Decreto sicurezza: la conversione conferma le modifiche al T.U. spese di giustizia

La Camera dei Deputati ha approvato ieri il disegno di legge di conversione del d.l. n. 113/2018, c.d. decreto sicurezza. Il testo, che aveva già ottenuto il via libera dal Senato, prevede disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il decreto interviene anche sulla liquidazione del compenso dell’avvocato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.

Dopo aver ottenuto la fiducia, il testo ha ricevuto il via libera definitivo dalla Camera dei Deputati con 396 voti favorevoli e 99 contrari. Disposizioni in materia di giustizia. Tra le disposizioni approvate, l’art. 15 interviene sul testo unico spese di giustizia d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserendo l’art. 130- bis . La norma prevede che la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione preclude la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio. Allo stesso modo, non sono in tal caso liquidate le spese per le consulenze tecniche di parte che appaiano già all'atto del conferimento dell'incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori. La nuova disciplina è applicabile, oltre che al processo civile, anche al processo amministrativo, contabile e tributario. Come anticipato , la medesima norma prevede che i giudizi amministrativi depositati con modalità telematiche devono, non più fino al 1° gennaio 2019, ma a regime, essere accompagnati anche da una conforme copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi. Inoltre, è stata modificata la legge sull'ordinamento penitenziario e il codice di procedura penale inserendo puntuali obblighi di comunicazione a favore del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni art. 15- bis , sono apportate modifiche al codice della strada in tema di sequestro, confisca e fermo amministrativo dei veicoli art. 23- bis nonché di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. Le altre novità. Svariati sono gli ulteriori ambiti in cui interviene il testo. Dalla materia della protezione umanitaria e internazionale, all’immigrazione irregolare, dalla revoca della cittadinanza per condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione, al potenziamento di alcune attività della polizia locale. Viene introdotto il c.d. DASPO urbano art. 21- ter che prevede sanzioni penali per l’inottemperanza al provvedimento di accesso a specifiche aree urbane, mentre l’art. 21- quater introduce nel codice penale il reato di esercizio molesto dell’accattonaggio art. 669- bis . Sono previste poi misure finalizzate al miglioramento della sicurezza pubblica e alla prevenzione e contrasto alla mafia, modifiche al reato di invasione di terreni o edifici e nuove risorse per i corpi delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.