Niente riscossione a mezzo ruolo per i crediti “vecchi” della Cassa Forense

La Cassa Forense è sì ente privatizzato, ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici unici soggetti a cui è consentito formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa, o non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n 12229/19 depositata il 9 maggio. Il fatto. Il Tribunale territorialmente competente rigettava con sentenza l’opposizione proposta da Equitalia spa, agente per la riscossione nell’ambito di una certa provincia italiana, avverso un decreto ingiuntivo emesso a suo danno ad istanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, a titolo di pagamento di somme iscritte nei ruoli trasmessi a detto concessionario tra il 1998 e il 1999, somme relative a debiti per contributi non versati alla Cassa da avvocati alla stessa iscritti e rimasti insoluti nonostante le procedure esecutive avviate dall’Ente previdenziale nei confronti di detti avvocati. In particolare, secondo la prospettazione della Cassa Forense le suddette somme non erano state versate in suo favore da Equitalia spa che, invece, era per legge a tanto obbligata, ex d.P.R. n. 43/1988, ad anticipare alla Cassa le somme iscritte nei detti ruoli c.d. principio del non riscosso come riscosso per i ruoli trasmessi nel 1999 invece, essendo stato, nel frattempo, abrogato il dpr citato ed essendo intervenuto il d.lsg. n. 112/1999, Equitalia era obbligata a riversare alla Cassa le somme iscritte a ruolo anche quelle non riscosse , in quanto era incorsa nell’attività di riscossione, in una delle cause di decadenza dal c.d. diritto al discarico per inesigibilità, previste dal citato d.lgs. nella specie, infatti Equitalia non aveva inviato la prevista comunicazione di inesigibilità e non aveva provveduto alla rendicontazione dello stato della riscossione, omissioni queste espressamente previste come causa di decadenza dall’art. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005. Il Tribunale adito nel rigettare l’opposizione aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario escludendo quella della Corte dei Conti, attesa la natura di ente privatizzato della Cassa. La Corte di Appello adita, in accoglimento del gravame proposto da Equitalia spa ed in riforma dell’impugnata decisione di primo grado, accoglieva l’opposizione e revocava l’opposto decreto ingiuntivo. In particolare, la Corte distrettuale confermava la giurisdizione del giudice ordinario in ragione di fondazione di diritto privato della Cassa forense Ente privatizzato ex art. 1 d. lgs. n. 509/2012 al riguardo ribadiva in conformità, tra le altre, a Cass. S.U. n. 10132/2012 emessa in giudizio identico a quello in oggetto che la natura pubblica della contribuzione inerente alla sua finalità istituzionale, riguardava solo il rapporto previdenziale tra la Cassa e i suoi iscritti. Nel merito, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, affermava l’applicabilità alla controversia della l. n. 228/2012, evidenziando che detta disciplina, immune da vizi di illegittimità costituzionale, non prevedeva alcuna distinzione, come aveva sostenuto il giudice di prime cure, tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici , da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra di conseguenza, poiché – in base a quanto espressamente previsto dalla detta normativa - l’Agente della Riscossione, per i ruoli oggetto di causa, risultava discaricato” per legge, riteneva insussistente il credito vantato dalla Cassa. La Cassa Forense proponeva ricorso per Cassazione. Riscossione. Gli Ermellini, hanno dichiarato infondati – oltre che inammissibili – tutti i motivi di ricorso proposto dalla Cassa Forense, poiché la legge applicabile al caso di specie l. n. 228/2012 , come unicamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori a prescindere se soggetto pubblico o, come nella specie, soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione mediante ruolo , attuata proprio mediante la rottamazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti rottamazione per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l’epoca dell’iscrizione a ruolo antecedente al 1999 e, per crediti comunque inferiori ad euro 2.000,00, la non economicità della riscossione per il presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione ed i benefici dell’eventuale riscossione. Concludendo. I Giudici concludono affermando che la disposizione di legge in questione non può essere diversamente interpretata solo perché, come sostenuto dalla ricorrente, la Cassa è un ente di previdenza privatizzato, e pertanto un soggetto al cui bilancio lo Stato, ex art. 1 d.lgs. n. 509/1994, non contribuisce neppure in via indiretta e non può quindi, incidere sullo stesso, annullandone o riducendone i crediti poiché, almeno per i crediti superiori ad euro 2.000,00 non incide sul diritto di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 ottobre 2018 – 9 maggio 2019, n. 12229 Presidente Vivaldi – Relatore Cigna Fatti di causa Con sentenza 16251 del 30-7-2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da Equitalia Esatri SpA, agente per la riscossione nella Provincia di Lodi, avverso decreto ingiuntivo per Euro 17.120,56 oltre interessi e spese emesso nei suoi confronti, ad istanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, a titolo di pagamento di somme iscritte nei ruoli trasmessi al detto concessionario tra il 1998 ed il 1999 somme relative a debiti per contributi non versati alla Cassa da avvocati alla stessa iscritti