Possono iscriversi nella sezione speciale dell'Albo solo le società tra professionisti che presentano la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per quote che per teste.
Il principio, già seguìto ed espresso dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, è stato ora confermato anche da un’ordinanza del Tribunale di Treviso chiamato ad esprimersi proprio su una decisione del CNDCEC con cui veniva rigettato un ricorso presentato a seguito della mancata iscrizione nella sezione speciale dell'albo di società tra professionisti prive del requisito della presenza dei 2/3 dei soci professionisti per teste. I requisiti necessari. Alla vicenda dà risalto l’informativa numero 85 diramata il 4 novembre 2018 dal Consiglio Nazionale, che riporta parte della decisione del Tribunale «nel merito deve essere confermata la decisione impugnata atteso che la società reclamante non possiede i requisiti prescritti dall'articolo 10, comma 4, lett. b della l. numero 183/2011, essendo la compagine sociale composta da un solo socio esercente la professione di dottore commercialista a fronte di ben 4 ulteriori soci non professionisti partecipanti alla società con finalità di investimento, La lettera della legge è chiara nel prescrivere quale requisito delle società per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. Il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci è prescritto dalla legge in via cumulativa senza possibilità di eccezione alcuna, stante la lettera della norma laddove statuisce che in ogni caso i soci professionisti devono sia possedere la maggioranza del capitale sociale che essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto per quote o per teste ». Fonte fiscopiu.it
Tribunale di Treviso, sez. II Civile, decreto 14 – 20 settembre 2018, numero 3438 Presidente/Relatore Burra Ritiene il Tribunale che il reclamo debba essere rigettato. Con ricorso ex articolo 32 D.Lgs. numero 139/2005 depositato il 04.06.2018 lo omissis premesso - di avere presentato in data 07.09.2016 domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di omissis - che con delibera comunicata via pec il 25.10.2016 l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di omissis rigettava la domanda di iscrizione sostenendo che 1 l'articolo 10, comma 4, lett. b della L. 183/2011 prevede che In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci per cui la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie 2 che il diritto di voto concesso all'usufruttuario socio professionista può esser modificato ai sensi del combinato disposto degli articolo 2471 bis e 2352 c.c. senza che di ciò debba essere interessato il registro delle Imprese e quindi senza che l'Ordine posso controllare il rispetto della normativa e dello statuto che prevedono in tal caso una specifica causa di scioglimento della società ed una causa di cancellazione dall'Albo - di avere chiesto in data 02.11.2016 il rilascio di copia conforme della delibera ed in pari data l'Ordine di omissis aveva comunicato che la delibera notificata a mezzo pec il 25.10.2016 era una copia conforme - che con pec dd. 10.11.2016 la segreteria dell'Ordine inviava nuovamente la delibera numero 243 dd. 13.10.2016 questa volta però sottoscritta dal Presidente e dal Segretario e con una pagina in più - di avere presentato in data 21.11.2011 ricorso avverso la delibera, che veniva rigettato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la decisione numero 5/2017 dd. 28.03.2018, depositata il 19.04.2018 e notificata il 07.05.2018 proponeva reclamo avverso la predetta decisione del Consiglio Nazionale per i seguenti motivi 1 violazione degli articoli 132, commi 3 e 5 e 276 c.p.c. e 119, comma 2, c.p.c. disp. att. per non avere il Consiglio Nazionale dichiarato la nullità della decisione resa dall'Ordine Territoriale di omissis in quanto mancante nella copia notificata al reclamante la sottoscrizione del Presidente, essendo irrilevante la circostanza che l'originale della delibera depositata presso il Consiglio dell'Ordine Territoriale, la cui copia conforme era stata trasmessa il 13.12.2016 al Pubblico Ministero in sede, conteneva le sottoscrizioni previste dalla legge, Osservava infatti il reclamante che per la parte faceva fede il provvedimento notificato e non quello presente in atti, peraltro diverso da quello notificato in prima Battuta al reclamante in quanto composto da 7 pagine invece che da 6 pagine. 2 illegittimità della decisione per violazione dell'articolo 10, comma 4, lett. b della legge 183/2011 per avere rifiutato l'iscrizione della società in ragione del fatto che nella società non ricorreva il duplice requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci sia per teste che per quote societarie, anche nel caso, come quello oggetto di reclamo, in cui l'impostazione statutaria del voto e la composizione della compagine sociale erano tali da assicurare comunque ai professionisti la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci. Il socio professionista omissis era infatti titolare di una quota di proprietà pari al 6,25% dei capitale sociale e di una quota di usufrutto con diritto di voto pari al 66,40% del capitale sociale. 3 omessa motivazione in ordine al motivo di ricorso avverso la delibera numero 243/2016 nella parte in cui veniva censurata la decisione dell'Ordine Territoriale che statuiva che Il diritto di voto concesso all'usufruttuario socio professionista può essere modificato ai sensi del combinato disposto degli articolo 2741 bis e 2352 c.c., senza che di ciò debba essere interessato il Registro delle Imprese e quindi senza che l'ordine possa controllare il rispetto della normativa e dello statuto che prevedono, in tal caso, una specifica causa di scioglimento della società ed una causa di cancellazione dell'albo . Osservava la reclamante che la costituzione del diritto di usufrutto era stata iscritta nel Registro delle Imprese e che, trattandosi di s.r.l., tutte le variazioni delle quote sociali e dei diritti ad esse connesse devono essere obbligatoriamente annotate presso il Registro delle Imprese a cura del Notaio rogante, con conseguente infondatezza della affermazione dell'Ordine Territoriale sopra riportata e censurata dalla reclamante. Costituendosi le resistenti contestavano 1 l'inammissibilità della censura di nullità della delibera numero 243 dell'Ordine Territoriale essendo oggetto di impugnazione la delibera numero 5/2017 Reg, Rie. e numero 26/2018 Reg. Dec. del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, completa di ogni sottoscrizione prevista dalla legge. Nel merito contestava la fondatezza della dedotta nullità atteso che la delibera dell'Ordine Territoriale notificata al reclamante conteneva la sottoscrizione dell'estensore, essendo omessa la sola sottoscrizione del Presidente, omissione integrante una nullità sanabile ex articolo 161, comma 1, c.p.c. Trattandosi di vizio sanabile la relativa nullità si converte in motivo di impugnazione con conseguente decisione nel merito da parte del giudice del gravame. 