Accesso civico a sentenze, atti e dati giudiziari

Si è già accennato, in questa sede, ai limiti del diritto di accesso, ai sensi del codice privacy – articolo 2-terdecies, integrato dal d.lgs. numero 101/2018. Il Garante nella propria Relazione 2018 ha ulteriormente specificato alcuni profili relativi all’accesso civico per estrarre copia di sentenze, atti e dati giudiziari.

Il ruolo dell’avvocato non è solo quello di riscontrare eventuali istanze di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 15 GDPR, nel rispetto dei limiti imposti dall’articolo 2-terdecies Codice Privacy, ma anche quello di richiedere ad enti e Pubbliche Amministrazioni l’accesso ad atti rilevanti per un giudizio. Il caso. Un’associazione viene accusata di diffamazione a mezzo stampa per aver scritto un comunicato stampa, poi pubblicato su un giornale locale. Il contenuto riguardava la notizia vera relativa ad un’azienda dichiarata decaduta dal servizio per la pulizia e l’igiene degli uffici di un comune in Molise. Il difensore dell’associazione presentava istanza di accesso civico al TAR Molise che aveva dichiarato decaduta l’azienda. Diritto di accesso da parte del difensore degli indagati. Considerato il diritto di accesso, che prevede che l’interessato abbia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, oltre che ad una serie di informazioni tra le quali le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari a cui tali dati saranno comunicati ed il periodo di conservazione, il Garante ha chiarito i profili di legittimità del c.d. accesso civico nel caso di istanze di accesso a sentenze, documenti ed atti giudiziari ad enti e Pubbliche Amministrazioni. A tal proposito rilevano alcuni elementi peculiari dell’istanza rivolta all’Autorità Pubblica ed il Garante, nella propria Relazione 2018 a pagina 45, ha sottolineato quanto già espresso con il parere 25 gennaio 2018, numero 42, doc. web numero 7810482, con cui è stato ritenuto corretto il provvedimento che ha concesso l’accesso parziale a seguito di un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto la copia delle sentenze e dei provvedimenti, emessi negli ultimi 5 anni. Rilevando in proposito che «negli atti giudiziari, infatti, sono contenute numerose informazioni di carattere personale, [] la cui ostensione integrale unita al particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico, avrebbe potuto determinare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, lett. a , d.lgs. numero 33/2013». Nel caso specifico rileva l’ulteriore disciplina di cui all’articolo 391-quater c.p.p. che prevede che il difensore, nell’ambito delle indagini difensive preventive, possa presentare Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione ed in caso di rifiuto, il comma 3 indica la possibilità che l’istanza sia rivolta alla Procura procedente articolo 367-368 c.p.p. . Infine, sembrerebbe potersi concludere che alla luce di quanto espresso dal Garante, gli unici atti cui il difensore degli indagati possa accedere siano quelli strettamente pertinenti alla dichiarazione effettuata nel comunicato stampa oggetto di indagine e che l’avvocato debba proporre istanza quanto più circostanziata possibile, per evitare un diniego di accesso da parte dell’ente pubblico cui è presentata.