Il ruolo dell’avvocato e l’eventuale controllo della corrispondenza del dipendente e collaboratore

Ci si è interrogati sui limiti che l’avvocato incontra nel controllo dell’attività dei propri dipendenti e collaboratori di studio.

L’avvocato è certamente qualificabile come datore di lavoro nei confronti del personale dipendente, con ogni conseguenza sul divieto di controllo a distanza” della sua attività. Il controllo silente” potrebbe integrare gli elementi della fattispecie di reato di violazione di corrispondenza. Il caso. Un avvocato ha richiesto al proprio consulente informatico di impostare di default il proprio indirizzo e-mail nella voce CCN di ogni e-mail di tutto lo staff dello studio, senza che nessuno dei componenti ne fosse a conoscenza. I limiti del controllo a distanza su dipendenti e collaboratori in uno studio legale. Secondo quanto previsto dalle Regole Deontologiche relative alla professione forense provvedimento 512 del 19/12/2018 del Garante Privacy all’art. 2 comma 3 l’avvocato titolare del trattamento deve organizzare il trattamento ed impartire per iscritto adeguate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento dei dati. Tali istruzioni devono contenere concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare. Rileva, dunque, il rapporto di diretta autorità nei confronti di un altro soggetto, sia esso lavoratore dipendente o collaboratore non dipendente. Con riferimento al caso di specie si profila una condotta dell’avvocato indubbiamente invasiva della sfera privata del soggetto posto sotto la sua diretta autorità, senza consapevolezza da parte di quest’ultimo. Il che realizza un controllo sulla sua attività lavorativa. Come noto, l’art. 114 codice privacy d.lgs. n. 196/2003 richiama l’art. 4 l. n. 300/1970, lo Statuto dei Lavoratori, vietando l’impiego di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori se non per specifiche finalità esigenze organizzative e produttive, [] sicurezza del lavoro e [] tutela del patrimonio aziendale” e unicamente previo accordo sindacale o autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La violazione di tale disposizione costituisce illecito penale contravvenzione , punito con l'ammenda da euro 154 ad euro 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno art. 171 codice privacy, che richiama l’art. 38 l. n. 300/1970 , e, considerato il mancato rispetto della normativa in materia le informazioni raccolte non sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro cfr. art. 4, comma 3, stat. lav. . Peraltro il divieto di controllo a distanza non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa [] , quale è indubbiamente la posta elettronica. È quindi dubbia l’applicazione dell’art. 4 L. 300/1970. Nel caso di specie, tuttavia, potrebbe integrarsi il più grave reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza” di cui all’art. 616 c.p., punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 516 euro. Infatti, sembrerebbe potersi ritenere che l’avvocato con la propria condotta abbia avuto cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta . Se è vero, dunque, che la condotta descritta integra il delitto di violazione di corrispondenza, non parrebbe esservi alcuna differenza se l’autore della corrispondenza sia un lavoratore dipendente o un collaboratore non dipendente. Con conseguenti responsabilità penali e deontologiche.