CNF, doppio mandato e certezza del diritto

La vicenda è nota agli avvocati, forse agli ignavi no. Il Presidente di Sezione del Tribunale di Roma, in sede di reclamo, inaudita altera parte, ha sospeso l’esecuzione dell’ordinanza emessa in data 02.09.2019 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica nel procedimento cautelare ante causam.

Con detta ordinanza veniva sostituito un componente ineleggibile, con altro. La legge è chiara, se ne sono occupate sia la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che la Corte Costituzionale ma l’interpretazione è apertissima e quindi il tema è tuttora controverso. Che cos’è la certezza del diritto? La domanda viene spontanea. Una definizione di partenza di certezza del diritto potrebbe essere la seguente la certezza del diritto consiste nella possibilità di stabilire, in maniera ragionevolmente attendibile, le conseguenze giuridiche di determinati atti o fatti. E qui la risposta più diffusa nella letteratura giuridica rimanda al concetto di prevedibilità nel senso di poter prevedere in che modo gli organi dell’applicazione decideranno in merito a quelle conseguenze. Con l’avvertenza che ai fini della certezza del diritto non si tratta di formulare profezie su cosa domani deciderà questo o quel giudice. Si dice allora che la certezza del diritto consiste nella presenza in un contesto giuspolitico dato di criteri intersoggettivamente condivisi criteri di correttezza che permettano di formulare valutazioni rigorosamente attendibili sulle conseguenze giuridiche di certi atti o fatti. Il problema è che i criteri di correttezza sono ondivaghi e che, come ebbe a scrivere il prof. Azzariti, i giuristi sono relegati entro un’ottica funzionalista e di mera efficienza delle strutture di potere in qualche modo condannati a porsi al servizio del potere. Ne consegue che spesso accade che chi ha il potere può tranquillamente violare la legge sfruttando l’incertezza dell’interprete.