Opposizione a decreto monitorio ottenuto dall’avvocato e domanda riconvenzionale

In tema di procedimento monitorio avviato dall’avvocato per il pagamento delle proprie competenze professionali, deve essere esclusa la separazione della trattazione delle domande laddove il convenuto amplii l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e la cui trattazione della domanda si presti ad istruttoria sommaria.

La vicenda. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27432/19, depositata il 28 ottobre, decidendo sul ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Nocera Superiore si era espresso a seguito all’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il compenso professionale dovuto per l’attività svolta a favore della controparte. Quest’ultima infatti, in sede di opposizione, aveva proposto domanda riconvenzionale a titolo di responsabilità risarcitoria ascrivibile all’avvocato in relazione ad un altro procedimento, non compreso tra quelli per cui era stato ingiunto il pagamento degli onorari professionali. Il Giudice designato per la trattazione del procedimento aveva dunque rimesso gli atti al Collegio per la decisione anche in ordine alla riconvenzionale, ritenendo che tali questioni potessero essere trattate in sede collegiale. Il regolamento di competenza ha ad oggetto proprio tale statuizione posto che la domanda riconvenzionale implicava la sua trattazione con procedimento a cognizione piena di carattere ordinatorio e non con rito sommario di cognizione ex art. 702- bis c.p.c La competenza. Il Collegio precisa che la sollevata questione di incompetenza relativa alla trattazione e decisione della domanda riconvenzionale non può avere rilievo in quanto non investe un profilo di competenza denunziabile con ricorso ex art. 42 c.p.c. . La questione sollevata attiene infatti all’ipotesi di trattazione cumulativa della domanda riconvenzionale di danno per responsabilità professionale e di quella di opposizione al decreto monitorio ottenuto dall’avvocato. La Corte condivide sul punto la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto ben possibile la trattazione cumulativa anche in ottica di ragionevole durata del processo, semplificazione e prevenzione di atteggiamenti dilatori. In conclusione, la pronuncia in commento richiama il consolidato orientamento secondo cui in casi come quello in esame non è necessaria la separazione della trattazione delle domande allorché il convenuto amplii l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e la trattazione di tale ultima domanda si presti ad istruttoria sommaria . Per questi motivi la Corte esclude l’ammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 5 giugno – 28 ottobre 2019, n. 27432 Presidente Lombardo – Relatore Oricchio Rilevato che la Graziella S.p.a. e S.M. e S.A. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Nocera Superiore in data 14 febbraio 2018 resa nel procedimento n. 2221/2016 R.G Tale procedimento faceva seguito al D.I., opposto dalle odierne parti ricorrenti, ottenuto dall’avv. Manzione per plurime prestazioni professionali svolte dal legale stesso. Nell’opporsi al detto D.I. la suddetta società proponeva domanda riconvenzionale a titolo di responsabilità risarcitoria ascrivibile all’ingiungente in relazione allo svolgimento di altro complesso procedimento non ricompreso si badi nell’elenco delle undici cause per le quali l’avvocato medesimo aveva chiesto l’ingiunzione per la corresponsione degli onorari professionali. Col detto provvedimento il Giudice designato per la trattazione del procedimento rimetteva gli atti al Collegio de Tribunale per la decisione anche in ordine anche alla domanda riconvenzionale ritenendo che le relative questioni potevano essere trattate in sede collegiale . Il proposto regolamento è rivolto avverso detta statuizione del Giudice sul presupposto che -ferma, in ipotesi la sua proponibilità la svolta domanda riconvenzionale implicava a sua trattazione con procedimento a cognizione piena di carattere ordinario e non con rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c Il ricorso, in definitiva, pone la questione del modello processuale da applicare nella fattispecie e postula la impossibilità del ricorso al rito di cui al procedimento de-formalizzato quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria. La delibazione di quest’ultima, secondo la prospettazione di parte ricorrente, andava affidata alla cognizione ordinaria del Tribunale adito, salva la ventilata ed, invero, perseguita possibilità di sospensione per pregiudizialità dell’opposizione a D.I. fino alla definizione del processo ordinario relativo alla