Il saldo e stralcio e Cassa Forense

I contributi previdenziali sono pagamenti obbligatori che un lavoratore effettua durante gli anni lavorativi e che permettono di accumulare soldi per la futura pensione. Si pensa, erroneamente, che in ogni caso, un anno di lavoro significhi effettivamente un anno di contributi, ma non è così.

E’ qui che entrano in campo le regolamentazioni sul valore effettivo dei contributi si vedano in proposito i regolamenti contributi e prestazioni di CF . Così per l’art. 14, lett. a n. 1 del nuovo regolamento dell’Assistenza modifica e razionalizza l’istituto della c.d. assistenza indennitaria” prevedendo nuovi requisiti di accesso all’indennità prevista per i casi di inabilità assoluta ma temporanea all’esercizio della professione. Se, da un lato, l’istituto è stato ampliato a periodi di inabilità assoluta di almeno 2 mesi anziché 3 come previsto dal vecchio regolamento dall’altro è stato introdotto il requisito soggettivo della regolarità dichiarativa e contributiva nei confronti della Cassa. Ma come si declina, nella pratica, questo requisito? La regolarità dichiarativa è di semplice interpretazione perché consiste nell’invio alla Cassa delle dichiarazioni reddituali annuali mediante i mod. 5 che, negli ultimi anni, avviene per via telematica. Più complesso declinare il concetto di regolarità contributiva che è, normalmente, collegato a prestazioni di tipo previdenziale e non assistenziale e che, quindi, va interpretato anche alla luce del contesto normativo in cui esso è menzionato. Sul punto è intervenuto il Consiglio di Amministrazione, con una delibera di carattere interpretativo che, nello specifico caso dell’assistenza indennitaria di cui all’art. 14, lett. a n. 1 del nuovo regolamento, ha ritenuto, in analogia a quanto avviene in caso di rilascio del DURC, che l’accertamento del requisito della regolarità contributiva venga limitato alla congruità dei versamenti contributivi effettuati nei confronti della Cassa in via diretta minimi e autoliquidazione . Non rilevano, pertanto, ai fini di questa specifica istruttoria, le somme non scadute, anche per effetto di rateazioni già accordate, né eventuali sanzioni e interessi per ritardati pagamenti, per i quali verrà fatta espressa riserva al professionista e che saranno, successivamente, accertate con le modalità ordinarie, ma non sono ostative all’avvio dell’istruttoria per l’assistenza indennitaria. Questa modalità operativa è stata ritenuta preferibile, almeno nella fase di avvio del nuovo regolamento, proprio in virtù della natura assistenziale dell’istituto che tende a tutelare casi particolarmente gravi di colleghi che, per i periodi variabili tra i due mesi e un anno, sono stati totalmente inabili all’esercizio della professione Avv.ti Cecilia Barilli, Alessandro Di Battista e Francesco Notari . Già nel 2014 ho trattato il tema La infrazionabilità degli anni di iscrizioni ai fini pensionistici in Cassa Forense. Nuova procedura telematica. Cassa Forense ha comunicato che è stata messa a disposizione una nuova procedura telematica per la gestione e l’emissione della certificazione di regolarità dichiarativa/contributiva sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC . Per gli iscritti, la procedura online è disponibile da subito nella sezione Accessi Riservati/Posizione Personale/Istanze on line/Richiesta DURC” del sito della Cassa e consente, in molti casi, il rilascio del DURC in tempo reale o, al massimo, entro 30 giorni nei casi in cui sia necessario un intervento dell’operatore. Le Società/Enti che intendessero inoltrare richiesta di DURC in riferimento a professionisti iscritti alla Cassa, invece, dovranno inoltrare specifica domanda esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo P.E.C. istituzionale@cert.cassaforense.it utilizzando il modulo DURC” disponibile nella sezione Documentazione/Modulistica”. Gli uffici prenderanno in carico la domanda pervenuta e, ricorrendone i presupposti, provvederanno entro 30 giorni a trasmettere il certificato direttamente al professionista interessato. Nel bilancio di previsione dello Stato 2019, all’art. 1, dal comma 185 al 198, si affronta il tema del saldo - stralcio e l’estinzione dei debiti dei contributi previdenziali anche per gli iscritti a Cassa Forense. Una norma che