Non aderire alla proposta conciliativa del giudice può portare alla condanna alle spese anche in caso di sentenza favorevole

Anche nel caso di vittoria in giudizio, nel caso in cui una parte non abbia aderito alla proposta conciliativa del giudice, può essere condannata al pagamento delle spese legali, totali o parziali, in favore della controparte soccombente.

Questo è il principio stabilito dal Tribunale di Catania, nella sentenza pubblicata il 1° marzo 2019, in un giudizio risalente addirittura all’anno 2012. Si trattava di un’opposizione a decreto ingiuntivo, in un caso particolare poiché l’opponente sosteneva, dimostrandolo poi adeguatamente, di non aver sottoscritto alcuni Documenti di Trasporto di cui alle fatture sottese al ricorso per decreto ingiuntivo, e quindi di non aver ricevuto la relativa merce, e di non essere quindi tenuto al pagamento, se non parzialmente, rispetto al credito riportato nell’ingiunzione. Il caso. La questione nasce da un decreto ingiuntivo dell’ottobre 2012, con cui il Tribunale di Catania ingiungeva al titolare di un’impresa individuale, peraltro cancellata, il pagamento della somma complessiva di € 11.330,53 in favore di una società, per fatture non pagate. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione il tutore dell’imprenditore poiché questo si trovava in carcere , eccependo la nullità del decreto ingiuntivo in quanto notificato a soggetto interdetto legalmente, invece che al suo tutore e nel merito, contestando il presunto credito, riconoscendo come dovute solo le somme riportate da lacune fatture, ma non tutte quelle relative al periodo in cui stava scontando una pena detentiva, negando quindi di aver sottoscritto i relativi DDT e d aver ricevuto la merce. Peraltro, in seguito a detta condanna veniva interdetto legalmente e quindi nominato un tutore, mentre la ditta individuale veniva cancellata, con cessazione dell’attività. Si costituiva in giudizio la società creditrice, contestando l’opposizione perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto, ribadendo il proprio diritto di credito e depositando i DDT richiamati nelle fatture prodotte a sostegno del ricorso per d.i. In data 17 dicembre 2014, si costituiva personalmente l’opponente, nel frattempo scarcerato, con una comparsa di costituzione in proprio. Dopo numerosi rinvii, il Giudice, riservatosi per l’ammissione dei mezzi istruttori, disponeva la comparizione personale delle parti, formulando una proposta conciliativa in virtù della quale l’opponente si sarebbe dovuto impegnare a pagare l’ammontare delle fatture relative alla merce consegnata, limitatamente a quella relativa ai DDT da lui sottoscritti, oltre le spese di lite quantificate in complessivi € 1.000,00 oltre oneri fiscali. All’udienza successiva la società opposta non aderiva alla proposta conciliativa, formulando una controproposta. In seguito, il Giudice rigettava la richiesta di prova testimoniale e fissava l’udienza per la precisazione delle conclusioni. La sentenza veniva poi depositata in data 1° marzo 2019, quasi sette anni dopo l’inizio del giudizio. Non accettare la proposta conciliativa del Giudice può portare alla condanna alle spese anche in caso di sentenza favorevole, poiché il rifiuto può causare un ingiustificato appesantimento del contenzioso. Dopo un’opportuna e interessante disamina sulla ormai acclarata non rilevanza delle sole fatture per la dimostrazione di un credito, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ha rilevato che la proposta conciliativa riguardava tutte le fatture sorrette da un Documento di Trasporto regolarmente sottoscritto dall’opponente, cioè tutti quelli prodotti dalla società opposta in sede di costituzione in giudizio, tranne quelli relativi al periodo in cui l’opponente era detenuto, con esclusione della possibilità di averli sottoscritti. Di conseguenza, secondo il Tribunale, il giudizio si sarebbe ben potuto definire con l’accettazione della proposta, e quasi quattro anni prima dell’emissione della sentenza, senza ulteriore necessità di proseguire la causa e di appesantimento del contenzioso del Tribunale. Pertanto, questo comporta che, secondo la sentenza in commento, la società opposta, pur sostanzialmente vittoriosa, debba essere condannata al pagamento delle spese maturate dopo la proposta conciliativa che si traducono solo nella liquidazione della fase decisionale anche perché la sentenza è sostanzialmente coincidente con la quantificazione indicata nella proposta poi rifiutata dalla società opposta. Di conseguenza, pur condannando l’opponente a pagare quanto risultante dalle fatture sorrette dai DDT regolarmente sottoscritti, il Tribunale in virtù della reciproca soccombenza, visto il rifiuto della proposta, ha condannato la convenuta opposta a corrispondere all’opponente la complessiva somma di € 1.620,00 oltre accessori di legge, esplicitamente quale conseguenza della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185- bis c.p.c. formulata dal Giudice con ordinanza del 9 novembre 2015.

