Pubblicate dal Consiglio Nazionale Forense 24 FAQ che offrono agli avvocati utili risposte in materia di fatturazione elettronica, illustrando le sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di emissione.
Il CNF ha pubblicato 24 FAQ in materia di fatturazione elettronica che forniscono agli avvocati numerosi chiarimenti in merito a tale procedura che innova completamente le fasi di emissione, trasmissione, recapito e conservazione delle fatture commerciali. Le risposte sono precedute da un Glossario che offre ai professionisti le definizioni di base. Vediamo alcuni punti chiariti dal Consiglio Nazionale Forense. Avvocato in regime forfettario. Emerge dalle risposte che per gli avvocati in regime forfettario l’emissione della fatturazione elettronica rappresenta una facoltà e non un obbligo, permanendo per tale categoria di professionisti il dovere di emettere fattura elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Se il cliente è un privato privo di PEC. Se il cliente è un privato non in possesso di indirizzo PEC e l’avvocato è obbligato ad emettere fattura elettronica, occorre che venga consegnata copia analogica o informatica della fattura, comunicando la messa a disposizione del documento nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019. La FAQ precisano che l’obbligo di fattura elettronica riguarda solo le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019, senza comprendere quelle generate in data precedente. Se però il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. Errore nell’emettere una fattura. In caso di errore l’avvocato può emettere una nuova fattura modificandola nelle parti errate senza emettere nota di credito. Indirizzo PEC destinato esclusivamente alla fatturazione elettronica. L’avvocato può dotarsi di un indirizzo PEC differente da quello censito nei pubblici registri in modo da gestire con esso il flusso della fatturazione elettronica. Conservazione delle fatture elettroniche. Per la conservazione delle fatture elettroniche si applicano le regole dettate dal d.P.C.M. del 3 dicembre 2013 nonché l’articolo 3 del d.m. 17 giugno 2014. Qualora l’avvocato decida di affidarsi ad un intermediario, deve verificare le modalità ed i tempi della conservazione delle fatture. Viene chiarito poi che il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali in cui le fatture sono registrate. Sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, d.lgs. numero 127/2015, in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applica la sanzione amministrativa compresa tra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio, fatte salve le previsioni stabilite con la conversione del decreto per il primo semestre del periodo d'imposta 2019.
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