riconvenzionale. Il ricorso è resistito dal Manzione, che ha eccepito l’inammissibilità del proposto regolamento per tardività dello stesso. Il P.G. ha, come da atti, rassegnato le proprie argomentate conclusioni. L’avv. Manzione ha depositato memoria. Considerato che 1. In via preliminare deve esaminarsi la sollevata questione della tardività del ricorso per regolamento di competenza. Quest’ultimo relativo al detto provvedimento notificato i 20 febbraio 2018 risulta notificato a mezzo PEC il 22 marzo 2018 alle ore 23 16 e, quindi, oltre l’orario ore 21 00 considerato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, convertito con la L. n. 221 del 2012, ed inserito dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, convertito con L. n. 114 del 2014. A mente del citato art. 16-sepies la notifica, inoltrata oltre il succitato orario delle ore 21 00 doveva considerarsi perfezionata alle ore 7 00 del giorno successivo 23 marzo 2018 e, quindi, oltre il termine ultimo di proponibilità, in ipotesi, del regolamento ex art. 42 c.p.c Senonché la recente decisone dell Corte Costituzionale n. 75/2019, depositata lo scorso 9 aprile, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 16-septies cit., nella parte in cui non prevede che al notifica effettuata con modalità telematica, la cui ricevuta di accettazione del sistema sia generata dopo le ore 21 00 ed entro le ore 24 00, si perfezioni per il notificante alle ore 7 00 del giorno successivo anziché al momento della generazione della predetta ricevuta, così ribadendo il canone generale di scissione degli effetti dell notificazione fra mittente e destinatario Corte Cost. n. ri 477/2002 e 21/2004 . Alla stregua, pertanto, di tale ultima pronuncia di incostituzionalità parziale della Corte Costituzionale il ricorso per regolamento di competenza in esame deve oggi considerarsi tempestivo. La sollevata eccezione deve, dunque, essere disattesa. 2. La sollevata questione, nei termini già innanzi esposti in sintesi, di incompetenza relativa alla trattazione e decisione della domanda riconvenzionale non può avere rilievo in quanto a ben vedere non investe un profilo di competenza denunciabile con ricorso ex art. 42 c.p.c Infatti la competenza, con trattazione collegiale, in tema di compensi per prestazioni professionali di avvocato regolata dal rito sommario di cognizione D.Lgs. n. n. 150 del 2011, ex art. 14, sia essa introdotta ex art. 702-bis c.p.c., o in via monitoria si radica, così come nella fattispecie e stante pure il difetto di eccezione e lo stato di trattazione, presso l’ufficio adito anche in ipotesi di azione per crediti da prestazioni professionali per attività svolte, come in ipotesi, presso uffici giudiziari diversi. Sotto tale profilo, pure affrontato -da ultimo in atti, la competenza territoriale non è suscettibile di essere ora rimessa in discussione. Ciò detto, deve quindi-affermarsi la possibilità, in ipotesi, di trattazione cumulativa della domanda riconvenzionale di danno per responsabilità professionale e di quella di opposizione al decreto monitorio ottenuto dall’avvocato. E tanto specie quando, come nella concreta fattispecie in esame, sussista un apprezzamento del Giudice che valuta come ben possibile la detta trattazione cumulativa, rimanendo tale la via preferita anche per ovvie ragioni di ragionevole durata del processo, di sua semplificazione e di prevenzione di atteggiamenti dilatori. È, infatti, indubbia -nella medesima concreta fattispecie la competenza funzionale, per entrambe le domande di opposizione a D.I. e riconvenzionale dello stesso Tribunale adito. La sollevata questione attiene, in sostanza, più ad un problema di modalità di trattazione in rito, che ad un problema di vera e propria competenza e, quindi, come tale non è postulabile in questa sede. Peraltro e conclusivamente va rammentato il condiviso e già affermato orientamento in tema di questa Corte per cui, in ipotesi come quella in giudizio, non è necessaria la separazione della trattazione delle domande allorché il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale non esorbitante dalla competenza del Giudice adito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e la trattazione di tale ultima domanda si presti ad istruttoria sommaria con il rito sommario senza necessità di separazione delle domande Cass. civ., S.U. 23 febbraio 2018, n. 4485. 3. Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il proposto ricorso per regolamento è inammissibile. 4. Le spese del presento procedimento vanno rimesse al merito. 5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese al merito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.