e rimasti insoluti nonostante le procedure esecutive avviate dalla Cassa nei confronti dei detti avvocati. Secondo la prospettazione della Cassa siffatte somme non erano state riversate in suo favore da Equitalia, che invece era per legge a tanto obbligata in particolare, infatti, per i ruoli trasmessi nel 1998, Equitalia era obbligata, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, ad anticipare alla Cassa le somme iscritte nei detti ruoli c.d. principio del non riscosso come riscosso per i ruoli trasmessi nel 1999, essendo stato nel frattempo abrogato il D.P.R. n. 43 del 1998 ed essendo intervenuto D.Lgs. n. 112 del 1999, Equitalia era obbligata a riversare alla Cassa le somme iscritte a ruolo anche quelle non riscosse in quanto era incorsa, nell’attività di riscossione, in una della cause di decadenza dal c.d. diritto al discarico per inesigibilità previste dal citato D.Lgs. nella specie, infatti, Equitalia non aveva inviato la prevista comunicazione di inesigibilità e non aveva provveduto alla rendicontazione dello stato della riscossione omissioni queste espressamente previste come causa di decadenza dal cit. D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 2, lett. b e c . Nell’opposizione Equitalia aveva eccepito il difetto di giurisdizione ordinaria in favore della Corte dei conti, l’insussistenza del credito e, comunque, l’inammissibilità della domanda nello specifico, al riguardo, aveva sostenuto che non aveva perso il diritto al discarico per inesigibilità né per il mancato invio delle comunicazioni di inesigibilità, in quanto il termine per detto invio non era scaduto per via della proroga di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 12, né per la mancata rendicontazione, perché la stessa era stata invece eseguita che la domanda era comunque inesigibile per mancato svolgimento della procedura di inesigibilità di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20. In particolare il Tribunale, nel rigettare l’opposizione ha ritenuto sussistente la giurisdizione del g.o. escludendo quella della Corte dei conti, attesa la natura di ente privatizzato della Cassa ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la L. n. 228 del 2012, c.d. legge di stabilità del 2013, intervenuta nelle more del giudizio, che, al ricorrere di determinate situazioni, aveva previsto l’estinzione dei ruoli resi esecutivi prima del 31-121999, e, quindi, in teoria, anche di quelli per cui era causa, relativi agli anni 1998 e 1999 al riguardo ha evidenziato che dette disposizioni dovevano, per loro natura, applicarsi unicamente ai ruoli consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici e non potevano quindi riguardare la Cassa, che aveva invece natura di soggetto privato ciò posto, dopo aver precisato che le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto erano tutte assoggettate al nuovo regime di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, e non quindi a quello di cui all’abrogato D.P.R. n. 43 del 1988, ha ritenuto che Equitalia non avesse assolto l’obbligo di rendicontazione annuale previsto dall’art. 19, comma 2, lett. b del cit. D.Lgs., sicché doveva ritenersi decaduta dalla possibilità di ottenere il beneficio del discarico per inesigibilità ed era quindi tenuta al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo. Con sentenza 3564 del 4-6-2016 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da Equitalia ed in riforma dell’impugnata decisione di primo grado, ha invece accolto l’opposizione e revocato l’opposto decreto ingiuntivo. In particolare la Corte, per quanto ancora rileva ha confermato la giurisdizione del G.0 in ragione della natura di fondazione di diritto privato della Cassa ente privatizzato D.Lgs. n. 509 del 1994, ex art. 1 al riguardo ha ribadito in conformità, tra le altre, a Cass. S.U. 10132/2012, emessa in giudizio identico al presente che la natura pubblica della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguardava solo il rapporto previdenziale tra la Cassa ed i propri iscritti nel merito, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, ha affermato l’applicabilità alla controversia della L. n. 228 del 2012, evidenziando che detta disciplina, immune da vizi di illegittimità costituzionale, non prevedeva alcuna distinzione, come invece sostenuto in primo grado, tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici , da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra di conseguenza, poiché - in base a quanto espressamente previsto dalla detta normativa - l’Agente della Riscossione, per i ruoli oggetto di causa, risultava discaricato per legge , ha ritenuto insussistente il credito vantato dalla Cassa. Avverso detta sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense propone ricorso per Cassazione affidato a sette motivi. Equitalia Servizi di Riscossione SpA società incorporante Equitalia Nord Spa, già Equitalia Esatri SpA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, cui resiste la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione Per una migliore comprensione della vicenda appare opportuna richiamare in sintesi l’evoluzione della legislazione in argomento. Va innanzitutto precisato, in termini generali, che, ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 18, riforma del sistema previdenziale forense , ribadito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense provvede alla riscossione dei contributi insoluti a mezzi di ruoli da essa - compilati, resi esecutivi dall’Intendenza di Finanza