L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato continua a produrre i suoi effetti fino alla revoca, pur in caso di composizione della lite

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non sia revocata, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, vale a dire l’obbligo dell’Erario di procedere all’anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione. Allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.

Così l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10187/19, depositata l’11 aprile. La fattispecie. La sentenza in commento trae origine dall’opposizione proposta da un Avvocato avverso il rigetto della propria istanza di liquidazione del compenso spettante per un patrocinio a spese dello Stato prestato per un giudizio avanti al Giudice di Pace di Eboli conclusosi con la cancellazione della causa dal ruolo. Secondo il Tribunale, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ha natura sostanziale di ordinanza di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio e accettazione ai sensi dell’art. 306 c.p.c. che, a norma dell’art. 134, comma 3, conferisce allo Stato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al gratuito patrocinio sia per le spese prenotate che per quelle anticipate. In altri termini, secondo il Tribunale, a fronte della previsione di cause impeditive come la rinuncia o l’abbandono del giudizio, il diritto del difensore all’anticipazione da parte dell’Erario degli onorari maturati e delle spese sostenute non sarebbe incondizionato e indipendente dall’esito del giudizio. Quale destino per le cause conciliate? Premesso che ai sensi dell’art. 131 d.P.R. n. 115/2002, relativamente alle spese a carico della parte ammessa, sono anticipati dall’Erario gli onorari e le spese dovuti al difensore, il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all'atto di cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria, gli Ermellini hanno precisato che lo Stato, dal canto suo, ha il diritto di recuperare quanto anticipato mediante esecuzione della condanna della parte soccombente diversa da quella ammessa al patrocinio , ovvero, mediante rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio ove la stessa, in conseguenza della vittoria della causa, sia stata messa in condizione di pater restituire le spese erogate in suo favore. Lo stesso regime vale per il caso di composizione della lite in tal caso tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito e se invece il provvedimento di ammissione e revocato, lo Stato ha in ogni caso il diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate. Nel primo caso, ove la revoca consegua al mutamento delle condizioni reddituali, solo le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione in tutti gli altri casi, in cui la revoca ha efficacia retroattiva, anche le somme pagate prima della revoca del provvedimento di ammissione. Peraltro, nell’uno e nell'altro caso la revoca ha come effetto quello di ripristinare, con efficacia rispettivamente ex nunc ovvero ex tunc , l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino a quando non sia revocata, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, vale a dire l’obbligo dell’Erario di procedere all’anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione. Allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 gennaio – 11 aprile 2019, n. 10187 Presidente Gorjan – Relatore Dongiacomo Fatti di causa L’avv. B.A.L. ha proposto opposizione al decreto che in data 12/6/2014 ha rigettato l’istanza con la quale la stessa aveva chiesto la liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato prestato in favore di D.L. e D.R.A. nel giudizio civile iscritto al n. RG 841/2010 innanzi al giudice di pace di Eboli. Il tribunale di Salerno, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione condannando l’istante a rimborsare le spese di lite. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che - D.L. e D.R.A. sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno dell’1/12/2012 - il giudizio civile è stato definito con la cancellazione della causa dal ruolo - il giudice di pace ha respinto l’istanza di liquidazione del compenso a carico dell’Erario poiché la causa è stata cancellata dal ruolo e sussiste, in tal caso, il diritto dello Stato, ai sensi dell’art. 134 TUSG, al recupero delle spese prenotate a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio - l’avv. B. ha proposto impugnazione avverso tale decreto sostenendo, da un lato, che la cancellazione della causa dal ruolo, convenuta tra le parti, consegue alla cessazione della materia del contendere per un accordo raggiunto in ordine al merito della vertenza e, dall’altro lato, che l’anticipazione delle spese da parte dell’Erario è del tutto scollegato rispetto al momento recuperatorio delle medesime e non priva il difensore del diritto al compenso in base alla sola attività svolta, indipendentemente dall’esito del giudizio e dalla recuperabilità dell’anticipazione da parte dello Stato - la cancellazione della causa dal ruolo non è stata resa ai sensi dell’art. 309 c.p.c., e cioè in conseguenza della mancata comparizione delle parti all’udienza, bensì in presenza delle parti che, all’udienza, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta conciliazione stragiudiziale ha ritenuto che la vicenda fosse riconducibile non all’ipotesi prevista dall’art. 134, comma 5, TUSG, poiché il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ha natura sostanziale di ordinanza di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione ai sensi dell’art. 306 c.p.c., che, a norma dell’art. 134, comma 3, conferisce allo Stato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al gratuito patrocinio sia per le spese prenotate che per quelle anticipate pertanto, ha aggiunto il tribunale, il diritto dello Stato alla rivalsa anche per le spese anticipate dall’erario prima della pronuncia di estinzione del promesso esclude l’anticipazione delle medesime e, in particolare gli onorari e le spese dovuti al difensore ex art. 131, comma 4, lett. a , dopo l’ordinanza di estinzione . In altri termini, ha proseguito, a fronte della previsione di cause impeditive come la rinuncia o l’abbandono del giudizio, il diritto del difensore all’anticipazione da parte dell’erario degli onorari maturati e delle spese sostenute non è incondizionato e indipendente dall’esito del giudizio. L’avv. B.A.L. , con ricorso notificato a mezzo PEC il 21/9/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza, dichiaratamente non notificata. