La prescrizione dei contributi, rivelabile d’ufficio, è un danno sia per l’ente previdenziale che per l’iscritto

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27950/18, depositata il 31ottobre, è stata accolta dagli iscritti con molto entusiasmo.

La pronuncia. Con tale arresto la Suprema Corte, nella ormai nota vicenda Poseidone, ha affermato, per quanto riguarda la Gestione Speciale INPS - che in tema di contributi cd. a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito - che la decorrenza del termine di prescrizione parte dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa - che la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di reddito rilevante ai sensi di legge - che tra il momento di esigibilità del credito e il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all’accertamento del diritto contributivo - che l’impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto - che dunque il termine di avvio della prescrizione non può essere ancorato al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Per legge, art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, i contributi prescritti non possono essere versati dall’iscritto e non possono essere ricevuti dall’Ente di previdenza. La prescrizione crea quindi un danno bifronte un danno per l’Ente di previdenza, che non può incassare la contribuzione previdenziale prescritta, ma anche un danno per l’iscritto, che non può giovarsi di annualità di contribuzione che sarebbero stati utili agli effetti sia della data del pensionamento che del quantum pensionistico. Osservazioni. Chi studia previdenza deve saper alzare lo sguardo oltre il quotidiano per guardare in avanti. Mi rendo conto che è difficile soprattutto in questi tempi dove per molti il lavoro è povertà ma questo null’altro è se non un ulteriore campanello d’allarme sulle criticità dell’attuale sistema previdenziale dei professionisti che andrebbe integralmente riformato per rispondere alle necessità di oggi e di domani che non corrispondono più a quelle di ieri. Nella vicenda Poseidone capisco però la resistenza degli iscritti con la proposizione, tra gli altri motivi, anche dell’eccezione di prescrizione. Questo perché, in base alla legge attuale, non è possibile la ricongiunzione da Gestione Speciale INPS alle Casse di previdenza, mentre è possibile il contrario. Con l’operazione Poseidone gli iscritti avrebbero costituito presso la Gestione stessa una posizione previdenziale fine a se stessa e, con ogni probabilità, salva l’ipotesi del cumulo gratuito, se percorribile, destinata a rimanere silente o, meglio, a rimpinguare semplicemente le Casse dell’INPS. La questione doveva essere affrontata in un tavolo tecnico dall’INPS e dalle Casse di previdenza per trovare una soluzione che consentisse agli iscritti di salvaguardare la loro posizione contributiva. Si è giocato” invece allo scaricabarile demandando la soluzione, come quasi sempre, alla Magistratura la quale, pressata fra due fuochi, ha scelto la via della prescrizione dopo aver affermato, in precedenti pronunce, il fondamento delle richieste dell’INPS. La questione tornerà a breve all’esame della Suprema Corte che mi auguro vorrà affrontare e risolvere la questione nel merito e questo proprio per salvaguardare la posizione previdenziale degli iscritti. Da ultimo ricordo che per Cassa Forense il termine di decorrenza della prescrizione non può coincidere con l’anno al quale i contributi si riferiscono, bensì con il giorno in cui è stata eseguita la comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 l. n. 576/1980.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 giugno – 31 ottobre 2018, numero 27950 Presidente Manna – Relatore Bellè Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza numero 630/2015, ha respinto gli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano che, nel decidere su azione dell'avv. Al. Br., introdotta in reazione ad una nota I.N.P.S. di pretesa del pagamento del dovuto a titolo di contribuzione per la Gestione Separata relativamente all'esercizio 2004, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ed ha accolto invece la domanda del medesimo di applicazione delle minori sanzioni previste per il caso di omissione contributiva art. 116 co. 8, lett. a L. 388/2000 in luogo di quelle previste per l'evasione art. 116 co. 8 lett. b . 2. La Corte territoriale sottolineava come l'ente avesse potuto conoscere i redditi del ricorrente solo con la relativa dichiarazione, da lui presentata il 26.10.2005, sicché al momento della trasmissione della menzionata nota di pretesa della contribuzione 3.8.2010 non era maturata la prescrizione quinquennale. Quanto alle sanzioni, veniva valorizzato il fatto che comunque la dichiarazione dei redditi fosse stata presentata, elemento ritenuto indicativo dell'assenza di un'intenzione specifica di non versare i contributi. 