inciderà pesantemente sul bilancio della Cassa e sulla sua sostenibilità, ma cosa ancora più grave sulla povertà” delle prestazioni pensionistiche degli avvocati. Una norma che contiene in se principi d’incostituzionalità non distinguendo tra evasore e contribuente in difficoltà e che interviene, a gamba tesa, proprio su quell’autonomia sancita dalle leggi di privatizzazione. Ancora una volta sarà la giurisprudenza a dover ristabilire il corretto equilibrio. Prima di tutti dobbiamo dire che manca l’educazione alla legalità contributiva. Bisognerebbe far capire agli iscritti che la previdenza è un momento fondamentale e imprescindibile per migliorare le proprie prestazioni pensionistiche future, evitando evasioni contributive inutili, dannose e illegali. I contributi previdenziali, infatti, sono in molti casi ancora avversati e percepiti come una tassa da pagare e non come il risparmio indispensabile per costruire il proprio futuro. Manca ancora una piena conoscenza della correlazione imprescindibile tra contributi previdenziali e prestazioni così come i più non conoscono i benefici fiscali legati al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Vi è poi un problema di fondo dal 1995, da quando cioè con la legge n. 335/1995, l’intero sistema previdenziale italiano ha optato per il sistema di calcolo contributivo della pensione, tutta la legislazione che ne è seguita ha avuto il sistema contributivo come punto di riferimento. Il criterio di calcolo contributivo della pensione non è una ideologia ma un criterio in grado di garantire equità intergenerazionale e sostenibilità del sistema previdenziale. Cassa Forense, che è rimasta pervicacemente ancora al sistema di calcolo retributivo, si trova oggi in enorme difficoltà con l’applicazione del saldo e stralcio e per non alterare la sostenibilità futura si trova costretta a non riconoscere per intero le annualità così recuperate ma solo parte delle stesse cosi come del resto già avvenuto con il regolamento ex art. 21 della legge 247/2012. Ma cosi si creano delle vere e proprie gabbie previdenziali” all’interno della stessa categoria che dipendono esclusivamente dalla percezione di un determinato reddito. Si porrà, quindi, a breve, il problema della legittimità di tale modus operandi . L’invecchiamento della popolazione poi , che coinvolge tutta l’Unione Europea, condurrà inevitabilmente a un aumento dei costi previdenziali legati alle pensioni ma anche all’assistenza sanitaria e alle cure. Secondo la Commissione Europea il cambiamento demografico in atto provocherà nei prossimi 40 anni un aumento della popolazione anziana a carico dei sistemi pensionistici e una riduzione dei lavoratori attivi sul mercato del lavoro. Entro il 2060, secondo le proiezioni del rapporto sugli sviluppi occupazionali e sociali in Europa Esde 2017 la popolazione in età da lavoro 20-64 anni diminuirà del 13% con un tasso medio annuale dello -0,3% mentre il numero degli over 65 aumenterà in media dell’1% ogni anno. I dati raccolti ed elaborati dal Centro studi Adepp, di cui al Libro bianco del welfare delle libere professioni, fotografa un sistema professionale che invecchia. Cresce l’età media degli iscritti di pari passo con l’aumento dell’età media dei lavoratori, il numero d’iscritti under 40 è diminuito dal 41% del 2005 all’attuale 28,5% e nello stesso arco temporale è aumentato il numero degli over 60 che è cresciuto dal 10% al 18%. Se da un lato si evidenzia una diminuzione della componente giovanile sul totale degli iscritti, dall’altra assistiamo a un innalzamento dell’età media, salita da 44 a 47 anni. Sono le donne e gli under 40 a percepire redditi inferiori rispetto a quelli dei colleghi uomini, ma è il reddito dei professionisti in generale a essere diminuito del 3% circa in 10 anni. Come pure il potere d’acquisto, diminuito del 18%. Su questi dati mi pare evidente che un legislatore lungimirante deve porsi il problema se l’attuale sistema previdenziale forense sia in grado di reggere questi numeri. A mio giudizio, assolutamente no. Io penso che il nuovo Comitato dei Delegati, che si è insediato il 18 gennaio 2019, debba immediatamente affrontare queste dinamiche per approntare un nuovo vestito previdenziale che stia al passo con i tempi e soprattutto che non lasci indietro alcuno.