento di fondatezza del narrato dell’esponente, apparendo pretestuose le giustificazioni” date e, comunque, del tutto prive di riscontro e potendo l’emissione postuma della fattura avvenuta a procedimento disciplinare già avviato costituire non una esimente, ma al più una circostanza attenuante e che, quanto alla terza contestazione violazione dell’art. 43, canone II, del CdF, nonché degli artt. 5 e 6 valesse ad integrarla sia la circostanza che realmente fossero state consegnate due distinte parcelle per la medesima attività svolta” e, più esattamente, una prima parcella le cui voci erano comprese nella seconda di maggiore importo , richiedendosi tra l’altro il pagamento di compensi riferiti alla fase stragiudiziale non dovuti in quanto assorbit i dalla parcella inerente l’attività giudiziale successivamente svolta” sia il fatto che tanto la parcella di valore più elevato con cui si richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 42.959,76 di cui era stato richiesto il pagamento, quanto gli importi realmente corrisposti poi effettivamente in tutto, euro 38.451,82 , risultavano non conformi per eccesso alle tariffe in allora vigenti. 5. Avverso la predetta decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione l’avv. [ricorrente], affidata a due censure con cui si deduce a in ordine al primo procedimento, che il termine specializzato in” è stato utilizzato in senso atecnico, volendosi indicare solo i settori di attività prevalente e che, in ogni caso, difetterebbe l’elemento soggettivo dell’illecito contestato b in ordine al secondo procedimento, che i compensi richiesti e percepiti erano ampiamente giustificati dal fatto che si è trattato di una controversia sviluppatasi attraverso anni di contenzioso feroce ove le poste in gioco, in termini anche solo di pura economicità, erano elavatissime”, tant’è che la cliente non ebbe nulla da ridire di fronte alle reiterate richieste di fondi riguardo l’entità dei compensi”, lamentandosi della misura degli stessi solo quando il rapporto ebbe a cessare e che, comunque, le somme percepite furono, alla fine, fatturate, sia pure non tempestivamente. In ragione di tanto, il ricorrente ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito o, in subordine, di ridursi la sanzione in quella della censura. 6. All’udienza di discussione, il P.M. ha concluso per il rigetto del gravame, mentre l’avv. [ricorrente] ha insistito nelle conclusioni rassegnate col ricorso. Diritto Il ricorso è infondato e, quindi, deve essere rigettato. A Fondata è, anzitutto, l’incolpazione di cui al procedimento numero 19/11. Il CdF vigente al momento della realizzazione della condotta contestata, nell’ampliare la possibilità per l’avvocato di dare informazioni sull’attività professionale”, ha limitato, negli articoli 17 e 17 bis, l’esercizio di detto diritto nei modi e nei mezzi, fissando, per quanto d’interesse nel presente giudizio, i seguenti capisaldi l’informazione deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità” nonché di correttezza” non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa” deve rispettare, in ogni caso, la dignità e il decoro della professione”. In particolare, all’avvocato che intende dare informazioni sulla propria attività professionale è consentito di indicare i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari”, potendo lo stesso, in mancanza dei detti titoli di specializzazione, comunque indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente”. Le disposizioni considerate, quindi, mentre consentono al professionista di indicare la/e materia/e trattata/e in modo prevalente”, vietano allo stesso di dare notizia di particolari specializzazioni”, non suffragate da titoli legittimamente acquisiti titoli che l’art. 17 bis CdF previgente individua nei diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari” e che la nuova legge professionale art. 9 legge numero 247/2012 subordina ai percorsi formativi ed ai criteri da dettagliarsi in un emanando Regolamento che, ancora ad oggi, com’è noto, non è stato emanato [per una serie di vicissitudini connesse anche all’annullamento in sede giurisdizionale della sua prima versione che qui non conta ricordare]. Allo stato, quindi, in assenza del Regolamento, anche l’attuale normativa professionale e deontologica, non consente all’avvocato di qualificarsi come specializzato” in un determinato settore del diritto e/o materia, potendo lo stesso continuare a dare informazioni solo sulle materie prevalenti”, trattate e curate in via preferenziale. Appare, dunque, di tutta evidenza che l’odierno ricorrente abbia posto in essere la violazione contestata, laddove ha impropriamente ed illegittimamente fatto riferimento -sia nell’inserzione sul quotidiano che nel proprio sito