La donna è mobile, l’avvocatura è immobile

In tema di elezioni al COA le leggi 247/2012 e 113/2017 hanno introdotto importanti novità al fine di garantire il rinnovamento.

Le novità sono - obbligo di candidatura per gli avvocati che aspirino a essere eletti nel COA - allungamento della durata del mandato da 2 a 4 anni - introduzione del criterio elettivo a maggioranza semplice in luogo del precedente a maggioranza assoluta in sede di primo scrutinio - il nuovo criterio di determinazione del numero dei componenti del COA - il dovere di ripristinare l’equilibrio di genere - l’ineleggibilità per il doppio mandato svolto. Ma per il CNF vedi sentenza 80/2018 le novità non possono che applicarsi tutte insieme soltanto alle elezioni svoltesi con le regole nuove e quindi non prima di otto anni. Anche la regola del divieto del doppio mandato dunque, con la conseguente ineleggibilità di chi si trovi in tale condizione, non può che trovare applicazione per i soli mandati svolti all’esito di elezioni tenutesi con il nuovo sistema! Nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa c’è ancora una verità italiana tutto cambia perché nulla cambi ossia se tutto cambia esteriormente, tutto rimane com’è se tutto rimane com’è, tutto può cambiare interiormente. Cosa fare per superare l’ impasse ? Basta presentare liste con uomini e donne nuove e sostenerle con il voto. Certo se finirà come per le elezioni in Cassa Forense è sicuro che ci ritroveremo con i soliti noti” interiormente modificati.