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Br., con quattro motivi, sia l'I.N.P.S., con un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il Br. adduce, ai sensi dell'art. 360 numero 3 c.p.c. la violazione dell'art. 3 co. 9 L. 335/1995 e dell'art. 55 r.d.l. 1827/1935, per non essersi ritenuto che la prescrizione decorra già dal momento in cui i contributi dovevano essere versati. Con il secondo motivo egli sostiene poi, sempre ai sensi dell'art. 360 numero 3 c.p.c. la violazione ancora dell'art. 3 co. 9, L. 335/1995, in relazione all'art. 2935 c.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto che le difficoltà di accertamento del diritto previdenziale prima della dichiarazione dei redditi non costituissero ostacoli di mero fatto, come tali irrilevanti ed avere infondatamente ritenuto che si trattasse di ostacoli giuridici all'esercizio del diritto. Con il terzo motivo di ricorso principale si censura, ai sensi dell'art. 360 numero 4 c.p.c. l'omessa pronuncia rispetto al motivo di appello attinente all'applicabilità della disciplina della decadenza dal potere di accertamento rispetto alle dichiarazioni dei redditi art. 43 D.P.R. 600/1973, in relazione all'art. 1 D.Lgs. 462/1997 ed all'art. 10 D.Lgs. 241/1997 . Con il quarto motivo è infine affermata la violazione dell'art. 92 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 nnumero 3 e 4 c.p.c. per non essersi pronunciato sul motivo di appello relativo alla mancata integrale compensazione delle spese in primo grado ove è stata disposta la compensazione solo in misura di un terzo, con condanna del Br. per il residuo e per non essersi disposta tale compensazione integrale in sede di appello ove vi è stata compensazione per metà e condanna a carico del Br. per il residuo . L'I.N.P.S., ha proposto autonomo e successivo ricorso, riunito al primo ex art. 335 c.p.c. con un unico motivo che censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2935 c.c., 2 co. 26-31 L. 335/1995, 10, 13 e 18 D.Lgs. 241/1997 e 17, co. 1 e 2 , D.P.R. 435/2001, 2, co. 1, D.P.R. 322/1998, 36-bis,, co. 2, lett. f., D.P.R. 600/1973, il tutto in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c. sostenendo di non aver potuto esercitare il proprio diritto prima del 26.10.2005, sicché al 3.8.2010, data dell'atto interruttivo, non vi era stata prescrizione. 2. Il motivo addotto dall'I.N.P.S., che assume la sostanza dell'impugnazione incidentale, è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha escluso che fosse maturata la prescrizione e quindi l'ente previdenziale non poteva proporre impugnazione, come ha fatto, adducendo ragioni finalizzate a sostenere appunto che la prescrizione non si era determinata. 3. I primi due motivi sviluppati dal ricorrente principale vanno esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. 3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. a percentuale , il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito Cass. 29 maggio 2017, numero 13463 . E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui in cui i singoli contributi dovevano essere versati art. 55 r.d.l. 1827/1935 . In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, numero 241, secondo cui I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi . Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, D.P.R. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo redditi 2004 doveva essere presentata tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo 2005 a quello di chiusura del periodo di imposta. 3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, numero 2725 non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, numero 2620 Cass. 12 maggio 2004, numero 9054 . Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. numero 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell'I.N.P.S. Cass. 13463/2017 cit. . 3.3 Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. numero 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal numero 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento Cass. 26 maggio 2015, numero 10828 Cass. 6 ottobre 2014, numero 21026 . 3.4 Rispetto al caso di specie non può quindi essere condivisa la conclusione della Corte d'Appello secondo cui il termine avrebbe avuto corso solo dal momento della presentazione delle dichiarazione dei redditi e dunque si impone la cassazione della sentenza per un nuovo esame, su basi giuridiche corrette, della questione sulla prescrizione. 