Tribunale di Catania, sez. IV Civile, sentenza 1 marzo 2019, numero 898 Giudice Lo Giudice Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17.12.2012, l'Avv. omissis quale tutore del Sig. omissis proponeva opposizione avverso il D.I. numero omissis /2012 R.G. 9995/2012 , emesso in data 19.10.2012, a mezzo del quale il Tribunale di Catania ingiungeva al Sig. omissis tale titolare dell'impresa individuale ora cancellata omissis di pagare la complessiva somma di Euro 11.330,53 oltre interessi e spese ivi indicati in favore della società omissis per fatture non pagate, poste a base del procedimento monitorio, oltre Euro.750,03 per interessi moratori al tasso di cui all'articolo 5 D.Lgs. 23 1/02 alla data del 12,04,2012 ed Euro.453,00 per spese di recupero secondo arto D.Lgs. 231/2002, come da prospetto allegato al fascicolo monitorio. Il D.I. veniva notificato a mani di omissis nella residenza di quest'ultimo, in data 07.11.2012. Con l'atto di citazione in opposizione a d.i. introduttivo del presente giudizio , l'attore opponente deduceva a l'inesistenza, inefficacia e nullità della notifica e del decreto ingiuntivo, notificato a soggetto interdetto legalmente, piuttosto che al suo tutore b nel merito contestava il presunto credito, riconoscendo come dovute, solo le somme riportate dalle fatture numero omissis del 04.12.2010, numero omissis del 04.12.2010 e la numero omissis del 06.12.2010, mentre non riconosceva tutte le rimanenti fatture del 15.12.2010, del 31.12.2010, del 31.01.2011, del 15.022012, del 05.04.2011 e del 30.04.201 1, in quanto relative ad un periodo in cui il omissis stava scontando una pena detentiva data di reclusione 14.12.2010 che lo vedeva recluso sino al Luglio del 2011 in realtà sino al 18.05.2011, come da certificazione prodotta dal omissis in seguito a tale condanna veniva dichiarato interdetto legalmente e nominato un tutore per il compimento di atti di disposizione patrimoniale, mentre la ditta individuale veniva cancellata e Fattività cessata. Si costituiva in giudizio la omissis S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata in data 29.03.2013, con la quale contestava l'opposizione proposta perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e ribadiva il proprio diritto di credito, producendo il fascicolo monitorio e i DDT richiamati dalle fatture prodotte a corredo del ricorso per d.i All'udienza di prima comparizione e trattazione del 23.04.2013 l'attore opponente chiedeva ed otteneva di chiamare in causa come terzo il sig. omissis e la causa veniva dapprima rinviata all'udienza del 15 ottobre 2013 e, poiché la notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo non rispettava i termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c. il G.I. rinviava all'udienza del 25.02.2014 per consentire la rinnovazione della notifica di chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini liberi a comparire. All'udienza 25.02.2014 il terzo chiamato in causa non si costituiva ed il G.I. riservava ordinanza, a scioglimento della quale il giudice, atteso che il debitore aveva proposto opposizione in persona del curatore, invitava l'opponente a regolarizzare la costituzione e rinviava all'udienza del 29.09.2014. Regolarizzata la costituzione in giudizio del tutore dell'interdetto venivano assegnati i termini di cui all'articolo 183 c.p.c solo parte opposta depositava memoria istruttoria. In data 17.12.2014 il sig. omissis nelle more scarcerato, depositava in cancelleria una nuova comparsa di costituzione e risposta in proprio, allegando il verbale di scarcerazione, Dopo numerosi rinvii, il G.I. riservatosi per l'ammissione dei mezzi istruttori, in data 11.11.2015, disponeva la comparizione personale delle parti, formulando la proposta conciliativa ivi indicata, in virtù della quale il omissis impegnava a pagare l'intero ammontare della merce consegnata, limitatamente a quella riportata dai DDT da lui sottoscritti, segnatamente quelli che vanno dal 04 al 07.02.2010 oltre le spese di lite per complessivi