L’articolo 32 Sospensione cautelare , commi 1 e 4, del Regolamento CNF numero 2/2014 è oggetto delle modifiche apportate con la circolare numero 4-C-2019.
Con la circolare numero 4-C-2019 del 4 ottobre 2019 il Consiglio Nazione Forense ha deliberato le modifiche dell’articolo 32 del Regolamento numero 2/2014 sul procedimento disciplinare, commi 1 e 4 in tema di sospensione cautelare. In particolare, come si legge nella relazione illustrativa, «la modifica proposta si prefigge di chiarire la procedura da utilizzare in ipotesi che, intrinsecamente, sono connotate da assoluta urgenza e che impongono un intervento del CDD a tutela dell’immagine della categoria». Al fine di garantire dunque un restringimento dei termini della fase pregiudiziale e di limitare i tempi di valutazione, l’articolo 32, comma 1 viene modificato con la previsione, nel caso in cui non sia ancora stata designata la sezione competente per il procedimento, della possibilità per il Presidente di designare specificatamente una sezione, soggetta alle medesime incompatibilità di quella giudicante, per la deliberazione della sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio.
CNF_circolare_4_C_2019