Confermata la sanzione disciplinare per l’avogado che millanta un titolo non spettante

L’indicazione del titolo professionale di avogado tramite l’abbreviazione av.” dimostra un intento volutamente confusorio soprattutto se utilizzata nei confronti di chi non sia in possesso degli strumenti idonei a decriptare il messaggio e la rilevante differenza fatta da una semplice v .

Il CNF, con la sentenza n. 104/18, conferma dunque la sanzione disciplinare inflitta a due avvocati dal COA di Brescia per aver prestato la propria attività professionale per mezzo di una società di capitali, nonché per aver sistematicamente utilizzato il titolo di av.” in violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 96/2001, a norma del quale l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo d’origine indicato per intero, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato. Indicazione del titolo. Con la decisione sull’impugnazione proposta dai due avvocati, il CNF condivide pienamente l’accertamento dei fatti denunciati che trovano piena conferma delle risultanze del procedimento. Le motivazioni offerte del COA si sottraggono ad ogni censura circa i presupposti e l’entità della sanzione disciplinare inflitta per l’aver accettato il mandato con l’intermediazione di una società di capitali in violazione dell’art. 19 del codice deontologico forense e per aver rifiutato di consegnare all’assistito i documenti relativi alla sua pratica. Quanto all’indebita utilizzazione del titolo di avvocato”, risulta evidente, secondo il CNF, l’intento decettivo dei due avvocati, uno dei quali iscritto all’albo ordinario solo diverso tempo dopo i fatti contestati. In particolare, L’indicazione del titolo con un’unica v è funzionalmente volto a millantare il diritto che non compete, è volutamente confusorio e lo è ancor più inammissibilmente nei confronti di chi non sia in possesso degli strumenti la conoscenza dell’ordinamento professionale idoneo a decriptare il messaggio e la rilevante differenza fatta da una semplice v. Significativo il fatto – documentale - che entrambi gli incolpati, attuali ricorrenti, esibiscano il titolo di avogado” per esteso nella loro carta intestata utilizzata per la corrispondenza con il COA e con i colleghi avvocati, avvalendosi altrove di diversa carta intestata dove il titolo è indicato nella sua erronea abbreviazione. L’intento confusorio e decettivo volto a millantare un titolo abilitativo non spettante ed una piena professionalità nei confronti di una utenza” non particolarmente avveduta, è quindi di assoluta evidenza . Ed infatti, precisa ancora la sentenza, l’art. 7 d.lgs. n. 96/2001 prevede che l’avvocato stabilito è tenuto a far uso del titolo professionale di origine indicato per intero [ ] e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato . In conclusione, il CNF conferma la sanzione disciplinare a carico di uno dei due avvocati mentre ridetermina quella a carico dell’altro ricorrente ritenendo erronea la valutazione di una maggiore responsabilità a suo carico in quanto amministratore della società coinvolta.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 14 dicembre 2017 – 12 settembre 2018, n. 104 Presidente Mascherin – Segretario Capria Fatto Con ricorso tempestivamente depositato l’avvocato [TIZIO], nato a [ omissis ] il [ omissis ], con studio in [ omissis ] e [ omissis ] C.F. [ omissis ] e l’avogado [MEVIA], nata a [ omissis ] il [ omissis ], con studio in [ omissis ], C.F. [ omissis ] entrambi iscritti nella sezione speciale di cui al D.Lgs 2/2/2001 n. 96 all’albo degli avvocati di Roma essendo il primo transitato all’albo ordinario il [OMISSIS]/2015 , impugnavano la decisione del C.O.A. di Brescia 7/7/2014-23/2/2015 con la quale era stata ad entrambi inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per due mesi essendo stati ritenuti fondati i seguenti capi di incolpazione a.1 per avere accettato di ricevere mandato nell'interesse del sig. [CAIO], con l’intermediazione di [ALFA] srl, con sede in [ omissis ], in violazione del disposto dell'art. 19 del codice deontologico forense a.2 per avere in occasione dell’incontro di mediazione che vedeva quale parte il predetto sig. [CAIO] e tenutosi presso l'[BETA] di Brescia, indicato all’assistito di non partecipare all’incontro stesso e per avere rifiutato di consegnare all’assistito copia del verbale dei procedimenti di mediazione avviati nel suo interesse presso l'[BETA] delegazione di Brescia a.3 per avere rifiutato di consegnare alla parte assistita gli elaborati contabili relativi alle posizioni del cliente ad essa consegnati da [ALFA], cui il cliente li aveva commissionati, adducendo a giustificazione di detenere tali elaborati in via fiduciaria per conto di [ALFA] srl a.5 per avere fatto sistematicamente uso del titolo di av. , in violazione dell’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 96 del 2001, a norma del quale l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo d’origine indicato per intero, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato a.6 per avere, con le condotte sopra indicate, pregiudicato l’immagine della categoria professionale e violato i doveri di