Euro.1000,00 oltre IVA e CPA la omissis avrebbe rinunciato alla restante parte della domanda. All'udienza successiva del 15.12.2015 la omissis non aderiva alla proposta conciliativa formulata dal G.I. e formulava una nuova proposta transattiva che prevedeva il pagamento di Euro.8000,00 a saldo e stralcio oltre il pagamento delle spese processuali, proposta che non veniva accettata dall'opponente. Con ordinanza del 26.02.2016 il G.O.T Dr.ssa Rosaria Milone, rigettava le prove testimoniali richieste dalle parti e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 09.11.2018 la causa è stata posta in decisione con i termini di legge. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della notifica del d.i. opposto perché eseguita personalmente nei confronti di soggetto dichiarato interdetto legalmente e non nei confronti del suo tutore. L'eccezione è infondata, in quanto la nullità della notifica effettuata personalmente nei confronti di un soggetto dichiarato interdetto e non del suo rappresentante legale, deve ritenersi sanata dall'opposizione ritualmente proposta dal tutore, con conseguente obbligo del giudice dell'opposizione di pronunciarsi sul merito di quest'ultima in tal senso Cassazione civile, sez. III, 17/12/2014, numero 26537. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito espressi. Occorre innanzitutto ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto giudizio ordinario di cognizione, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art 2697 c.c. in altri termini, in base al principio consacrato in quest'ultimo articolo onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negai , chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'adempimento della propria obbligazione, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento. E' poi ormai ius receptum che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s’inquadra ira gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene , assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti Corte di Cassazione, 28 aprile 2004, numero 8126 . In sede di opposizione a d.i. omissis ha dichiarato di riconoscere come dovute solo le somme di cui alle fatture prodotte a corredo del fascicolo monitorio, e segnatamente quelle di cui ai documenti numero 7 di Euro.542,28, numero 8 di Euro.809,28 e numero 9 di Euro.1440,17, la cui consegna è stata eseguita il 4 e il 6 dicembre 2010 e che sono state sottoscritte dal Sig. omissis per un totale complessivo, comprensivo di IVA pari ad Euro.2791,73. Parte opposta, però, ha prodotto altri documenti di trasporto datati 6 e 7 dicembre 2010, sottoscritti dal omissis e mai disconosciuti dallo stesso ai sensi dell'articolo 214 e ss. c.c. i cui DDT sono trascritti nelle fatture prodotte nel fascicolo monitorio non vengono tenuti in considerazione tutti gli altri DDT recanti una data diversa da quella del 06 e 07 dicembre 2010, in quanto o non sono sottoscritti o hanno una firma vistosamente diversa da quella dell'opponente . Ci si riferisce ai seguenti documenti di trasporto omissis per complessivi Euro.596,96 il tutto per complessive Euro.4889,68 oltre Euro.979,94 per IVA al 20%. Ne consegue, che essendo stato provato in giudizio che omissis è stato costretto in carcere dal 14.122010 all'08.05.2014, è indubbio che lo stesso non può avere sottoscritto i DDT relativi al detto periodo pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato. In ogni caso, poiché con l'opposizione a decreto ingiuntivo si è comunque instaurato il contraddittorio in ordine al merito della domanda diretta al riconoscimento del credito azionato in via monitoria, questo Tribunale ha il dovere di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata con il d.i. opposto, rideterminando -ove occorra l'importo dovuto dall'opponente. Alla luce della documentazione versata in atti, il credito complessivamente vantato dalla convenuta opposta nei confronti dell'attore opponente, IVA compresa, ammonta ad Euro.8.761,35 pari ad Euro.2791,73 per le fatture riconosciute