internet al possesso di specializzazioni in” determinate materie, in mancanza, all’epoca, del solo titolo legittimante e, cioè, diploma di specializzazione conseguito presso gli istituti universitari . Ben vero, il ricorrente -dopo avere, peraltro, riconosciuto espressamente l’errore commesso” e chiesto venia di avere utilizzato indebitamente il termine specializzazioni” cfr. chiarimenti resi con lettera del 25/3/2011 pretende, ora, di sostenere l’insussistenza dell’illecito contestato, sotto il profilo oggettivo, sul rilievo di avere utilizzato i termini specializzazioni in” e specializzato” come sinonimo di esperto” nelle materie indicate in quanto materie prevalenti” da lui trattate e, quindi, in forma atecnica, avendo voluto solo evidenziare che lo Studio svolgeva la propria attività prevalente in determinati settori e materie tanto risulterebbe suffragato dal fatto che la stessa rappresentazione grafica riportata nell’inserzione sul quotidiano indirizzava l’attenzione del potenziale cliente sui settori di operatività dello studio piuttosto che sul termine specializzazioni in” , sicchè l’incidenza in termini di visibilitàdella dizione specializzazioni in”, ove ritenuta sussistente, è veramente minima”. Si tratta, all’evidenza, di argomento di nessuna consistenza. L’avere evidenziato che lo Studio dell’avv. [ricorrente] era specializzato in”, piuttosto che operante in determinati settori ovvero che trattasse determinate materie in via preferenziale e prevalente, non priva la condotta tenuta dei caratteri dell’illecito contestato, dacchè l’utilizzo dei termini usati, inducendo il potenziale cliente a ritenere l’esistenza di specializzazioni invece non sussistenti, assume una evidente finalità captatoria, non risulta veritiera, ingenera confusione, si configura come equivoca” e ingannevole”, disorienta il potenziale cliente ossia, non rispetta proprio quei criteri, richiamati negli artt. 17 e 17bis CdF previgente, cui invece l’informazione deve tendere, essendo precipua finalità della stessa tutelare ed assicurare l’affidamento della collettività ed orientare correttamente la scelta del professionista da cui farsi assistere. Neppure ha pregio la tesi diretta a negare comunque la sussistenza dell’illecito sotto il profilo soggettivo. Basterà, al riguardo, ribadire che la responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento forense e dal codice deontologico cfr. art. 4 del CdF vigente e art. 3 CdF previgente prescinde dall’elemento intenzionale del dolo o della colpa che rilevano, invece, ai sensi dell’art. 21, comma 3°, del nuovo CdF, solo ai fini di graduare la sanzione , essendo sufficiente la semplice volontarietà della condotta. Ne deriva che a nulla rileva dedurre -come fa il ricorrente la sua buona fede”, appunto perché ai fini dell’imputabilità disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, rilevando la semplice volontarietà della stessa sull’irrilevanza, in particolare, della buona fede”, cfr., tra le altre CNF, 28 luglio 2016, numero 259 e CNF, 15 ottobre 2012, numero 152, in motivazione . A scriminare soggettivamente l’utilizzo nel sito del termine specializzato” che, per ammissione dello stesso ricorrente, era presente da diverso tempo” pag. 7 non può valere il rilievo che, in precedenza, nessuno gli avesse fatto notare” l’uso improprio di esso dacchè è evidente che la mancata tempestiva rilevazione di un illecito disciplinare non sana lo stesso , né tampoco dedurre ch’egli non avesse mai visitato” il sito e fosse perciò all’oscuro del suo contenuto [circostanza, questa, che il COA si è limitato a definire non credibile”, ma che è più corretto ritenere non vera, perché trova smentita nell’assunto difensivo dell’avv. [ricorrente] di avere dato indicazioni alla sua collaboratrice, ai fini di redigere l’inserzione sul quotidiano, per indicare le materie da evidenziare di rifarsi a quelle indicate sul mio sito” così, nella memoria del 25/3/2011 indicazione, questa, che logicamente suppone che l’avv. [ricorrente] avesse piena conoscenza di quanto contenuto nel sito]. La circostanza, poi, evidenziata nell’incolpazione, che l’inserzione pubblicata il 17 febbraio 2011 sul quotidiano sia stata reiterata il 20 e il 26 marzo negli stessi termini, sebbene il COA già in data 8 marzo avesse fatto rilevare all’ avv. [ricorrente] la non conformità di essa alla regola deontologica, è circostanza in sé espressiva di un atteggiamento a fronte del quale non risulta possibile negare il rilievo disciplinare della condotta anche sotto il profilo soggettivo connotando la circostanza riferita la condotta di un elemento di intenzionalità che va ben oltre la semplice -e bastevole volontarietà della stessa . B Egualmente fondata è l’incolpazione di cui al procedimento numero 