Il CNF scioglie alcuni dubbi sull’iscrizione all’Albo cassazionisti

Il COA di Firenze chiede al Consiglio Nazionale Forense un chiarimento sulle modalità di comunicazioni delle delibere di cancellazione degli Avvocati che risultano iscritti anche nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori. Da Palermo chiedono invece delucidazioni sulla possibilità di conteggiare anche il periodo precedente la cancellazione volontaria dall’Albo ai fini del principio della continuità professionale.

Cancellazione dell’avvocato iscritto all’Albo cassazionisti. I COA hanno l’obbligo, con specificazione della relativa norma di riferimento, di comunicare tempestivamente al CNF le delibere di cancellazione degli avvocati che risultano iscritti anche nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori oppure è sufficiente la trasmissione degli Albi ed Elenchi aggiornati da eseguire con le modalità di cui all’art. 15, comma 4, l. n. 247/2012? Questo il quesito presentato dal COA di Firenze. Il CNF, con il parere n. 64 , precisa che, ai sensi degli artt. 15 e 17 della legge professionale, ogni ordine deve provvedere, con cadenza biennale, alla pubblicazione a mezzo stampa degli Albi ed Elenchi in suo possesso nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, alla trasmissione dei predetti, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, per via telematica al CNF . In relazione alla trasmissione delle delibere di cancellazione assunte, in virtù del tenore letterale dell’art. 17 cit. il COA è tenuto a comunicare immediatamente al CNF l’intervenuta cancellazione dall’albo onde evitare che un soggetto non più iscritto all’albo ordinario possa esercitare funzioni dinanzi alle giurisdizioni superiori nelle more dell’eventuale comunicazione annuale . Principio della continuità professionale. Il COA di Palermo chiede invece se un avvocato iscritto all’Albo ordinario dal 2000, cancellatosi a domanda nell’anno 2013 e reiscritto nell’Elenco speciale EE.PP. in data 25.01.2018, al fine di richiedere l’iscrizione all’Albo della Cassazione e Giurisdizioni Superiori, possa fare riferimento per il principio della continuità professionale al periodo precedente la cancellazione . Con il parere n. 42 il CNF precisa che ove l’avvocato, al momento della cancellazione, avesse già maturato i requisiti per l’iscrizione nell’Albo speciale ai sensi della normativa previgente, entro il termine temporale recato dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 22 entrata in vigore della legge n. 247/12 , questi potrebbe chiedere l’iscrizione nell’Albo speciale in forza dei requisiti già maturati anche all’atto della nuova iscrizione . Nel diverso case in cui i predetti requisiti non fossero stati maturati – in costanza del primo periodo di iscrizione – prima dell’entrata in vigore della legge, dovrebbe valutarsi l’applicabilità del successivo comma 4 che, come noto, prevede che possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, e dunque entro il 2 febbraio 2019, cumulando – a tal fine – l’anzianità conseguente ai due diversi periodi di iscrizione .