Rispondendo ad un quesito proveniente da un Ordine territoriale, il CNDCEC ha fornito chiarimenti sulla possibilità per un’associazione professionale di essere partecipata da un'altra associazione professionale costituita ai sensi dell’articolo 5 d.P.R. numero 917/1986 e da una STP.
Società tra professionisti. Con il Pronto Ordine numero 169/2018 del 18 marzo scorso, il CNDCEC ha ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di società tra professionisti a partire dalla l. numero 1815/1939, passando per l’interpretazione giurisprudenziale, fino al recente intervento del legislatore che con la l. numero 247/2012, di riforma dell’ordinamento forense, ha disciplinato le associazioni tra avvocati prevedendo la possibilità di costituire associazioni multidisciplinari composte anche da altri liberi professionisti di cui al d.m. numero 23/2016, compresi i commercialisti. La legge professionale forense prevede anche la possibilità di costituire associazioni multidisciplinari tra professionisti iscritti in albi o elenchi e dunque appartenenti a professioni c.d. regolamentate e differenti da avvocati a cui partecipi comunque un avvocato. Conclude dunque il CNDCEC che «in un’ottica prudenziale [] - ferma restando la possibilità di costituire associazioni professionali monodisciplinari o multidisciplinari – sia la costituzione, sia la successiva partecipazione, rappresentano una prerogativa dei professionisti persone fisiche che risultino iscritti in albi o elenchi tenuti da Ordini o Collegi, con l’ulteriore corollario che né un’associazione professionale né una STP possono partecipare ad associazioni tra tali professionisti già costituiti».
CNDCEC_P.O._18_marzo_2019_n._169