Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato la Circolare numero 2/2019, recante le modifiche all’articolo 32, comma 1, del Regolamento numero 2/2014 sul procedimento disciplinare denominato “Sospensione cautelare”.
La delibera del CNF. Il Consiglio Nazionale Forense rende noto, con la Circolare numero 2 del 19 aprile 2019, di aver deliberato la modifica dell’articolo 32, comma 1, del Regolamento numero 2/2014 sul procedimento disciplinare, inserendo le seguenti parole “da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima” dopo le parole “previa audizione dell’iscritto”. La nuova formulazione dell’articolo 32, comma 1. “1. La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto a una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello b la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’articolo 35 c.p. anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena c una misura di sicurezza detentiva d la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articolo 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 c.p., se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articolo 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice e la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni”.
CNF_Circolare_19_aprile_2019_n._2