Elezioni dei COA: commissariamento o elezioni suppletive?

L’ordinanza emessa in sede cautelare dal Consiglio Nazionale Forense il 20 settembre 2019, n. 50 interviene su una situazione che si è venuta a creare nel foro di Pisa e che aveva anche visto scendere in campo – in funzione di mediatore – il presidente del CNF.

Le questioni sul tappeto nel foro di Pisa avevano riguardato sia il tema del divieto di terzo mandato consecutivo per i consiglieri dell’Ordine degli avvocati rimasto un po' sullo sfondo per la mancata presentazione di reclami dopo la proclamazione degli eletti , sia i rapporti interni che avevano portato alla spaccatura del foro all’indomani dell’elezione del presidente dell’Ordine la questione riguardava la mancata elezione a presidente della consigliera che aveva ricevuto più voti . Il caso del COA Pisa. I fatti che hanno portato al ricorso e, quindi, all’ordinanza avevano preso le mosse dalle dimissioni rassegnate da sei consiglieri dell’Ordine ciò aveva determinando la necessità per il Consiglio di procedere a reintegrare i componenti mancanti per raggiungere il numero legale necessario al funzionamento. E così il Consiglio aveva proceduto allo scorrimento” della graduatoria dei non eletti. Tuttavia, il Consiglio non aveva potuto completare l’integrazione mancando due nominativi all’appello alcuni degli eletti, infatti, non avevano accettato di assumere la carica. A questo punto – e qui risiede la principale questione controversa e molto rilevante - il Consiglio aveva deciso di indire elezioni suppletive per individuare i due consiglieri mancanti per l’integrazione del Consiglio. Il reclamo. Ed è stato proprio avverso questa delibera che avevano proposto ricorso alcuni avvocati chiedendone anche la sospensione la soluzione avrebbe dovuto essere quella dello scioglimento del consiglio per impossibilità di funzionamento. In particolare, per i ricorrenti l’indizione di elezioni suppletive non era stata corretta in quanto sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 16 della legge 12 luglio 2017, n. 113, nella parte in cui prevede come unica modalità di integrazione del collegio il subingresso dei candidati non eletti”. Viceversa, sia per l’Ordine degli avvocati che per il Procuratore Generale il ricorso cautelare avrebbe dovuto essere rigettato tanto in rito che nel merito. Mancanza di periculum in mora. Nella sua ordinanza cautelare il Consiglio Nazionale Forense sottolinea che occorre procedere ad una stringente verifica dei presupposti necessari, che richiedono la sussistenza non soltanto del fumus boni iuris – la verosimiglianza o la probabilità della fondatezza del diritto fatto valere – ma anche del periculum in mora – ovvero che il diritto invocato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a farlo valere nel giudizio ordinario – di modo che la carenza di anche uno dei due presupposti osta al rilascio del provvedimento invocato”. Ebbene, per il CNF, nel caso di specie, non risulta allegato e dimostrato o meglio non sembrerebbe sussistere un danno grave e irreparabile che conseguirebbe alla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati”. Di qui il rigetto della misura cautelare invocata dai ricorrenti ferma ed impregiudicata, ovviamente, ogni questione di merito . Ineleggibilità sanata” non invalidante. Ma l’ordinanza merita attenzione anche per un ultimo suo passaggio. I ricorrenti avevano rappresentato che la delibera era stata assunta anche da due consiglieri ineleggibili tuttavia, nessuno aveva proposto reclamo nel termine di dieci giorni e il tentativo di far valere la questione specialmente dopo la sentenza della Corte Costituzionale è probabilmente passato per la via dell’argomentare un’illegittimità derivata della delibera dall’ineleggibilità di due componenti. Senonché, per il CNF la questione è irrilevante atteso che non risulta proposto alcun reclamo avverso la loro proclamazione” la mancata proposizione del reclamo per così dire sana” l’ineleggibilità anche perché diversamente non si comprenderebbe il perché di un termine breve per il reclamo . Commissariamento o elezioni suppletive? Dovremmo, invece, aspettare per sapere come il CNF intenderà risolvere la questione volta a comprendere se, quando non è possibile sostituire i membri ad esempio dimessi del Consiglio, questo debba essere commissariato oppure si debba procedere ad elezioni suppletive. A tal proposito – in assenza di una chiara ed inequivoca disposizione normativa – si potrebbe osservare che il commissariamento è sicuramente previsto in vista di nuove elezioni quando ricorre l’ipotesi di cui all’art. 28 comma 8 legge professionale in cui si cessata dalla carica oltre la metà dei suoi componenti. Tuttavia, in base all’articolo 33 della legge professionale lett. b si potrebbe ritenere che, in un caso come quello affrontato dall’ordinanza, essendo impossibile integrare i membri mancanti ricorre l’ipotesi in base alla quale il Consiglio non è in grado di adempiere agli obblighi prescritti dalla legge ed infatti, l’obbligo di provvedere alla sostituzione deve essere adempiuto nei trenta giorni successivi da parte del Consiglio .

