A margine della presentazione del rapporto COVIP il Presidente dell’ADEPP – l’Associazione che riunisce le Casse di Previdenza dei Professionisti – ha così dichiarato «Alla luce dell’esperienza maturata con il codice di autoregolamentazione che ci siamo dati – prosegue Olivetti – l’auspicio è che il regolamento non contenga norme che ci obbligano a soggiacere il codice degli appalti, perché per nostra esperienza questo ingesserebbe eccessivamente il sistema, con rischio di favorire un cartello composto da chi è abituato a muoversi nei meandri delle normative italiane ed escludendoci dalla possibilità di accedere a grandi investitori internazionali che non sono interessati alle pastoie delle normative nazionali».
« La stessa COVIP nella sua ultima relazione al MEF chiede un regolamento sufficientemente flessibile da consentire ai singoli enti l’adozione di scelte gestionali autonome e responsabili in ragione delle rispettive specificità». Evidentemente il Presidente dell’ADEPP non conosce i documenti stessi dell’ADEPP, dove si trova scritto esattamente che è proprio l’articolo 32, comma 12, d.l. numero 98/2011 che, adeguando l'ordinamento a quanto segnalato dall’Autorità di vigilanza nell’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, ha stabilito che le casse sono sottoposte alle disposizioni del codice degli appalti, modificando in via definitiva il comma 10-ter d.l. numero 162/2008, che, come già detto, nella formulazione previgente recava invece una norma interpretativa che escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all’applicazione del codice. Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali stazioni appaltanti sono tenute ad applicare il codice e sono anche soggette alle disposizioni ed all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l'articolo 3, comma 25, d.lgs. numero 163/2006. Analizzando gli altri obblighi di natura ordinamentale occorre ricordare il comma 2, lett. e dell'articolo 22 l. numero 241/1990, con riferimento al diritto di accesso ai documenti, che già contiene la dizione attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea e trova da tempo applicazione alle Casse di previdenza. In buona sostanza l’obbligo di rispettare il codice degli appalti deriva dalla legge e non può essere certo modificato da un regolamento ministeriale, almeno questo secondo le fonti del diritto che abbiamo imparato a scuola. Mala tempura currunt!