2 l'infondatezza della interpretazione dell'articolo 10, comma 4, lett b L. 183/201 i offerta dalla reclamante in quanto in contrasto con il tenore letterale della norma laddove statuiva che In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare ia maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci . 3 l'infondatezza della censura di omessa motivazione, atteso che la decisione di rigetto dell'impugnazione proposta avanti al Consiglio Nazionale implicitamente confermava la decisione e, di conseguenza, la sottesa motivazione, dell'Ordine Territoriale. Nel merito, le resistenti rilevavano che l'iscrizione della vicenda modificativa nel Registro delle Imprese non consentiva il preventivo controllo della permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione della società all'albo. Il solo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di omissis eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo oggetto della impugnazione la delibera del Consiglio Nazionale. Il Pubblico Ministero in sede è intervenuto chiedendo il rigetto del reclamo. Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere rigettato. Deve preliminarmente accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di omissis . Oggetto del reclamo è la decisione resa dal Consiglio Nazionale in sede di ricorso avverso la decisione dell'Ordine territoriale la decisione del Consiglio Nazionale ha sostituito quella resa dall'Ordine territoriale, pertanto unico legittimato passivo del reclamo è l'organo che ha emesso la decisione impugnata. Non è fondata la censura di nullità della decisione dell'Ordine Territoriale di omissis per essere la copia della decisione notificata in data 25.10,2016 al ricorrente priva della sottoscrizione del Presidente, essendo invece non contestato che l'originale della decisione depositato presso il Consiglio dell'Ordine Territoriale reca entrambe le firme del presidente e del segretario. La notifica di copia non conforme all'originale ha, infatti, come unico effetto processuale quello di non fare decorrere i termini per l'impugnazione rispetto alla decisione assunta dal Consiglio. Si osserva, in ogni caso, che la copia notificata in data 25.10,2016 reca la sottoscrizione del componente relatore, circostanza che esclude per costante giurisprudenza la ricorrenza della ipotesi disciplinata dall'articolo 161 comma 1 c.p.c. ricorrendo invece l'ipotesi di nullità sanabile di cui al secondo comma del medesimo articolo, con conseguente conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione ed obbligo del giudice dell'impugnazione, diverso dalla Corte di Cassazione, di pronunciarsi anche sul merito della controversia si veda sul punto Cass. Civ. numero 17193/2018 per la quale Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che la sentenza pronunciata da un organo giudiziario collegiate, quando sia sottoscritta solo dall'estensore ma non dal presidente o viceversa , è un provvedimento affetto da nullità sanabile, ai sensi dell'articolo 161 c.p.c. comma 1, Sez. U, Sentenza numero 11021 del 20/05/2014 . Tale nullità, ovviamente, deve essere fatta valere con gli appositi mezzi di impugnazione, in virtù del generale principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione. Se fatta valere col ricorso per cassazione, ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito . Nel merito deve essere confermata la decisione impugnata atteso che la società reclamante non possiede i requisiti prescritti dall'articolo 10, comma 4, lett b della legge 183/2011, essendo la compagine sociale composta da un solo socio esercente la professione di dottore commercialista a fronte di ben 4 ulteriori soci non professionisti partecipanti alla società con finalità di investimento, circostanza pacifica tra le parti v. pag. 2 decisione impugnata non contestata sul punto . La lettera della legge è chiara nel prescrivere quale requisito delle società per l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di omissis che In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitate sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci . Il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci è prescritto dalla legge in via cumulativa senza possibilità di eccezione alcuna, stante la lettera della norma laddove statuisce che in ogni caso \ soci professionisti devono sia possedere la maggioranza del capitale sociale che essere in numero tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto per quote o per teste . La correttezza della decisione impugnata per la ragione sopra esposta rende superfluo l'esame dell'ulteriore censura mossa dal reclamante con riferimento alla omessa motivazione circa l'inidoneità ad Integrare il requisito della maggioranza del capitale sociale detenuto dal socio professionista della titolarità in capo allo stesso del solo diritto di usufrutto delle quote sociali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il reclamo. Condanna omissis al pagamento a favore di Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di omissis delle spese di lite che liquida in Euro 2.698,00, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Condanna omissis al pagamento a favore di Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle spese di .lite che liquida in Euro in Euro 2.698,00, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge Condanna omissis al pagamento a favore dell'Erario dell'ulteriore importo pari al contributo unificato già versato duplicazione del contributo unificato .
CNDCEC_informativa_n.85_5novembre2018_