Consiglio Nazionale Forense, ordinanza 19 – 20 settembre 2019, n. 50 Presidente Picchioni – Segretario Secchieri Letto il ricorso di cui al numero di R.G. 76/2019 proposto dagli Avv. Maria Agostini, Michele Jerì, Giovanni Longo, Leonardo Pancrazi, Lorenzo Pappalardo, Pietro Gustinucci, tutti in proprio, avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa del 31/07/2019 con cui è stato deciso di procedere ad elezioni suppletive per integrare la composizione dell’organo, nonché del relativo atto di convocazione del 09/08/2019, notificato a mezzo PEC in data 09/08/2019 – atteso che il ricorso in parola è volto, nel merito, all’annullamento dei provvedimenti citati che hanno disposto la convocazione di elezioni suppletive per integrare la composizione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa con due consiglieri, al fine di raggiungere il numero legale prescritto dall’art. 28, comma 1, lett. e della legge 31 dicembre 2012, n. 247, esperito infruttuosamente il tentativo di integrazione della composizione dell’organo mediante l’interpello dei candidati non eletti al fine di un loro eventuale subingresso e, in via cautelare, anche inaudita altera parte, alla sospensione degli effetti degli atti impugnati – atteso che i ricorrenti censurano la legittimità dei provvedimenti impugnati lamentando la violazione dell’art. 16 della legge 12 luglio 2017, n. 113, nella parte in cui prevede come unica modalità di integrazione del collegio il subingresso dei candidati non eletti nonché un eccesso di potere – letta la memoria di costituzione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, l’errata instaurazione del contraddittorio e la legittimità dei provvedimenti impugnati, concludendo ai fini del rigetto della misura richiesta e, nel merito, della declaratoria di inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso – sentiti, all’udienza del 19 settembre 2019, i ricorrenti, nelle persone di Pietro Gustinucci e Lorenzo Pappalardo, che insistono per la concessione della cautela e l’accoglimento nel merito del ricorso l’Avv. Stefano Pulidori per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, che insiste per il rigetto della misura richiesta e, nel merito nella declaratoria di inammissibilità ovvero in subordine nel rigetto del ricorso – udito, nella medesima udienza, il P.G. dott. Renato Finocchi Ghersi, che conclude per l’inammissibilità dell’istanza cautelare e, nel merito, per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso – impregiudicata la valutazione a cognizione piena delle ragioni dei reclamanti Osserva quanto segue L’accoglimento della cautela richiesta impone una stringente verifica dei presupposti necessari, che richiedono la sussistenza non soltanto del fumus boni iuris – la verosimiglianza o la probabilità della fondatezza del diritto fatto valere – ma anche del periculum in mora – ovvero che il diritto invocato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a farlo valere nel giudizio ordinario – di modo che la carenza di anche uno dei due presupposti osta al rilascio del provvedimento invocato. Nella specie, i ricorrenti non dimostrano la sussistenza del requisito del periculum, che ricollegano ad una illegittima integrazione del COA”, e dunque alle ragioni a sostegno del merito del ricorso, non adducendo tuttavia alcun danno grave e irreparabile che conseguirebbe alla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati. Del pari irrilevanti sia il riferimento alla presenza di due componenti tacciati di ineleggibilità, atteso che non risulta proposto alcun reclamo avverso la loro proclamazione, sia il riferimento alla indizione delle elezioni stesse effettuata dal COA nel mese di agosto. In definitiva, impregiudicata ogni valutazione sul merito, atteso che i ricorrenti non prospettano alcun rischio di pregiudizio imminente e irreparabile la richiesta di tutela cautelare deve essere rigettata. P.Q.M. in applicazione degli artt. 669 sexies e 700 c.p.c il Consiglio, rigetta il provvedimento cautelare richiesto fissa la discussione del merito del ricorso all’udienza del 17 ottobre 2019 alle ore 9.00. Ordina alla segreteria di procedere alle comunicazioni di rito.