La trasparenza intesa come comprensibilità il regolamento numero 56/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.
Lo scorso 24 maggio il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il regolamento in materia di trasparenza delle piattaforme che offrono servizi di intermediazione online. Il documento non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma sottolinea l’estrema attenzione che le Istituzione Europee attualmente rivolgono alla implementazione di un ecosistema orientato alla trasparenza ed anche in questo caso l’approccio giuridico alla base del Legal Design sembrerebbe poter rappresentare una risposta efficace a questa esigenza di chiarezza. All’interno del regolamento è specificato al considerando numero 18 che “la garanzia della trasparenza dei termini e delle condizioni generali può essere essenziale per promuovere relazioni commerciali sostenibili e per prevenire comportamenti sleali a detrimento degli utenti commerciali”. Il caso. Si è già parlato di come il Legislatore Europeo abbia posto sotto la lente di ingrandimento la mancanza di trasparenza relativa ad informative e termini e condizioni del servizio presenti sul web ed è evidente come il c.d. “wall of text” non consenta all’utente di comprendere realmente quanto si stia accingendo ad accettare. Lo scopo principale della nuova normativa è introdurre un quadro normativo che garantisca che la trasparenza di termini e condizioni del servizio per utenti business delle piattaforme online, oltre che la effettiva possibilità di comprendere quando questi termini e condizioni non vengono rispettate dal fornitore del servizio. Oltre il GDPR, i termini del servizio devono essere intellegibili all’utente. All’articolo 1 è chiarito l’ambito di applicazione del regolamento “ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell'Unione”. Vengono esclusi i servizi di pagamento online e gli strumenti di pubblicità online che non mirino a promuovere transazioni dirette e che non implichino una relazione contrattuale con il consumatore. I requisiti richiesti per la redazione della sezione termini e condizioni sono i linguaggio semplice e comprensibile ii reperibilità, anche in fase precontrattuale iii indicazione delle ragioni che possono dare luogo ad interruzione o sospensione iv informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi v informazioni generali sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali. Sembrerebbe potersi concludere che questo è certamente un primo passo per garantire la effettiva accessibilità alle informazioni necessarie per un utilizzo consapevole delle piattaforme di servizi online che d’ora in poi dovranno pubblicamente indicare i parametri di classificazione degli utenti business nei risultati di ricerca ed ogni altro trattamento differenziato che offrono per produttori di beni o servizi.