Si è tenuta il 14 marzo l’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell’esame del ddl numero 755 Procedimento monitorio abbreviato che prevede l’inserimento nel codice di procedura civile della possibilità per l’avvocato munito di mandato, su richiesta dell’assistito creditore di una somma liquida di danaro, di emettere un atto di ingiunzione di pagamento entro 20 giorni, con l’espresso avvertimento della possibilità di fare opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Nell’ambito dell’audizione tenutasi ieri presso la Commissione Giustizia del Senato sono intervenuti, tra gli altri, i rappresentanti di CNF ed OCF. Cosa prevede il ddl? Come spiega la nota studi del Senato numero 34, il disegno di legge prevede l’introduzione nel codice civile dell’articolo 656-bis secondo il quale «l'avvocato, munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento». L'ingiunzione, nella fase dell'emissione da parte dell'avvocato, non è provvisoriamente esecutiva poiché l'apposizione della clausola ad hoc resta una prerogativa dell'autorità giudiziaria. Il successivo articolo 656-ter affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l'onere di verificare i requisiti di cui alla norma precedente per l'emanazione dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. L’articolo 656-quater c.p.c. disciplina l'opposizione giudiziale da proporre davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Mentre, ai sensi dell'articolo 656-quinquies c.p.c., il giudice istruttore, qualora l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione.
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