Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del d.l. sicurezza

La legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto sicurezza d.l. n. 113/2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281. Sulla medesima Gazzetta è stato pubblicato anche il testo coordinato del decreto legge.

Protezione internazionale e immigrazione. Il decreto interviene sul d.lgs. n. 286/1998, il Testo Unico sull’immigrazione, modificando in particolare la disciplina sull’accordo di integrazione art. 4- bis , sul permesso di soggiorno e sui casi di respingimento. Vengono modificati gli artt. 18 e 18- bis relativi al permesso di soggiorno per casi speciali e viene introdotto quello per calamità e per atti di particolare valore civile. L’art. 2 del d.l. n. 113/2018 prolunga la durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio a 180 giorni, mentre la norma successiva prevede che il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'art. 10- ter , comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza . In tema di cittadinanza, il decreto prevede la revoca in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a , n. 4 , c.p.p., nonchè per i reati di cui agli art. 270- ter e 270- quinquies 2, c.p La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno . Disposizioni in materia di giustizia. L’art. 15 modifica il Testo Unico sulle spese di giustizia inserendo l’art. 130- bis secondo il quale Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova . In tema di processo amministrativo telematico, il decreto ha modificato l’art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016, conv. in l. n. 197/2016 con la conseguente abrogazione del termine del 1° gennaio 2019 che limitava l’obbligo del deposito cartaceo, con attestazione di conformità al relativo deposito telematico, del ricorso e degli scritti difensivi. In altre parole, il deposito della copia cartacea continua ad essere un obbligo generalizzato.

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