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso v. pag. 17 ss, del ricorso per cassazione si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata ed. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del Br., della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito art. 2941 numero 8 c.c. . Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito, da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, dovendosi condividere l'orientamento per cui l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 numero 8 c.c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice Cass. 30 settembre 2016, numero 19567 . Né vi è preclusione data dal fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto l'assenza di intenzionalità specifica, nel ragionare sulle sanzioni applicabili rispetto all'inadempimento verificatosi. Infatti la cassazione che deriva dall'accoglimento dei primi due motivi comporta la caducazione ex art. 336, co. 1, c.p.c. anche di tale capo, in quanto dipendente dal primo. Pertanto la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa. 4. Il ricorrente principale, con il terzo motivo, denuncia il fatto che la Corte distrettuale non si sia pronunciata sulla eccezione di decadenza dal potere di accertamento prevista dall'art. 43 D.P.R. 600/1973, secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Sicché, risalendo la dichiarazione al 2005, gli atti di pretesa avrebbero dovuto intervenire entro il 31.12.2009, mentre come detto la nota I.N.P.S. è del 2010. 4.1 In effetti la pronuncia di secondo grado nulla dice sul punto. 4.2 E' indubbio che i diritti contributivi degli enti previdenziali riconnessi ai redditi dipendano giuridicamente, secondo quanto stabilito dall'art. 1 D.Lgs. 462/1997, dagli accertamenti reddituali operati dall'Amministrazione Finanziaria ai sensi degli artt. 31 ss D.P.R. 600/1973. Ciò non toglie tuttavia che i crediti contributivi e quelli tributari mantengano connotati autonomi. In particolare, solo i crediti contributivi restano soggetti alla prescrizione per essi stabilita dall'art. 2, co. 9 ss L 335/1995, mentre i crediti tributari soggiacciono alle regole decadenziali di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973. Quest'ultima decadenza è però dettata in relazione all'avviso di accertamento quale atto fiscale che acclara l'esistenza di redditi e può coinvolgere i profili contributivi solo nella misura in cui la maturazione di essa, impedendo l'accertamento del reddito, non consenta il correlato accertamento contributivo. Se tuttavia non vi sia necessità di diversi accertamenti dei redditi a fini fiscali, come accade allorquando, come nel caso di specie, i redditi siano stati integralmente dichiarati e sia solo necessaria l'individuazione di quanto di essi riguardi l'attività autonoma assoggettata a contribuzione, la questione assume natura esclusivamente previdenziale e non vi è luogo all'applicazione delle regole di decadenza inerenti all'avviso di accertamento, quale atto fiscale in senso stretto, ma solo delle regole di prescrizione che riguardano le contribuzioni previdenziali. 4.3. Ciò premesso, va quindi fatta applicazione del principio secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. Ili, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c. di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta Cass., S.U., 23 febbraio 2017, numero 2731 . Ipotesi che tangibilmente ricorre nel caso di specie, in quanto sono assolutamente pacifici i dati di fatto, temporali e non, su cui si deve ragionare nella valutazione sulla decadenza di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973 e solo è stata omessa una valutazione di diritto che tuttavia non avrebbe portato all'accoglimento della relativa eccezione. Il terzo motivo va quindi rigettato. 5. Da tutto quanto precede consegue dunque la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi affermati al punto 3 della presente sentenza, nelle sue varie articolazioni. Resta invece assorbito il quarto motivo in quanto attinente a questioni sulla regolazione delle spese di lite nel corso dei gradi di merito, sulle quali dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio in ragione delle determinazioni sull'intero oggetto del contendere che saranno dallo stesso adottate. 6. Nei riguardi dell'I.N.P.S. il cui ricorso successivo è integralmente inammissibile, va assunta la statuizione di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, assorbito il quarto e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'I.N.P.S., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proprio ricorso, a norma del comma I-bis, dello stesso articolo 13.