e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette nello specifico, pertanto, la Cassa compila e trasmette all’Agente della riscossione i ruoli e cioè, come precisato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, gli elenchi dei debitori della Cassa e del loro debito , i quali costituiscono il titolo esecutivo attraverso il quale effettuare la riscossione dei contributi previdenziali nei confronti degli avvocati iscritti alla gestione previdenziale che non li hanno corrisposti. Nello specifico va, poi, evidenziato che, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 32, comma 3, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionario versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione c.d. meccanismo del non riscosso come riscosso , con possibilità, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 75 e 77, di recuperare il carico anticipato facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione c.d. diritto al discarico o sistema del discarico . Il detto D.P.R. n. 43 del 1988, e in particolare il meccanismo del non riscosso come riscosso , è stato, come detto, abrogato dal D.Lgs. n. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l’obbligo dell’Agente di versare anticipatamente alla Cassa a scadenza fissa gli importi da riscuotere, ed ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il Concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla Cassa D.Lgs. n. 37 del 1999, art. 2 D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 22 in caso di omessa riscossione, il Concessionario può ottenere il discarico per inesigibilità e quindi non ha l’obbligo di versare i relativi importi alla Cassa solo ove abbia rispettato determinati adempimenti nello specifico quelli espressamente previsti dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, lett. a, b, c, d ed e , mentre perde detto diritto al discarico con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi ove, al termine della procedura di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione. In materia è poi intervenuta la L. n. 228 del 2012, in vigore dal 1-1-2013 legge di stabilità per il 2013 , in combinato con il decreto attuativo 15-6-2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 3112-1999, ha stabilito 1 l’annullamento automatico dei crediti di importo sino ad Euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31-12-1999 art. 1, comma 527, L.cit. in particolare, ai sensi del detto D.M. 15 giugno 2015, art. 1, l’elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell’ente creditore 2 l’obbligo dell’Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00, di dare notizia all’ente impositore dell’esaurimento dell’attività di riscossione art. 1, comma 528, L. cit. obbligo poi precisato cit. D.M. 15 giugno 2015, artt. 2 e 3 in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell’elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore per i crediti superori ad Euro 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all’Agente della riscossione, obbligo di quest’ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore 3 per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 art. 1, comma 529, L. cit. . Chiarito il quadro legislativo si può quindi procedere all’esame del ricorso. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 4 - nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rileva che la Corte abbia omesso di pronunciare sulla eccezione, sollevata dalla Cassa anche nell’atto di gravame, di inapplicabilità della L. n. 228 del 2012 ai ruoli in questione per esaurimento del rapporto giuridico in conseguenza della intervenuta scadenza dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19. Con il secondo e terzo motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 5 - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, nonché - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, artt. 1, commi 527, 528 e 529, e D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 59, comma 4 quater, art. 19, comma 2, lett. c , e art. 20, sostiene, per l’ipotesi in cui dovesse essere ritenuto che la Corte d’Appello abbia sia pur implicitamente pronunziato sulla detta eccezione di esaurimento del rapporto per decorrenza dei termini, che la decisione sia stata adottata senza minimamente valutare la circostanza che, per i ruoli in esame, il rapporto giuridico si era ormai esaurito per la mancata proroga del termine per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità la L. n. 228 del 2012 non poteva, quindi, intervenire su di un credito perfetto, già acquisito alla sfera giuridica della Cassa. Detti motivi, pur sostenendo un’unica questione di diritto con la deduzione di vizi tra loro in teoria incompatibili omessa pronunzia, omesso esame di un fatto storico, violazione di legge , sono stati formulati in via subordinata e, sotto detto aspetto, sono quindi ammissibili. I motivi sono invece inammissibili, e comunque infondati, per le seguenti ragioni. