Chiarimenti sulla partecipazione ad associazioni tra professionisti

Rispondendo ad un quesito proveniente da un Ordine territoriale, il CNDCEC ha fornito chiarimenti sulla possibilità per un’associazione professionale di essere partecipata da un'altra associazione professionale costituita ai sensi dell’articolo 5 d.P.R. numero 917/1986 e da una STP.

Società tra professionisti. Con il Pronto Ordine numero 169/2018 del 18 marzo scorso, il CNDCEC ha ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di società tra professionisti a partire dalla l. numero 1815/1939, passando per l’interpretazione giurisprudenziale, fino al recente intervento del legislatore che con la l. numero 247/2012, di riforma dell’ordinamento forense, ha disciplinato le associazioni tra avvocati prevedendo la possibilità di costituire associazioni multidisciplinari composte anche da altri liberi professionisti di cui al d.m. numero 23/2016, compresi i commercialisti. La legge professionale forense prevede anche la possibilità di costituire associazioni multidisciplinari tra professionisti iscritti in albi o elenchi e dunque appartenenti a professioni c.d. regolamentate e differenti da avvocati a cui partecipi comunque un avvocato. Conclude dunque il CNDCEC che «in un’ottica prudenziale [] - ferma restando la possibilità di costituire associazioni professionali monodisciplinari o multidisciplinari – sia la costituzione, sia la successiva partecipazione, rappresentano una prerogativa dei professionisti persone fisiche che risultino iscritti in albi o elenchi tenuti da Ordini o Collegi, con l’ulteriore corollario che né un’associazione professionale né una STP possono partecipare ad associazioni tra tali professionisti già costituiti».

CNDCEC_P.O._18_marzo_2019_n._169