47/2011 sotto tutti i tre aspetti contestati. Ed, invero a La circostanza oggetto delle prime due contestazioni di avere ricevuto in più tranches il pagamento delle somme ivi indicate in tutto euro 38.091,82 senza che venissero emesse le relative fatture di volta in volta, viene riconosciuta dal ricorrente di tale mancato adempimento fiscale.vi è prova documentale e la circostanza non è stata dall’incolpato contestata con riferimento all’entità degli importi” così, a pag. 7 del ricorso . In particolare, è’ stata acquisita agli atti copia della fattura numero 70 dell’1/9/2011 per l’importo di euro 25.500,00 esattamente corrispondente, cioè, alla somma che nell’esposto del 4/5/2011 la [tizia] assumeva di avere corrisposto -in contanti, quanto alla somma di euro 24.000,00, versata a più riprese nel corso del giudizio di separazione durato circa quattro anni e con assegno emesso il 25/8/2010, quanto alla somma di euro 1.500,00 senza ricevere le corrispondenti fatture . Naturalmente, è da escludersi che l’emissione postuma e, per di più, a lunga distanza di tempo dai singoli pagamenti l’ultimo risalente all’agosto 2010 e gli altri ad anni prima e, addirittura, solo dopo l’apertura del procedimento disciplinare 30/6/2011 , possa avere una qualche efficacia sanante”, così da fare cadere la relativa incolpazione”, come erroneamente scrive il ricorrente nel suo gravame pag.8 . Deve, infatti, ribadirsi il principio per il quale il dovere di adempimento fiscale” -già previsto dall’art. 15 del CdF previgente ed ora dall’art. 16 del nuovo CdF che si correla all’art. 29, comma 3°, per il quale l’avvocato è tenuto ad emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto” deve essere assolto regolarmente e tempestivamente” come si esprime testualmente l’art. 15 del vecchio CdF , cosicchè incorre nell’illecito disciplinare previsto dalle disposizioni succitate l’avvocato il quale non emetta fattura contestualmente alla riscossione dei compensi, anche in acconto, restando irrilevante l’eventuale tardivo adempimento in tal senso, tra le tante CNF, 11 giugno 2015, numero 84 e CNF, 8 giugno 2013, numero 96 , come pure eventuali regolarizzazioni mediante strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. ravvedimento operoso” cfr. CNF, 10 giugno 2014, numero 86 o il c.d. condono fiscale” cfr. CNF, 27 dicembre 1999, numero 269 . Per contro, il tardivo adempimento, ferma la sussistenza dell’illecito disciplinare, sarà circostanza eventualmente valutabile nella misura concreta della sanzione da irrogare, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3, CdF vigente. b Anche le circostanze che formano oggetto della terza contestazione sono risultate provate. Sono state acquisite le due note spese” consegnate alla [tizia] dopo la conclusione del giudizio di separazione giudiziale l’una per l’importo netto di euro 10.089,60, oltre accessori, per un totale di euro 12.591,82 l’altra per l’importo netto di euro 34.422,88, oltre accessori, per un totale di euro 42.953,76 . L’esame delle stesse evidenzia realmente -così come contestato nel capo d’incolpazione e ritenuto dal COA nella decisione impugnata che i la nota d’importo più elevato contiene alcune delle voci già esposte nella prima e voci relative alla fase stragiudiziale non dovute in quanto assorbite dalla parcella inerente l’attività giudiziale successivamente svolta” pag. 9 decisione COA ii la parcella di valore più elevato risulta non conforme, per eccesso, al tariffario in allora vigente” ivi, pag. 9 anche perché contenente importi riferiti ad una fase stragiudiziale che, in quanto diretta a verificare se vi fossero i presupposti per una separazione consensuale, non ha autonomia rispetto al giudizio di separazione giudiziale successivamente intrapreso e resta compresa nell’onorario previsto per tale giudizio, potendosene al più tenere conto, se particolarmente intensa e impegnativa, nella concreta quantificazione tra minimo e massimo dello stesso. Per altro verso -ha, inoltre, rilevato il COA l’importo complessivo corrisposto euro 38.091,82, cpa ed iva compresi corrisponde, in sostanza, all’importo della nota spese tra le due consegnate più elevata, come, del resto, si ricava dalla stessa lettera del 14/5/2012 indirizzata dall’avv. [ricorrente] al suo difensore, avv. [omissis], e da questi prodotta alla seduta del 26/6/2012. Ciò ribadito in fatto, corrette e condivisibili sono le conclusioni del COA secondo cui i comportamenti tenuti dall’incolpato, come sopra riassunti, integrano senz’altro le violazioni contestate art. 5 CdF doveri di probità, dignità e decoro , art. 6 CdF dovere di correttezza e art. 43, II canone, CdF divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta” . Infatti, deve ritenersi senz’altro lesivo dei