Avvocati: antiriciclaggio e regole tecniche

Anche gli avvocati hanno finalmente le regole tecniche, approvate dal CNF il 20 settembre u.s. dopo il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanze. Le regole tecniche sono come previsto dall’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 231/2007.

E’ stato pubblicato inoltre un documento denominato Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adeguata verifica semplificata”. Questo documento, dal taglio molto pratico e con vari esempi, concerne i Nozione di basso rischio” di riciclaggio e criteri per individuarlo ii Misure semplificate di adeguata verifica in situazioni di basso rischio iii Il processo di Autovalutazione” per l’avvocato identificazione dei passaggi per una corretta redazione del documento di valutazione di cui all’art. 15, comma 2 del decreto iv in aggiunta vi è un’appendice suddivisa in Schema di percorso guidato” per la profilatura del cliente v Proposta di specimen di documento di autovalutazione vi Casistica di fattispecie ad alto” rischio Riferimenti normativi. Gli Avvocati devono adempiere la normativa antiriciclaggio. Contrariamente a quanto compare in qualche titolo di testate giornalistiche ma solo nel titolo perché poi nel testo dell’articolo le cose vengono rappresentate diversamente , gli avvocati non sono fuori dall’ambito dell’antiriciclaggio neppure nel caso delle attività di difesa processuale. Pur considerando che alcune categorie di operazioni come ad esempio la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale oppure l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione non siano soggette a tutti gli obblighi della normativa Antiriciclaggio, va detto che permangono in capo all’Avvocato dei precisi obblighi deontologici e, soprattutto, ad alcuni obblighi in materia di Antiriciclaggio. Difatti anche per le attività indicate nella regola tecnica n. 2, rimangono in essere gli obblighi deontologici in tema di identificazione del cliente e di gestione del denaro del cliente cfr. artt. 23 e 30 del Codice Deontologico Forense . Si ricorda inoltre l’espressa previsione normativa dell’art. 18, comma 4, d.lgs. 231/2007 Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico . Si vedano due esempi concreti. Ad esempio, in una causa per il risarcimento del danno, sulla base dell’art. 3, comma 4, lett. c , d.lgs. n. 231/2007 e della regola tecnica n. 2, l’operazione richiesta all’Avvocato non rientra tra quelle soggette agli obblighi della normativa Antiriciclaggio, in quanto si tratta di attività prodromica ad una attività di assistenza e difesa in giudizio. L’avvocato deve però procedere all’identificazione del cliente art. 23, comma 2, Codice Deontologico e deve rispettare il dettato dell’art. 30 Codice Deontologico tra quanto previsto al comma 3 L’avvocato, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente . In questo esempio l’Avvocato deve inoltre rispettare la previsione della normativa Antiriciclaggio dell’art. 18 comma 4 e quindi procedere all'obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, al massimo, al conferimento dell'incarico. L’identificazione del cliente e la verifica della sua identità avvengono attraverso riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. L'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità avvengono attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente. Completa questa attività la fase finale della conservazione di cui agli artt. 31-32 d.lgs. n. 231/2007. La conservazione va fatta sino a 10 anni dalla cessazione dell’incarico e, come indicato nelle regole tecniche n. 11 e 12, con modalità idonee ovvero con sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, con sistemi di autenticazione, autorizzazione per l’accesso al sistema informatico dello studio dell’avvocato ed al relativo archivio cartaceo. L’integrità e la non alterabilità si considera, ad esempio, garantita attraverso un documento informatico conservato in formato statico un file pdf , ovvero da documento anche in formato non statico da cui si possa desumere la non alterazione. Si deve da ultimo segnalare che le regole tecniche cfr. n. 9 individuano delle procedure semplificate di adeguata verifica del cliente laddove questo sia un soggetto a basso rischio poiché rientra nelle seguenti categorie cfr. regola tecnica n. 5 pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del d.lgs. 01/09/1993 n. 385, del d.lgs. 24/02/1998 no. 58 e del d.lgs. 07/09/2005 n. 209 enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extra UE, di cui all’art. 23, comma 2, lett. c, numeri 2 , 3 , e 4 , d.lgs. n. 231/2007 clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio. Tuttavia, l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cfr. art. 23, comma 4, d.lgs. n. 231/2007 come ad esempio nel caso in cui l’operazione richiesta dal cliente non sia ragionevole in rapporto all’attività svolta dal cliente e/o all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità.