Mancato invio del Mod. 5: la successiva regolarizzazione salva l’avvocato dalla sospensione

Nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione a Cassa Forense del proprio reddito professionale ex art. 9 l. n. 141/2011, la successiva regolarizzazione della posizione determina la revoca della sospensione stessa.

Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 2 del 2019. Il caso. Il COA Bologna apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato per omesso invio del Modello 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, relativo all’ammontare del reddito professionale e del volume d’affari prodotto e dichiarato al fisco negli anni contestati e, al termine del procedimento, deliberava la sua sospensione a tempo indeterminato. L’avvocato ricorre dinanzi al CNF chiedendo la revoca e l’annullamento del provvedimento, precisando che, prima che gli venisse notificata la decisione del COA, egli aveva già comunicato alla Cassa i dati reddituali e il volume d’affari. Revoca della sospensione. Rilevata la comunicazione della Cassa relativa alla regolarizzazione da parte dell’avvocato della sua posizione dichiarativa, il Consiglio Nazionale Forense osserva che, nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale, la successiva regolarizzazione della posizione determina la revoca della sospensione stessa . Nella fattispecie, l’avvenuta regolarizzazione ha determinato la revoca della sospensione e la conseguente cessazione della materia del contendere, pertanto, il CNF dichiara il ricorso inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 21 giugno 2017 – 27 febbraio 2019, n. 2 Presidente Logrieco – Consigliere Capria Fatto Con comunicazione del 22 dicembre 2008, la Cassa Previdenza e Assistenza Forense comunicava al Consiglio dell’Ordine di Bologna i nominativi di coloro che si erano resi inadempienti nell’invio della comunicazione concernente il reddito netto professionale e il volume d’affari prodotti nell’anno 2000 Mod. 5/2001 e/o 2001 Mod. 5/2002 . Sulla base di tale segnalazione, il Consiglio dell’Ordine di Bologna con provvedimento del 14 gennaio 2013 deliberava l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. [ricorrente] per il seguente capo Per avere violato i doveri di lealtà e correttezza art. 6 c.d.f. e di adempimento previdenziale art. 15 c.d.f. nonché l’obbligo prescritto all’art. 17 co. 1 della legge n. 576 del 20 settembre 1980, avendo omesso di inviare regolarmente e tempestivamente il Modello 5 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, relativo all’ammontare del reddito professionale e del volume d’affari prodotto e dichiarato al fisco per gli anni come di seguito specificati. [ricorrente] 2001, 1024. In Bologna dall’anno successivo e quello di riferimento del Modello 5 non inviato e sino all’attualità”. All’udienza del 9 aprile 2014, il Consiglio dell’Ordine di Bologna dava atto di aver ricevuto, in data 1° aprile 2014, dalla Cassa Forense comunicazione con la quale si evidenziava che l’Avv. [ricorrente] il 28 marzo 2014 ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa al MOD. 5/2011 E MOD 5/2012”. Tuttavia, tale nota non aveva ad oggetto la segnalazione disciplinare e, pertanto, il Consiglio, ritenendo sussistente la violazione da parte dell’Avv. [ricorrente], in riferimento al mancato invio del modello 5/2001, deliberava la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale a tempo indeterminato, con provvedimento depositato il 10 aprile 2014 e notificato il 26 maggio 2014. L’Avv. [ricorrente] impugnava il predetto provvedimento con ricorso proposto il 13 giugno 2014. Il ricorrente precisava che, prima che gli venisse notificata la decisione del Consiglio dell’Ordine di Bologna il 26 maggio 2014, lo stesso aveva già provveduto a comunicare alla Cassa Forense i dati reddituali e il volume d’ affari relativamente agli anni in contestazione, così ottemperando quanto disposto agli artt. 17, della legge 576/80 e 9 della legge 141/92 pertanto, concludeva per la revoca e l’annullamento del provvedimento impugnato. All’udienza del 15 luglio 2015, il Collegio disponeva di richiedere alla Cassa Forense se risultasse effettuata, da parte dell’Avv. [ricorrente], la comunicazione del reddito e del volume d’affari prodotti nel 2001. In data 14 maggio 2018, Cassa Forense comunicava che l’Avv. [ricorrente] aveva regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo al Modello 5/2001, anno di competenza 2000, come da nota già inviata al Consiglio dell’Ordine di Bologna in data 25 giugno 2014. All’udienza del 21 giugno 2018 le parti presenti concludevano come da separato verbale. Diritto Il Collegio rileva che, in riscontro alla propria ordinanza del 15 luglio 2015, Cassa Forense, con nota del 14 maggio 2018, ha comunicato che l’Avv. [ricorrente] ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo al Modello 5/2001, anno di competenza 2000. Nella predetta comunicazione è peraltro precisato che Cassa Forense ha già comunicato tale regolarizzazione al Consiglio dell’Ordine di Bologna, in data 25 giugno 2014. Si osserva che, nel caso di sospensione a tempo indeterminato conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale art. 9 legge 141 dell’11 febbraio 2011 , la successiva regolarizzazione della posizione determina la revoca della sospensione stessa. Ne consegue la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità del ricorso medio tempore proposto Cfr., in tal senso, CNF sentenza del 5 giugno 2014 n° 76 . Pertanto, nel caso in esame, per l’avvenuta regolarizzazione e la conseguente revoca della sospensione, essendosi determinata la cessazione della materia del contendere, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. P.Q.M. visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37 il Consiglio Nazionale Forense dichiara il ricorso inammissibile Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.