summenzionati principi deontologici, in ragione del fatto che, con la nota spese di minore importo, sia stata inizialmente richiesto all’assistita il pagamento di somme per voci che, poi, sono state comprese nella seconda nota di importo più elevato, chiedendosi, tuttavia, il pagamento di entrambe, con una evidente parziale duplicazione che nella nota di maggiore importo siano stati richiesti onorari per un ammontare di circa 3.130,00 euro per l’attività stragiudiziale, mirata al tentativo di raggiungere un’intesa per una separazione consensuale, che ha preceduto l’instaurazione del giudizio di separazione giudiziale. Tale richiesta, infatti, si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 2 del D.M. numero 127/2004 applicabile nella fattispecie ratione temporis secondo cui i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizi, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali”. Tale norma è stata costantemente interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che, perché il professionista che stia prestando assistenza giudiziale al cliente possa avere diritto ad un separato e distinto compenso per prestazioni stragiudiziali svolte anteriormente all’avvio della fase contenziosa, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari all’introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso” Cass. 12 giugno 2007, numero 13770, riferita alla tariffa” precedente a quella applicabile nella fattispecie, ma rimasta sostanzialmente invariata in parte qua conf., tra le altre Cass. 29 maggio 2008, numero 14443 e Cass. 23 maggio 1992, numero 6214 . In tal caso, si deve applicare la sola tariffa per prestazioni giudiziali, potendosi, al più, in caso l’attività stragiudiziale sia stata particolarmente complessa ed impegnativa, tenerne conto nella modulazione concreta del compenso tra minimo e massimo. Nella fattispecie, è del tutto ovvio che l’espletamento del tentativo di raggiungere un accordo in funzione di un’eventuale separazione consensuale rientra nel mandato ricevuto dal cliente di assistenza tout court nella separazione dal coniuge, configurandosi quella connessione” e complementaria” in presenza della quale l’attività stragiudiziale trova remunerazione nel compenso previsto per la fase giudiziale che il compenso in concreto complessivamente percepito risulta effettivamente manifestamente sproporzionato”, apparendo l’importo complessivamente percepito euro 38.091,82, oneri accessori compresi certamente tale rispetto alla tariffa” in allora applicabile. Si consideri, per esplicitare il concetto, che a solo titolo di onorario la nota spese di importo più elevato, alla quale poi è stato in concreto ragguagliato il pagamento effettivo, espone un onorario di circa euro 24.000,00 pari a quasi il triplo degli onorari al massimo circa euro 9.000,00 previsti dal citato D.M. numero 127/2004 per la cause di valore indeterminato [cfr. Cass. 22 gennaio 1999, numero 610, che precisa appunto che la controversia di separazione dei coniugi deve ritenersi di valore indeterminabile non incidendo in alcun modo sulla determinazione del valore della controversia l’ammontare delle richieste economiche connesse” senza dire che ove si volesse dare rilievo anche ai profili patrimoniali riferiti all’assegno di mantenimento, nella misura richiesta euro 6.000,00 piuttosto che di quella concessa euro 3.500,00 , trovando in tal caso applicazione l’art. 13, comma I° c.p.c, il valore della controversia, ragguagliato all’ammontare delle somme dovute per due anni, sarebbe di euro 144.000,00, e, quindi, l’onorario conteggiato nel massimo di circa 11.000,00 . Quanto sopra dimostra ampiamente la fondatezza degli illeciti disciplinari contestati nel procedimento numero 47/2011, essendo rimasto accertato che sono stati richiesti onorari parzialmente duplicati e manifestamente sproporzionati in ragione sia della richiesta di compensi non dovuti per la dedotta attività stragiudiziale, sia di compensi largamente superiori a quelli, pur computati al massimo, della tariffa di riferimento. Senza che possa rilevare, ad escludere il disvalore deontologico della condotta, la circostanza che il cliente abbia corrisposto la somma richiesta, salvo a lamentarsene in un momento successivo sul punto, cfr., altresì CNF 24 novembre 2014, numero 157 . C Quanto sopra ritenuto in punto di responsabilità, il Consiglio ritiene di non potere accedere alla richiesta subordinata di applicazione di una sanzione più blanda e, in particolare, della censura. Va ribadito, al riguardo, che l’art. 65, comma 5°, legge numero 247/2012 ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in precedenza ritenuto inapplicabile. E’ principio di diritto consolidato, infatti, che in tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, numero 