L’ammissione al gratuito patrocinio in primo grado non si estende automaticamente all’appello ma…

ciò non preclude alla parte soccombente di presentare una nuova istanza di ammissione ai fini dell’impugnazione della sentenza a sé sfavorevole.

Sul tema l’ordinanza della Suprema Corte n. 11470/19, depositata il 30 aprile. La vicenda. Un avvocato proponeva opposizione al provvedimento del Presidente della Corte d’Appello di Milano con cui era stata rigettata la sua richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta a favore di una cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dopo la soccombenza in primo grado, l’avvocato aveva infatti proposto appello previa autorizzazione del competente COA. Il Presidente della Corte aveva rigettato la richiesta ritenendo che l’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 debba trovare applicazione, nel giudizio di impugnazione, nella sola ipotesi in cui la parte sia risultata vincitrice in prime cure e debba contrastare il gravame. L’avvocato ha dunque proposto ricorso in Cassazione invocando l’art. 120 d.P.R. n. 115/2002. Ammissione al gratuito patrocinio e impugnazione. La norma citata preclude alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rimasta soccombente di avvalersi dell’ammissione al fine di proporre impugnazione. Ciononostante, precisa la Corte, non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di consentire alla sola parte risultata vincitrice in primo grado di poter beneficiare dell’istituto in questione . Diversamente da quanto affermato dal provvedimento impugnato dunque la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che intenda impugnare la sentenza sfavorevole deve potersi giovare dell’istituto, sempre che ne ricorrano i presupposti con riferimento al giudizio di impugnazione. Il provvedimento di ammissione che si riferisce ad un grado di giudizio non può infatti essere automaticamente esteso anche alla successiva fase, con la conseguenza che, in caso di soccombenza della parte ammessa, è necessaria una nuova istanzi di ammissione. Nel caso di specie, tale presupposto era sussistente posto che la parte soccombente in primo grado aveva correttamente presentato nuova istanza di ammissione ai fini dell’impugnazione, istanza accolta dal COA di Milano. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 19 dicembre 2018 – 30 aprile 2019, n. 11470 Presidente Gorjan – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. Il Presidente delegato della Corte d’appello di Milano, con ordinanza pubblicata in data 11 marzo 2015, ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 dall’avv. C.S. avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta di liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata in favore di B.P. , già ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rimasta soccombente nel giudizio di primo grado. Nell’interesse della B. , infatti, l’avv. C. aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1034 del 2009, previa autorizzazione del competente Consiglio dell’ordine. 2. Il giudice dell’opposizione ha rigettato la richiesta di liquidazione ritenendo che il disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 1, trovi applicazione, nel processo d’impugnazione, nella sola ipotesi in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia risultata vincitrice e debba contrastare il gravame. 3. Per la cassazione del provvedimento indicato l’avv. C. ricorre ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo è denunciata la violazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato di cui al D.P.R. n. 115 n. 2002, in particolare dell’art. 120, e si contesta l’affermazione secondo cui la norma indicata circoscriverebbe l’operatività dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato in fase di impugnazione al solo caso in cui la parte ammessa al beneficio sia risultata vincitrice nel precedente grado di giudizio. 2. La doglianza è fondata. 2.1. La disposizione di cui all’art. 120 D.P.R. cit., che preclude alla parte ammessa e rimasta soccombente di giovarsi dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta in primo grado al fine di proporre impugnazione, non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di consentire alla sola parte risultata vincitrice in primo grado di poter beneficiare dell’istituto in questione. Una tale interpretazione, che peraltro non trova giustificazione nel tenore letterale della norma, sarebbe incompatibile con il principio di difesa sancito dall’art. 24 Cost. con riferimento ad ogni stato e grado del procedimento. Diversamente da quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, si deve ritenere che la parte ammessa al beneficio a spese dello Stato che intenda impugnare la sentenza a sé sfavorevole deve potersi giovare dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, sempre che ricorrano le condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio in questione con riferimento al giudizio di impugnazione, e poiché il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si riferisca ad un grado di giudizio non può automaticamente estendere i suoi effetti alla successiva fase, diventa necessario, in caso di soccombenza della parte ammessa, proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio. 2.2. Nel caso in esame, la parte già ammessa al patrocinio a spese dello stato e risultata soccombente in primo grado, aveva presentato nuova istanza di ammissione ai fini dell’esperimento dell’impugnazione, che era stata accolta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano. Sussistono pertanto i requisiti per fare luogo alla liquidazione del compenso al difensore. 3. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Milano, in persona di diverso magistrato.