La Cassazione rompe il salvadanaio dell’INPS

La rivista Diritto e Giustizia, sempre puntuale nei suoi aggiornamenti, ieri ha pubblicato la sentenza n. 26039/19 depositata il 15 ottobre della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che ha confermato le sentenze di merito del Tribunale di Pesaro e della Corte di Appello di Ancona che avevano accolto la domanda di ricongiunzione proposta da un commercialista dalla Gestione Separata dell’INPS appunto alla Cassa dei Commercialisti.

La sentenza non può passare inosservata perché nei fatti rompe quello che sino a oggi è stato il salvadanaio dell’INPS. Com’è noto, da anni, l’avanzo più consistente 7,5 miliardi è quello della Gestione separata, per un fatto molto semplice essendo stata istituita nel 1996 ha tuttora molti più iscritti che pensionati. Le poche prestazioni erogate il che spiega il loro importo modesto riguardano soprattutto persone anziane che avevano maturato il diritto alla pensione in un’altra gestione, ma che riscuotono anche un assegno dalla Gestione separata in corrispondenza di altri redditi connessi ad attività regolate da tale Gestione. Con l’operazione Poseidone, tuttora in corso, l’INPS ha cercato di recuperare anche giovani iscrizioni. Sin qui era ammessa la ricongiunzione dalle Casse di previdenza dei professionisti alla Gestione separata ma non il contrario. Con questo importante arresto la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS che denunciava la violazione e falsa applicazione della legge n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, e l. n. 335/1995, art. 2, commi 26 e seguenti, d.lgs. n. 184/1997, art. 1, comma 1, art. 15 preleggi e l. n. 335/1995, art. 1, comma 19 con ciò lamentando la non conformità a diritto delle sentenze di merito favorevoli al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione ostandovi per l’INPS il fatto che il trattamento pensionistico dell’interessato doveva essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo per il quale operavano i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione. La Corte di Cassazione ha affermato, invece, il diritto ad avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa ma anche più costosa per l’assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti quali la totalizzazione e il cumulo. Non è vero quindi per la Suprema Corte che la previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, ammetta la ricongiunzione solo in entrata della contribuzione accreditata presso le Casse per i liberi professionisti. Come ho sempre sostenuto in numerosi scritti, nel vocabolario previdenziale con il termine ricongiunzione si indica l’unificazione delle posizioni assicurative esistenti presso i diversi fondi previdenziali obbligatori per ottenere, utilizzando più spezzono contributivi, una sola pensione. In questo modo, il lavoratore trasferisce i contributi versati nelle diverse Gestioni pensionistiche presso un unico fondo, creando così una sola posizione assicurativa sarà poi la gestione nella quale sono stati ricongiunti i contributi a liquidare la pensione, calcolata sulla base di tutta la contribuzione confluita in tale posizione. È evidente, a chi tratta la materia, che l’istituto della ricongiunzione, in termini di quantum pensionistico, è più vantaggioso rispetto agli altri istituti, quali la totalizzazione e il cumulo, introdotti anch’essi per svegliare” i contributi silenti. Lo sostengo da molto tempo e mi fa piacere vedere che la Cassazione abbia condiviso la mia dottrina. Poiché la contribuzione che si versa nella Gestione Speciale INPS è più alta rispetto a quella delle Casse dei professionisti sostanzialmente si tratterà di ricongiunzione gratuita, il che non è da sottovalutarsi.