come dovute allegate al fascicolo monitorio + Euro.4880,68 per le forniture di cui ai DDT sopra indicati e non disconosciuti + Euro.979,94 per IVA su quest'ultimi , oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo. Va infine rigettata la domanda di condanna avanzata da omissis nei confronti del terzo chiamato in causa, contumace, in quanto l'attore opponente difetta di legittimazione attiva, stante che egli non ha spiegato domanda di manleva, ma ha avanzato una domanda di condanna di pagamento a favore di terzo omissis per un credito che non è suo ma della stessa omissis . Ogni altra questione si ritiene assorbita o rigettata. Quanto alle spese del giudizio non può non rilevarsi che ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. il giudice se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92 c.p.c. . Orbene, il precedente giudice assegnatario della causa, Dr.ssa Al. Be., con ordinanza del 09.11.2015, aveva formulato la seguente proposta transattiva Il omissis si impegna a pagare l'intero ammontare della merce consegnata., limitatamente a quella riportata nei DDT da lui sottoscritti, segnatamente quelli che vanno dal 04 al 07.12.2010 cfr, documentazione allegata alla comparsa di costituzione e di risposta con condanna alle spese di lite per complessivi Euro.1000,00 oltre IVA e CPA . E' appena il caso di chiarire che nessun dubbio può sussistere sul fatto che i DDT cui faceva riferimento la Dr.ssa Be. non erano solo quelli prodotti a corredo del fascicolo monitorio, ma proprio quelli prodotti dalla omissis all'atto della costituzione in giudizio e ciò sia per espresso riferimento alla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e di risposta , sia per il riferimento alla documentazione del 7.12.2010'\ non presente nel fascicolo monitorio gli unici documenti ivi sottoscritti da omissis sono solo del 04 e del 06 dicembre 2010 . Non può negarsi -quindi che il giudizio ben poteva essere definito a quella data, senza ulteriore necessità di proseguire la causa e di appesantimento del contenzioso del Tribunale. Pertanto, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. la convenuta opposta va condannata al pagamento delle spese processuali maturate dopo la proposta conciliativa che si traducono solo nella liquidazione della fase decisionale e che vengono liquidate come da D.M. 55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni in Euro.1620,00 oltre accessori di legge. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio vengono compensate per 1/3 e parte opponente va condannata a rifondere alla convenuta opposta, le spese di lite pari a 2/3 che, in applicazione citato D.M. 55/2014, si liquidano per la parte residua dovuta in complessive Euro.2,143,33 oltre accessori di legge. Stante il rigetto della domanda avanzata nei confronti del terzo chiamato in causa e la contumacia di quest'ultimo, nulla va liquidato per le spese relative a tale posizione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone -Revoca il d.i. opposto recante il numero 2374/2012 D.I. ed iscritto al numero 9995/2012 di R.G. -Dichiara che il credito vantato dalla omissis ammonta complessivamente ad Euro.8.761,35 e conseguentemente condanna omissis a corrispondere alla convenuta opposta la detta somma oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo. -Rigetta la domanda avanzata da omissis nei confronti di omissis . -Visto l'articolo 91 c.p.c., condanna la convenuta opposta a corrispondere all'attore opponente la complessiva somma di Euro.1620,00 oltre accessori di legge, quale conseguenza della mancata accettazione della proposta conciliativa ex articolo 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice Istruttore con ordinanza del 09.11.2015. -Condanna altresì lapparle opponente a rimborsare alla parte opposta i 2/3 delle spese di lite, liquidate per la parte residua dovuta in complessive Euro.2.143,33 oltre 15,00 % per spese generali, C.P.A ed I.V.A., -Nulla per le spese del terzo chiamato in causa omissis rimasto contumace.