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, va, in primo luogo, precisato che nel giudizio di appello non è stata specificamente dedotta la questione dell’inapplicabilità della L. n. 228 del 2012, ai ruoli in questione per intervenuto esaurimento del rapporto nel giudizio, invero, si è discusso sulla eventuale proroga per legge dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, ma esclusivamente al fine di accertare la sussistenza o meno della decadenza dal diritto al discarico per il mancato adempimento di uno degli obblighi previsti da D.Lgs. n. 112 del 1999 art. 19, lett. c . In ogni modo, nel merito della detta questione, va rilevato che l’eventuale decorso dei detti termini non avrebbe mai potuto comportare l’esaurimento del rapporto, e cioè la consolidata ed intangibile acquisizione alla sfera giuridica della Cassa dei crediti per i quali erano scaduti i termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, atteso che per detta acquisizione sarebbe stata comunque necessario l’espletamento della procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20 espletamento neanche dedotto in giudizio. Con il quarto motivo concernente gli importi inferiori ad Euro 2.000,00 e quinto motivo concernente gli importi superiori al detto importo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione o falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, D.M. Economia 15 giugno 2015, artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, art. 3 Cost., art. 35 Cost., comma 1, art. 36 Cost., comma 1, art. 38 Cost., art. 42 Cost., comma 3, art. 97 Cost., comma 2, si duole che la Corte territoriale abbia risolto la controversia attraverso l’applicazione del L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, non considerando che detta disciplina che in sostanza, a dire della ricorrente, si risolve nell’annullamento di crediti degli enti impositori, e che è quindi giustificabile solo quando il creditore è un’amministrazione pubblica o comunque un soggetto anche privato in qualche modo tuttavia alimentato dal bilancio dello Stato era invece inapplicabile ai ruoli emessi come nella specie dai Enti di previdenza privatizzati, e cioè da soggetti al cui bilancio lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta. I motivi sono infondati. Come esattamente evidenziato anche dalla Corte territoriale, la menzionata L. n. 228 del 2012, non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici , da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra siffatta legge, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori a prescindere se soggetto pubblico o, come nella specie, soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo , attuata proprio mediante la rottamazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti rottamazione per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l’epoca dell’iscrizione a ruolo antecedente al 1999 e, per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00, la non economicità della riscossione per il presumibile rapporto negativo tra i costi dell’esazione ed i benefici dell’eventuale riscossione. Né siffatta univoca disposizione di legge può essere diversamente interpretata solo perché, come sostiene la ricorrente, la Cassa è un ente di previdenza privatizzato, e pertanto un soggetto al cui bilancio lo Stato, D.Lgs. n. 509 del 1994, ex art. 1, non contribuisce neppure in via indiretta e non può quindi incidere sullo stesso, annullandone o riducendone i crediti. Al riguardo va evidenziato, da un lato, che la Cassa è sì ente privatizzato ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale Cass. S.U. 10132/2012 , al quale il legislatore ha eccezionalmente come detto concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti. Va, d’altro lato, rilevato che la L. n. 228 del 2012, almeno per i crediti superiori ad Euro 2000,00, non incide sui diritti di credito degli enti determinando, come sostenuto dalla ricorrente, un prelievo forzoso nei confronti della Cassa, e cioè una indebita misura ablatoria o una forma di condono occulto ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo e cioè, come detto, dell’elenco formato dall’ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Finanza D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10 e 11 non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura irrilevanti sono al riguardo le considerazioni della ricorrente concernenti le a suo dire scarse possibilità in concreto di un risultato positivo di detta procedura. Le considerazioni che precedono consentono di superare i dubbi di incostituzionalità della menzionata L. n. 228 del 2012, come prospettati dalla ricorrente. Con il sesto motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione o falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 528 e 529, D.M. Economia 15 giugno 2015, artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, art. 2697 c.c., evidenzia, in subordine, che la Corte non abbia considerato che, in base alla normativa in discussione, l’Agente della riscossione è tenuto a portare a compimento i procedimenti in corso e solo all’esito di dette procedure si realizza l’effetto annullatorio dei ruoli. Con il settimo motivo la ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 5 - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che tra i ruoli in esame ve ne fossero taluni le cui procedure di riscossione erano ancora in corso. Detti motivi sono entrambi inammissibili, in quanto non correlati con la impugnata sentenza, con la quale la Corte territoriale ha accertato in fatto sia l’invio della comunicazione contenente l’elenco delle quote annullate prevista dal cit. decreto ministeriale sia la presenza, in detta comunicazione, dei ruoli per cui è causa. Il ricorso incidentale concernente la questione di giurisdizione , proposto solo in via condizionata, è assorbito dal rigetto di quello principale. In considerazione della novità, complessità e particolarità delle questioni trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale assorbito quello incidentale dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.