Avvocato distrattario: non vi è abusivo frazionamento del credito se vi è diversità di titoli creditori

In tema di compensazione delle spese di lite distratte al difensore, le relative domande aventi ad oggetto distinti diritti creditori devono essere formulate in giudizi autonomi se il creditore vanta un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata e inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30586/18, depositata il 26 novembre. La vicenda. Una società e il rispettivo rappresentate legale erano soccombenti in diversi giudizi svoltisi nel 2009 in merito all’interesse di alcuni clienti ad ottenere la restituzione di somme non dovute nell’ambito di rapporti di somministrazione di gas. La società e il difensore dei clienti si trovavano in seguito a essere controparti di un medesimo giudizio giudizio instaurato per giungere alla corretta liquidazione delle spese di lite distratte al difensore dei suddetti clienti, già erogate a quest’ultimo tramite un unico pagamento nonostante la diversità di titoli e la diversità dei crediti sorti. Successivamente, il Tribunale rigettava l’opposizione del difensore contro i cinque decreti ingiuntivi ottenuti dalla società volti a recuperare nei confronti del predetto difensore distrattario le spese di lite dei giudizi del 2009, rilevando l’improponibilità della domanda sollevata dall’avvocato, per abusivo frazionamento del credito . Tale rigetto portava l’avvocato a ricorrere in Cassazione il quale deduceva la violazione del principio dell’infrazionabilità del credito poiché la società aveva scelto di effettuare un unico assegno in virtù dei titoli diversi e quindi il rapporto obbligatorio restava unico, così come il credito con la conseguenza che unica doveva essere anche la richiesta giudiziale di restituzione. Le domande di restituzione. Gli Ermellini hanno sottolineano che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo [], le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se sussista in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata . Nel caso in esame poiché le domande di restituzione avanzate dalla società contro l’avvocato non facevano capo né a un medesimo rapporto tra le stesse parti né inscrivibili nel medesimo ambito di un possibile giudicato, i titoli di credito erano differenti, con la conseguenza che le domande restitutorie devono essere proposte separatamete la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, VI Civile - 3, ordinanza 11 novembre – 26 novembre 2018, n. 30586 Presidente Lombardo – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 Il Tribunale di Salerno con sentenza 20.6.2017, in accoglimento dell’appello proposto dalla ENGIE ITALIA spa contro la sentenza di primo grado Giudice di Pace di Cava dè Tirreni n. 958/2011 , ha rigettato l’opposizione dell’avv. M.M. contro cinque decreti ingiuntivi n. 242,256,258,262 e 245 dell’anno 2010 ottenuti dalla società per recuperare nei confronti del predetto difensore - distrattario le spese di lite di precedenti giudizi svoltisi con esito ad essa sfavorevole sempre davanti al Giudice di Pace di Cava dè Tirreni e sovvertiti in sede di gravame dal Tribunale con una serie di sentenze emesse nel 2009. Per giungere a tale conclusione il giudice del gravame ha osservato - che l’eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito sollevata dall’appellato avvocato doveva ritenersi infondata perché nel caso in esame, pur non contestandosi la proposizione, da parte della società, di cinque ricorsi monitori per chiedere la restituzione delle somme versate all’appellato con unico assegno, sussisteva diversità di titoli e pluralità di crediti sorti con la riforma di diverse e plurime sentenze - che il Giudice di Pace aveva errato a rilevare l’esistenza di un giudicato esterno sulla domanda di restituzione delle spese proposta dalla società appellante contro il difensore perché con le sentenze di appello del 2009, che in riforma di quelle di primo grado avevano rigettato la domanda principale della società, il Tribunale aveva affermato che in relazione alla domanda restitutoria unico legittimato passivo era il difensore distrattario, titolare di un autonomo rapporto che, però, non era stato parte del giudizio di impugnazione. 2 Contro tale decisione ricorre per cassazione l’avvocato M. sulla base di due motivi contrastati con controricorso dalla ENGIE ITALIA spa. Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato una memoria. Considerato in diritto 1 Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cc, 93 e 324 cpc. Premesso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di condanna in appello alla restituzione delle spese liquidate in primo grado con distrazione, il ricorrente osserva che, nel caso di specie, il giudicato formatosi con le precedenti sentenze del 2009 sul rigetto della domanda di restituzione delle spese al distrattario non consentiva al Tribunale altra interpretazione, vincolandolo a quanto in esso stabilito. Il motivo è infondato. È opportuno chiarire in fatto che l’avvocato M. , odierno ricorrente, propose una serie di giudizi nell’interesse di diversi soggetti per ottenere la restituzione di somme non dovute nell’ambito di rapporti di somministrazione di gas. In primo grado, le domande vennero accolte e la società convenuta a cui, dopo una serie di trasformazioni è subentrata la ENGIE Italia SPA fu condannata al rimborso delle spese in favore degli attori, con distrazione in favore dell’avvocato M. . Il giudizio di gravame promosso dalla società soccombente ebbe invece un esito completamente diverso perché il Tribunale di Salerno, con varie pronunce del 2009, respinse le domande e, per quanto qui interessa, accolse le pretese restitutorie della società appellante limitatamente alle somme percepite dalle parti personalmente. La società ha quindi agito in via monitoria per recuperare le spese legali versate direttamente in favore del difensore distrattario. Ciò chiarito in fatto, rileva la Corte che la censura non coglie assolutamente la portata del giudicato esterno rappresentato dalle sentenze del 2009, che, da quanto è dato comprendere, è solo questa corretta o errata che sia nel giudizio di appello proposto con successo dalla società convenuta contro gli attori vittoriosi in primo grado, sussiste - sulla domanda accessoria di restituzione delle spese pagate con distrazione dalla convenuta in esecuzione della sentenza sfavorevole di primo grado e poi riformata - il difetto di legittimazione passiva delle parti, essendo unico legittimato passivo il difensore distrattario, che però non era parte in quei giudizi. Non risulta invece che con le sentenze del 2009 sia stata affermata, in caso di riforma della sentenza in appello, l’insussistenza dell’obbligo di restituzione delle spese del giudizio di primo grado incassate dal difensore distrattario, obbligo peraltro nascente dalla legge art. 336 cpc . È evidente che una tale affermazione da parte del Tribunale lasciava impregiudicata l’autonoma iniziativa giudiziaria di recupero contro il difensore-distrattario, come poi di fatto avvenuto. Insomma l’errore di fondo in cui mostra di incorrere il ricorrente - anche nella memoria difensiva - sta nel non aver compreso il principio della intangibilità del giudicato, anche se giuridicamente non corretto. 2 Col secondo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc violazione del principio dell’infrazionabilità del credito, dolendosi del rigetto, da parte dl Tribunale, della relativa eccezione. Evidenzia che la società aveva scelto di effettuare un unico pagamento con un solo assegno in virtù di titoli diversi le sentenze del giudice di pace e quindi il rapporto obbligatorio restava unico, così come il credito, con la conseguenza che unica doveva essere la richiesta giudiziale di restituzione da parte della società, che invece aveva proceduto a richiedere ben 93 decreti ingiuntivi abusando del processo attraverso la creazione di molteplici contenziosi ed aggravando la posizione debitoria dell’appellato. Sottolinea inoltre che la società ha locupletato sulla liquidazione delle spese soprattutto in considerazione dei decreti monitori depositati tutti lo stesso giorno e aventi tutti identità di soggetti, causa petendi e petitum e richiama la giurisprudenza in materia. Anche questa censura è infondata. Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c Sez. U -, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111 . Nel caso in esame si è fuori dalla portata della citata pronuncia perché è evidente che le domande di restituzione avanzate dalla società contro l’avvocato non solo non fanno capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, ma non sono neppure, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo perché, come rilevato dal Tribunale i titoli in forza dei quali le somme erano versate dall’appellante all’appellato sono diversi e sono rappresentati dalle plurime e diverse sentenze del giudice di pace e che solo con la riforma delle predette sentenze del giudice di pace è sorto il diritto della società appellante alla restituzione delle somme . Inoltre, come evidenziato dalla controricorrente - senza alcuna confutazione in memoria da parte del ricorrente - in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice di Pace aveva provveduto a riunire il giudizio ad altre procedure di opposizione ad analoghi decreti ingiuntivi v. pag. 3 controricorso ed è evidente che/con lo strumento della riunione, sono stati eliminati eventuali effetti distorsivi della iniziativa giudiziaria della società e che il ricorrente denunzia. Del richiamo al pregiudizio arrecato al ricorrente per la maggiorazione delle spese dei decreti ingiuntivi v. pag. 4 memoria non è traccia alcuna nel ricorso per cassazione e certamente non è possibile colmare il difetto di specificità dei motivi con la memoria di cui all’art. 380 bis cpc che, come è noto, ha solo una funzione illustrativa, ma di quanto già esplicitato in ricorso. Il rigetto del ricorso comporta inevitabilmente l’addebito delle spese del presente giudizio alla parte soccombente. Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1 - quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in comma 2.200,00 di cui comma 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.