247, recepito il criterio del favore rei”, in luogo di quello del criterio del tempus regit actum” Cass. Sez. Unumero 16 febbraio 2015, numero 3023. In senso conforme, per la giurisprudenza di questo Consiglio, tra le tante CNF, 12 luglio 2016, numero 180 CNF, 23 luglio 2015, numero 123 e CNF, 18 luglio 2015, numero 112 . E’ d’uopo, pertanto, raffrontare le incolpazioni elevate sulla base delle previsione del vecchio” codice deontologico con le corrispondenti previsioni del nuovo” codice, al fine di verificare se sia mutato in melius l’inquadramento delle fattispecie e il regime sanzionatorio. Come detto, il ricorrente va ritenuto responsabile delle seguenti violazioni art. 5, 17 e 17bis CdF previgente, quanto al procedimento numero 19/11 artt. 5, 6, 15 e 43, canone II, CdF previgente, quanto al procedimento numero 47/11. Gli articoli 5 doveri di probità, dignità e decoro” , 6 doveri di lealtà e correttezza” e 15 doveri di adempimento previdenziale e fiscale” corrispondono nell’architettura del nuovo codice rispettivamente agli artt. 9 doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza” , 19 doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi” e 16 dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo” che non prevedono un apparato sanzionatorio autonomo con la conseguenza che la sanzione applicabile dovrà essere per specie una tra quelle previste nell’art. 22 comma 1°, da individuarsi in concreto anche nella misura avuto riguardo ai criteri dettati dall’art. 21, commi 2°, 3° e 4°, anche tenuto conto dei criteri ex art. 22, comma 2°, che valgono ad attenuare ovvero aggravare la sanzione . Gli artt. 17 informazioni sull’attività professionale” e 17bis modalità dell’informazione” trovano corrispondenza nel nuovo codice rispettivamente nell’art. 17 informazione sull’esercizio dell’attività professionale” anch’esso sfornito di autonoma sanzione e nell’art. 35 dovere di corretta informazione” la cui violazione è punita con la sanzione edittale della censura sanzione attenuata avvertimento sanzione aggravata fino alla sospensione non superiore a 1 anno . Infine l’art. 43, canone II, CdF previgente per il quale l’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta” trova corrispondenza nell’art. 29, comma 4° per il quale l’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere” la cui violazione pure è punita con la sanzione edittale della censura sanzione attenuata avvertimento sanzione aggravata fino alla sospensione non superiore a 1 anno . Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del CdF vigente quando siano contestati più addebiti nell’ambito dello stesso procedimento la sanzione è unica”. Quindi, quando molteplici siano le condotte illecite, la sanzione non può che essere determinata se non valutando il comportamento complessivo dell’incolpato come, del resto, ora espressamente sancisce la prima parte della disposizione appena citata , per arrivare ad una sanzione che non sia la somma di altrettante singole pene secondo un computo puramente matematico o che sia determinata in applicazione analogica non consentita dei principi codicistici in tema di concorso di reati, ma esprima una valutazione complessiva dei fatti e dei comportamenti tenuti e il loro disvalore deontologico secondo i criteri enunciati nello stesso articolo ai commi 3 e 4 e, quindi, alla stregua della gravità del fatto, del grado della colpa, dell’eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento anteatto e successivo, dell’eventuale pregiudizio arrecato al cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, dei precedenti disciplinari. In tale prospettiva -considerato che per i due illeciti tipici previsti dagli artt. 29, comma 3 ex 43, II canone, codice previgente e 35 ex 17 e 17bis è prevista per ognuno la sanzione base della censura e quella aggravata della sospensione dall’esercizio della professione forense fino ad un anno e che con tali illeciti concorre quello di cui all’art. 16 ex art. 15 codice previgente la sanzione irrogata della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due corrispondente alla sanzione aggravata minima per le violazioni singolarmente punite con la censura appare congrua ed adeguata, ad avviso del Collegio, a stigmatizzare disciplinarmente la condotta complessiva dell’incolpato unitariamente considerata, alla luce altresì dei tre precedenti disciplinari a suo carico v. paragrafo 2 della premessa di fatto” e dello stesso danno subito dall’assistita in relazione alle somme pagate a titolo di compenso in misura sproporzionata rispetto alla tariffa applicabile. P.Q.M. visti gli artt. 36 e 37 L. numero 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, numero 37 il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.