Il Bilancio Tecnico specifico e standard di Cassa Forense

Il Bilancio Tecnico è stato redatto ai sensi del decreto interministeriale del 29 novembre 2007 Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2008.

In merito ai criteri di redazione del Bilancio Tecnico, tale decreto prevede che la scelta delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo articolo 3 [] Qualora l’ente presenti elementi di specificità che rendono l’adozione di talune delle ipotesi di cui al citato articolo 3 non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l’Ente, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all’adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all’articolo 3 e produce altresì, in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo articolo 3 . Con propria circolare del marzo 2010 il Ministero ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla modalità di redazione dei bilanci tecnici, ai quali attenersi. In particolare, in merito al punto di cui sopra, la circolare ha specificato che l’articolo 2 del d.i. consente all’ente di redigere il proprio bilancio tecnico anche derogando in tutto o in parte dai criteri e dai parametri indicati all’articolo 3, allorquando l’utilizzo di uno o più parametri standard risulti a non prudenziale rispetto alla reale situazione economico finanziaria dell’ente b non compatibile con le specificità oggettive dell’ente . Con nota 8272 del 22 maggio 2012 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 24, del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, alcune indicazioni/precisazioni sui principi da adottare per la predisposizione dei Bilanci Tecnici degli Enti di Previdenza privati. Con nota 8515 del 17 luglio 2017 il Ministero ha reso noto il valore dei parametri da utilizzare per l’orizzonte temporale richiesto, rinviando, per i valori relativi al periodo di previsione fino al 2020, al quadro macroeconomico sottostante il Documento di Economia e Finanza 2017. Il Bilancio Tecnico contiene una proiezione redatta ai sensi dell’articolo 3 del d.i. 29 novembre 2007 c.d. Proiezione standard” e, tenendo conto degli elementi di specificità della Cassa Forense una ulteriore proiezione c.d. Proiezione specifica” . Pubblicato il Bilancio Tecnico. Ora è accaduto che Cassa Forense ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il Bilancio Tecnico specifico a dicembre 2018 con l’allegato tecnico ma non ha pubblicato l’appendice, dove si espongono le ipotesi e i risultati ottenuti nella versione del Bilancio Tecnico standard” con ipotesi strettamente corrispondenti a quelle suggerite dagli Organi vigilanti. Dopo una serie di richieste di pubblicazione del bilancio standard, Cassa Forense vi ha provveduto in questi giorni pubblicando la versione standard data in Roma gennaio 2019. Richiesto, da parte del sottoscritto, al responsabile interno della vigilanza se vi siano due appendici standard, una dicembre 2018 e una gennaio 2019, il responsabile ha comunicato che Il bilancio tecnico versione standard ha data gennaio perché predisposto successivamente a bilancio tecnico e allegato che riportano l’indicazione dicembre 2018 . La questione si tinge di giallo perché il bilancio tecnico standard, che dovrebbe essere più negativo perché ottenuto con ipotesi strettamente corrispondenti a quelle suggerite dagli organi vigilanti, risulta più favorevole, in termini di sostenibilità, rispetto a quello specifico. Infatti, mentre nel bilancio tecnico specifico i saldi previdenziali, ovvero le differenze tra contributi e prestazioni, si mostrano negativi per gli anni compresi tra il 2042 e il 2062, in quello standard gennaio 2019 i saldi previdenziali sono positivi fino all’anno 2040 poi si mostrano negativi fino all’anno 2058. Ugualmente per la patrimonializzazione di fine anno che, nel bilancio specifico al 2067, risulta pari a € 76.410.691 mentre nel bilancio standard, sempre al 2067, risulta in aumento pari a € 76.977.326. La prova del nove della stranezza” si ha prendendo in mano l’appendice standard al bilancio tecnico alla data del 31.12.2014 che così conclude Confrontando i risultati delle presenti valutazioni con quelli del bilancio tecnico specifico, si osserva un maggior numero di anni in cui il saldo previdenziale risulta negativo e una minore patrimonializzazione nell’anno 2064 De hoc satis ! Al riguardo non va dimenticato che l’articolo 2, comma 2, del citato d.lgs. n. 509/1994 prevede che la gestione economico-finanziaria degli enti previdenziali privatizzati debba assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, con proiezione dei dati attuariali su un lungo periodo fissato dall’articolo 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011. Tale disposizione, al fine di garantire l’equilibrio finanziario nel tempo, pone l’accento sulla necessità che gli enti assicurino tendenzialmente l’equilibrio con le entrate contributive e non, quindi, con quelle derivanti dalla gestione del patrimonio. Peraltro, come già indicato, la riduzione delle entrate contributive costituisce anche il riflesso di fattori demografici e biometrici, nonché dell’andamento sfavorevole del mercato del lavoro in determinati settori. Corte dei Conti in audizione alla Commissione bicamerale del 28 maggio 2019 .