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione in giudizio. La ricorrente, D.L. e D.R.A. , in data 8/1/2019, hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, art. 74, comma 2, e art. 131, comma 4, e l’art. 24 Cost., e la violazione del principio dell’effettività e dell’immediatezza della difesa nonché l’assoluta confusione concettuale dell’ordinanza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, confondendo il concetto di anticipazione delle spese con quello di recupero da parte dell’Erario e ritenendo erroneamente che tra l’anticipazione ed il recupero sussistesse una qualche correlazione in riferimento ai compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha rigettato l’opposizione rilevando, da un lato, che, in caso di estinzione del giudizio, pur se conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo che ha natura sostanziale di ordinanza di estinzione del processo per rinuncia agli atti ed accettazione ai sensi dell’art. 306 c.p.c. , lo Stato ha il diritto di rivalersi nei confronti della parte ammessa al gratuito patrocinio, sia per le spese prenotate che per quelle anticipate, e che il diritto dello Stato alla rivalsa anche per le spese anticipate dall’erario prima della pronuncia di estinzione del promesso esclude l’anticipazione delle medesime e, in particolare gli onorari e le spese dovuti al difensore ex art. 131, comma 4, lett. a , dopo l’ordinanza di estinzione , e, per altro verso, che, a fronte della previsione di cause impeditive, come la rinuncia o l’abbandono del giudizio, il diritto del difensore all’anticipazione da parte dell’erario degli onorari maturati e delle spese sostenute non è incondizionato e indipendente dall’esito del giudizio. In realtà, ha osservato la ricorrente, a garanzia dell’effettività della difesa, il D.Lgs. n. 115 cit., art. 131, dispone che, per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, gli onorari e le spese dovuti al difensore sono in ogni caso anticipati dall’Erario. Del resto, ha aggiunto, solo una volta che i compensi sono stati anticipati, è possibile procedere, a norma dell’art. 134, al relativo recupero. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la mancata indicazione dei motivi che non consentono l’anticipazione a carico dell’Erario dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in caso di transazione della lite, la mancata applicazione del principio di effettività della difesa, al mancata applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte circa l’anticipazione delle spese del difensore a carico dello Stato e il difetto di motivazione sul punto oggetto di specifica contestazione e motivazione perplessa e solo apparente con manifesta e irriducibile contraddittorietà della stessa, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il diritto dello Stato alla rivalsa anche per le spese anticipate dall’erario prima della pronuncia di estinzione del promesso esclude l’anticipazione delle medesime e, in particolare gli onorari e le spese dovuti al difensore ex art. 131, comma 4, lett. a , dopo l’ordinanza di estinzione , e che, a fronte della previsione di cause impeditive, come la rinuncia o l’abbandono del giudizio, il diritto del difensore all’anticipazione da parte dell’erario degli onorari maturati e delle spese sostenute non è incondizionato e indipendente dall’esito del giudizio, senza, tuttavia, fornire una puntuale motivazione in ordine alle specifiche doglianze del ricorrente omettendo ogni reale pronuncia in merito. 3. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, comporta, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, relativamente alle spese a carico della parte ammessa, che sono anticipate dall’erario a gli onorari e le spese dovuti al difensore della stessa, il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all’atto di cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria, secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 115 cit., artt. 82 e 83. Lo Stato, dal suo canto, ha il diritto di recuperare quanto anticipato mediante esecuzione della condanna, pronunciata in suo favore, della parte soccombente diversa da quella ammessa al patrocinio al rimborso delle spese processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 cit., art. 133, ovvero, in mancanza di tale recupero, mediante rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio ove la stessa, in conseguenza della vittoria della causa, sia stata messa in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore D.P.R. n. 115 cit., art. 134, comma 1 . Lo stesso regime vale per il caso di composizione della lite in tal caso, peraltro, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito D.P.R. n. 115 cit., art. 134, comma 3 . Se, invece, il provvedimento di ammissione è revocato, allorché non sussistano in origine o vengano successivamente meno le condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione, ovvero quando la proposizione della domanda, come pure la resistenza rispetto a quella avversaria, possano essere considerate frutto di abuso del diritto, avendo l’interessato agito o resistito con malafede o colpa grave D.P.R. n. 115 cit., art. 136 , lo Stato ha in ogni caso il diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate nel primo caso, ove la revoca consegua al mutamento delle condizioni reddituali, solo le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione in tutti gli altri casi, in cui la revoca ha efficacia retroattiva, anche le somme pagate prima della revoca del provvedimento di ammissione D.P.R. n. 115 cit., art. 86 . Nell’uno e nell’altro caso, peraltro, la revoca ha come effetto quello di ripristinare, con efficacia rispettivamente ex nunc ovvero ex tunc, l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del - difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato cfr. Cass. n. 23972 del 2018, per cui la revoca, avendo efficacia retroattiva nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, commi 2 e 3, ripristina l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa . L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto, fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, come in precedenza descritti, vale a dire l’obbligo dell’erario di procedere all’anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni. 4. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Salerno che, in persona di differente magistrato, provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte così provvede accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa, in relazione al motivo accolto, l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Salerno che, in persona di differente magistrato, provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.