Iscrizione dell’avvocato all’Albo: inutile invocare il silenzio assenso

In caso di silenzio da parte del Consiglio dell’Ordine, l’art. 17, comma 7, l. n. 247/2012 prevede la possibilità per l’interessato di trasferire la competenza decisionale al Consiglio Nazionale Forense, affinché si pronunci sulla richiesta. Risulta dunque preclusa la possibilità di ritenere applicabile il silenzio assenso disciplinato nel procedimento amministrativo dall’art. 20 l. n. 241/1990.

Lo si legge nella sentenza della Suprema Corte n. 16740/19, depositata il 21 giugno. Il caso. Un avvocato, iscritta all’Elenco speciale del COA di Forlì Cesena quale dipendente di un istituto bancario, vedeva rigettato il proprio ricorso presentato al CNF avverso la delibera del COA che rigettava la sua istanza di cancellazione dall’Elenco speciale e iscrizione all’Albo ordinario per aver cessato l’attività lavorativa di avvocato addetto all’ufficio legale della predetta società. Il CNF aveva infatti negato che sull’istanza si fosse formato il silenzio assenso, come invece invocato dalla ricorrente che ha dunque portato la questione dinanzi ai Giudici di Piazza Cavour. Silenzio assenso? La norma invocata dalla ricorrente, art. 17, comma 7, l. n. 247/2012, prevede che qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di 30 giorni dalla presentazione, l’interessato può entro 10 giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione . Il ricorso si fonda dunque sull’erroneo presupposto di applicabilità dell’istituto del silenzio assenso come disciplinato nel procedimento amministrativo dall’art. 20 l. n. 241/1990 al procedimento per l’iscrizione agli albi. Come ricordato, la legge dell’ordinamento della professione forense prevede espressamente la possibilità per l’interessato di adire il CNF laddove il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e della condizioni di iscrizione, non vi provveda entro 30 giorni dalla domanda. Con riguardo allo specifico caso del passaggio dall’Elenco speciale all’Albo ordinario, la Corte precisa che non è ravvisabile alcun automatismo come si evince dal comma 9, lett. d , art. 17 cit. che, nel caso di cessazione dell’appartenenza all’ufficio legale di un ente pubblico, fa riferimento ad apposita richiesta dell’avvocato interessato ai fini dell’iscrizione all’Albo ordinario. Non assume infine alcuna rilevanza in tal senso il fatto che la decisione di diniego di iscrizione all’Albo ordinario e di cancellazione dall’Elenco speciale sia intervenuta dopo oltre un mese dalla domanda, laddove si consideri che la cancellazione dagli albi può avvenire anche d’ufficio quando venga meno uno dei requisiti prescritti . Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna l’avvocato ricorrente al pagamento delle spese di giudizio oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1- bis , d.P.R. n. 115/2002.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 5 - 21 giugno 2019, n. 16740 Presidente Mammone – Relatore Greco Fatti di causa L’avvocato D.R.M. , iscritta all’Elenco speciale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena a far data dal 13 giugno 1999, quale dipendente della Cassa di Risparmio di Cesena, propone ricorso, con unico motivo, illustrato con successiva memoria, avverso la sentenza con la quale, confermando la delibera in data 26 gennaio 2016 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 182/2017, rigettando il ricorso respingeva le istanze di cancellazione dall’Elenco speciale e di iscrizione all’Albo ordinario degli Avvocati di Forlì-Cesena, istanze avanzate dalla D.R. il 24 novembre 2015 per aver cessato l’attività lavorativa di avvocato addetto all’Ufficio legale di Unibanca spa. Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti ritenuto che sulle dette istanze non si fosse formato il silenzio assenso, come invocato dalla professionista, trovando applicazione al procedimento la L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 17, comma 7, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense , a tenore del quale qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni dalla presentazione, l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo . La norma prevede infatti esplicitamente, nel caso di silenzio, la possibilità per l’interessato di trasferire la competenza decisionale al CNF affinché si pronunci sul merito della richiesta. L’iscrizione all’Albo in nessun caso è atto formale e automatico, nemmeno nella presente fattispecie, ove preesisteva l’iscrizione all’Elenco speciale, come dimostra il successivo comma 9, lett. d , secondo cui per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, è salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta . Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena resiste con controricorso. Il Consiglio Nazionale Forense non ha svolto attività. Ragioni della decisione Con l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione dell’art. 17, dell’ordinamento per la professione forense, nonché della L. n. 241 del 1990, art. 20, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e quindi per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per eccesso di potere, per non aver ritenuto il diritto della ricorrente all’iscrizione dell’Albo professionale ordinario , l’avvocato D.R. rivendica la formazione del silenzio assenso a far tempo dal 24 novembre 2015, data di presentazione della domanda di iscrizione, con maturazione al 23 gennaio 2016, quindi anteriormente alla prima delibera di diniego dell’iscrizione assunta dal COA il 26 gennaio 2016 e ribadita più diffusamente il successivo 26 febbraio 2016 . Ciò in quanto all’atto della presentazione della richiesta e conferma di iscrizione albo ordinario avvocati la sua pregressa condotta era irreprensibile, nulla in atti consentendo di affermare il contrario , di guisa che il COA avrebbe dovuto provvedere in automatico alla cancellazione del nominativo dall’Elenco speciale con contestuale trasferimento ed iscrizione nell’elenco ordinario nel termine di legge, impostogli dall’art. 17, comma 7, dell’ordinamento della professione forense, di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Le successive assunte violazioni poste in essere dalla ricorrente - una costituzione di parte civile dell’11 gennaio 2016 un deposito di ricorso d’urgenza notificato in data 4 gennaio 2016 - non potevano assumere alcuna rilevanza al fine di giustificare il mancato perfezionamento del procedimento di sua iscrizione nel termine di trenta giorni, vale a dire il 24 dicembre 2015. Il motivo deve essere disatteso. Esso riposa infatti sull’erroneo presupposto che al procedimento per l’iscrizione agli albi, dettato dal nuovo ordinamento della professione forense di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, trovi applicazione l’istituto del silenzio assenso come regolato per il procedimento amministrativo dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, laddove la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale e del tutto incompatibile con la disciplina generale. Nell’ipotesi che il consiglio dell’Ordine, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti , non provveda all’iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda qualora il consiglio non abbia provveduto nel termine di trenta giorni , infatti, l’art. 17, comma 7, quinto periodo, della legge professionale espressamente prevede che l’interessato possa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo . Con riguardo al passaggio dall’Elenco speciale all’Albo ordinario, non è dato ravvisare nella disciplina in esame alcun automatismo, come si evince dal detto art. 17, comma 9, lett. d , secondo cui per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, è salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta , nella ricorrenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo elencati al comma 1. Né, quanto al caso in esame, assume rilievo la circostanza che la decisione di diniego di iscrizione all’Albo ordinario ed il diniego di cancellazione dall’Elenco speciale sia intervenuta dopo oltre un mese dalla domanda, ove si consideri che la cancellazione dagli albi può avvenire anche d’ufficio, quando venga meno uno dei requisiti prescritti art. 17, commi 9 e 12 . In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000 per compensi di avvocato, oltre ad Euro 200 per spese generali. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.