I parametri da applicare per la liquidazione dell’onorario dell’avvocato

I nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, si devono applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del d.m. n. 140/2012.

Sul punto torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28889/18 depositata il 12 novembre. Il caso. Una s.r.l. chiede la cassazione dell’ordinanza con cui il Tribunale la condannava a pagare all’avvocato il compenso per le prestazioni giudiziali svolte da questi in favore della società stessa. In particolare, il Tribunale riteneva applicabili alle prestazioni svolte prima dell’introduzione delle tariffe di cui al d.m. n. 140/2012 le previgenti tariffe, ossia quelle indicate nel d.m. n. 127/2004. Le tariffe da applicare. Sul fatto in esame, la Suprema Corte sostiene che il Tribunale nell’applicare le tariffe di cui al d.m. n. 127/2004 alle attività professionali svolte prima dell’entrata in vigore del d.m. n. 140/2012 senza effettuare nessun accertamento in ordine al momento di conclusione dell’incarico dell’avvocato si pone in contrasto col principio secondo cui, in tema di spese processuali, i nuovi parametri a cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali si devono applicare ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata . Per tale motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 9 maggio – 12 novembre 2018, n. 28889 Presidente Orilia – Relatore Cosentino Fatto e diritto Rilevato che la società Adriatica Legnami s.r.l. ha chiesto la cassazione dell’ordinanza con cui il tribunale di Brindisi, all’esito del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., la ha condannata a pagar all’avvocato C.V. il compenso per prestazioni giudiziali da quest’ultimo svolte in favore della società stessa che il tribunale riteneva applicabili alle prestazioni svolte prima della introduzione delle tariffe di cui al d.m. n. 140 del 20.07.2012 le previgenti tariffe di cui al d.m. n. 127 dell’08.04.2004 che il ricorso della società Adriatica Legnami s.r.l. si articola in due motivi che l’avvocato C. non si è difeso in questa sede che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 per la quale non sono state depositate una memorie considerato che con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del D.M. n. 140 del 20.07.2012 e del D.M. n. 127 del 08.04.2004 la società ricorrente - premesso che tutte le attività del cui compenso si discute riguardavano un’unica prestazione professionale, resa, sulla base del mandato ad litem rilasciato a margine del ricorso per ingiunzione, in una pluralità di procedimenti procedimento monitorio, conseguente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza di quello originariamente adito - deduce che, in base all’art. 41 decreto ministeriale n. 140/2012, il compenso di tali prestazioni sarebbe stato da liquidare sulla base dei parametri fissati da tale decreto, sotto la cui vigenza la prestazione professionale, complessivamente intesa, si era conclusa nel motivo, peraltro, si censura anche la liquidazione, da parte del tribunale, di spese che, secondo il ricorrente non sarebbero state dovute e, da ultimo, si lamenta la liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali non previste nel d.m. 140/2012 e reintrodotte nel d.m. 55/2014 che con il secondo motivo, riferito all’art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente deduce che il tribunale, avendo ritenuto distinte le diverse prestazioni rese dall’avv. C. applicando la tariffa del 2004 a quelle relative ai procedimenti definiti prima del d.m. 140/2012 avrebbe coerentemente dovuto accogliere l’eccezione di prescrizione che essa aveva avanzato in relazione al credito relativo alle prestazioni professionali concernenti il procedimento monitorio ed il giudizio di opposizione che il primo motivo di ricorso - mentre risulta inammissibile nella parte in cui censura la liquidazione degli esborsi operata dal tribunale in quanto pone questioni di merito che postulano accertamenti di fatto che non possono aver luogo nel giudizio di legittimità va invece giudicato fondato là dove denuncia la mancata applicazione delle tariffe di cui al d.m. 140/2012 ivi compresa la disciplina del rimborso delle spese generali applicabile sotto la vigenza di tali tariffe e fino all’entrata in vigore dell’articolo 13, comma 10, della legge n. 247/2012 che, infatti, il tribunale - nell’applicare le tariffe di cui al d.m. n. 127/2004 alle attività professionali compiute prima dell’entrata in vigore del d.m. 140/2012 senza operare alcun accertamento in ordine al momento di conclusione dell’incarico professionale conferito all’avv. C. - si è posto in contrasto con il principio - espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17405/12 - che, in tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 , i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata principio ulteriormente precisato in Cass., Sez. II, n. 30529/17 In tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d. m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all’art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all’attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell’entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio che il secondo motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo, dovendo il giudice di rinvio valutare se le attività professionali rese alla odierna ricorrente dall’avv. C. costituissero adempimento di un’ unica prestazione che quindi in definitiva il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, per quanto concerne la doglianza relativa alle tariffe applicate, con assorbimento del secondo, cassazione della sentenza gravata in relazione alla censura accolta e rinvio al tribunale di Brindisi, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza gravata in relazione alla censura accolta e rinvia al tribunale di Brindisi, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.