probità, dignità, decoro, fedeltà, lealtà e correttezza previsti dagli artt. 5, 6, 7, 16 e 19, del codice deontologico forense, nonché l'obbligo previsto dall'art. 7 del d. lgs. n. 96 del 2001. Fatti compiuti in Brescia nel 2013 fino ad oggi . b l’avogado [TIZIO] b.2 per avere concorso a che e comunque consentito che la società amministrata fungesse da strumento per l'acquisizione di rapporti di clientela professionale per l’esercizio della professione legale e per avere concorso a che e comunque consentito che la società stipulasse con la clientela contratti nei quali detta società riservava a se stessa la scelta dei professionisti ai quali affidare mandato per la difesa legale giudiziale e stragiudiziale dei clienti b.3 per avere previsto che e comunque consentito che il contratto contenesse una clausola art. 8 , che imponeva al cliente il pagamento, oltre che dell’attività di analisi contabile e di consulenza finanziaria, anche la corresponsione del 25% del valore del minor debito o del maggior credito risultante dall'analisi contabile del rapporto bancario, nel caso in cui il cliente intendesse conferire il mandato per il giudizio a professionisti diversi da quelli assegnati da [ALFA], con ingiustificato e rilevante aggravio di costi per il cliente, nel caso questi intendesse recedere dal mandato dopo l’esecuzione di tale accertamento b.7 per avere fatto sistematicamente uso del titolo di av. , in violazione dell'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 96 del 2001, a norma del quale l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo d'origine indicato per intero, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato” Con esposto pervenuto al C.O.A. di Brescia in data 23 luglio 2013, il sig. [CAIO], in proprio e quale legale rappresentante di [ omissis ] s.r.l., con sede in [ omissis ], esponeva che verso la fine dell’anno 2011 era stato contattato dall'arch. [SEMPRONIO], persona da lui non conosciuta, che si era qualificato come agente della [ALFA] s.r.l., società che gli era stata descritta come specializzata nel recupero di crediti di usura delle banche”. Assumeva che, dopo il primo contatto, era seguito un appuntamento presso la società nel corso dei quale gli erano state spiegate le modalità con cui la [ALFA] S.r.l operava e che gli era stato proposto di sottoscrivere un contratto, stipulato il quale gli sarebbe stato esibito, ma non consegnato, un estratto peritale” per la verifica di anomalie finanziarie ed in particolare per l’accertamento di applicazione di interessi anatocistici e di addebito di interessi a tasso usurario. L’esponente riferiva che, all’esito di tale accertamento preliminare, gli era stato suggerito di dare corso alla procedura, sottoposto un contratto per la redazione di analisi contabile e per l'attività stragiudiziale di recupero del credito di anatocismo sui c/c bancari e richiesto il versamento contestuale della somma di € 4.000,00, oltre iva. Il tutto con la precisazione che l'art. 8 del contratto prevedeva che a seguito dell’attività di recupero degli interessi passivi anatocistici e delle spese bancarie ingiustamente addebitate” egli avrebbe dovuto corrispondere a [ALFA] il 25% del valore del minor debito o maggior credito oltre IVA una volta recuperato . Aggiungeva che l'arch. [SEMPRONIO] gli aveva assicurato che, ove l’attività stragiudiziale non si fosse conclusa positivamente, avrebbe potuto ritirarsi ottenendo sempre la restituzione dei documenti consegnati e delle perizie pagate e precisava di aver incontrato nella sede di [ALFA] Srl in [ omissis ], l’avogado [MEVIA], che, qualificatasi come esperta di diritto bancario, gli aveva taciuto di essere professionista straniera. L’esponente narrava poi che, dopo avere rilasciato una o più deleghe per la preliminare attività di mediazione, era stato invitato a presentarsi presso la sede dell'[BETA] associazione per l'arbitrato e la conciliazione con sede nel medesimo luogo ove aveva sede lo studio dell'avogado [TIZIO] e che, su espressa indicazione dell’avogado [MEVIA], egli non aveva partecipato all’incontro. Riferiva di essere stato contattato in corso di seduta dalla suddetta avvocata, che gli aveva riferito che era stata formulata un’offerta del 50%, consigliandogli di accettarla. Esponeva ancora di essere stato invitato ad un incontro successivo per la consegna dell'assegno, alla sola presenza dell'avogado [TIZIO], che gli aveva chiesto il rilascio di un assegno corrispondente al 25% della somma corrisposta da Unicredit e che solo a fronte del pagamento di tale importo gli era poi stato consegnato il relativo assegno circolare di € 21.000,00. Riferiva ancora essergli stato proposto di proporre altra domanda di mediazione per diversi rapporti bancari, di avere quindi consegnato gli estratti di c/c relativi senza incontrare l’avogado [MEVIA], di aver ricevuto solo deleghe che aveva sottoscritto, di essere stato contattato dall’arch. [SEMPRONIO], il quale lo aveva avvertito che, essendosi conclusi negativamente i tentativi di conciliazione, era necessario adire l’autorità giudiziaria e onde [ALFA] Srl gli avrebbe fornito i difensori e che lo avevano contattato un avvocato - nello specifico l’avv. [AAA] - che gli aveva mostrato delle schede per ciascuna delle pratiche che avrebbe dovuto iniziare. L’esponente precisava che, avendo perplessità sull’opportunità di avviare azioni giudiziali con professionisti non di propria fiducia, si era rivolto al proprio difensore, avv. [FILANO] cui aveva chiesto di recuperare la documentazione relativa alla posizione, perizie e documenti attinenti ai rapporti di c/c bancario . Il sig. [CAIO], riferiva di essere stato contattato, in quello stesso periodo, prima dall’avv. [AAA] e poi dall'avogado [TIZIO] che gli avevano ribadito la necessità di avvalersi dei professionisti scelti da [ALFA] Srl e che neppure l’avogado [TIZIO] gli aveva specificato di essere professionista straniero. A seguito dell’esposto, erano state presentate deduzioni sia dall’avogado [MEVIA] che dall’avogado [TIZIO]. La prima riferiva di avere incontrato il sig. [CAIO] nella sede di [ALFA] Srl in [ omissis ], di averlo informato della natura dell’incarico e dei rischi connessi, di avere avviato un procedimento di conciliazione positivamente conclusosi, di avere ricevuto il 14.03.2013 alcune procure, anticipate via mail al cliente, dalle quali emergeva chiaramente la propria qualifica professionale. Precisava ancora che le mediazioni non avevano avuto esito positivo e che il luogo delle conciliazioni non era lo studio professionale dell’avogado [TIZIO], ma si trovava nello stesso edificio al piano terra presso [ omissis ] e che le conciliazioni svolte senz’esito si erano tenute presso la nuova sede di [BETA] in via [ omissis ]. Aggiungeva di essere stata contattata qualche tempo dopo dall’avv. [FILANO] - che con lettera 29.05.2013 le aveva chiesto consegna della documentazione - e di avere dato riscontro alla comunicazione ricevuta, precisando di non avere saputo di quella revoca del mandato che le sarebbe poi stata inviata dalla stessa collega, ribadendo la domanda di restituzione della documentazione. Precisava di avere aggiornato l’avv. [FILANO] sullo stato delle pratiche reppresentando che le perizie econometriche le erano state consegnate da [ALFA] Srl, insieme a quei contratti ove era fatto obbligo al cliente di pagare o garantire il pagamento della parte variabile del corrispettivo, onde, non essendo stata pagata tale parte del corrispettivo, riteneva di aver giustificatamente restituito tali perizie a [ALFA] S.r.l., in modo che la parte potesse rivolgere direttamente a questa la richiesta. Concludeva le proprie deduzioni, proponendo esposto nei confronti dell'avv. [FILANO] ed enunciando diverse ipotesi di illecito disciplinare a suo carico. Note difensive erano presentate anche dall'avogado [TIZIO], con memoria 18.09.2013 ove, premesse alcune considerazioni circa il possibile rilievo disciplinare dell’esposto, precisava che [ALFA] Srl era una società commerciale e, come tale, non tenuta all’osservanza delle norme deontologiche poste a carico dei professionisti legali. Esponeva di essere componente del consiglio di amministrazione di [ALFA] Srl con la qualifica di consigliere, che la delega conferitagli riguardava la propria competenza in ambito legale che era esercitata mediante attività formative anche per altri enti, nell’elaborazione di aggiornamenti di natura tecnico-giuridica, relativamente ai rapporti bancari e che, essendo ogni attività commerciale estranea alla funzione svolta, non vi era incompatibilità con l’esercizio della professione forense. Aggiungeva che, essendo l’unico giurista a ricoprire la posizione di socio e di amministratore, doveva escludersi che [ALFA] Srl potesse essere qualificata come società tra professionisti e negava che i fatti potessero concernere la sua posizione professionale, costituendo invece rapporti commerciali fra imprese. Quanto agli aspetti deontologici, negava di essersi mai presentato come avvocato o di avere svolto attività commerciale poichè i rapporti erano sempre intercorsi fra il sig. [CAIO] e l'arch. [SEMPRONIO] e precisava che il contratto prevedeva la facoltà del cliente di avvalersi di una rosa ampia di professionisti autonomi ed indipendenti, non in un rapporto strutturato con [ALFA] Srl. Esperita l’istruttoria il C.O.A. di Brescia perveniva all’affermazione di colpevolezza dell’avogado [MEVIA] avendo ritenuto provato, documentalmente e testimonialmente, che il mandato professionale fosse stato conferito con l’intermediazione di [ALFA] Srl, che l’incolpata avesse dimostrato di non tutelare gli interessi della cliente e che l’equivoca indicazione del titolo sulla carta intestata av per avogado fosse tale da generare confusione con il pieno titolo professionale di avvocato. Relativamente all’avv. [TIZIO] la responsabilità era affermata per aver predisposto, conosciuto o, comunque, utilizzato quelle specifiche previsioni contrattuali in forza delle quali [ALFA] Srl era autorizzata a trattenere le perizie econometriche già pagate dal cliente. Venivano accertate comunque a carico dello stesso avv. [TIZIO] le violazioni sia dell’art. 19 C.D. allora vigente, alla luce delle particolari condotte finalizzate all’acquisizione di rapporti di clientela, sia del divieto di uso del titolo di avvocato in realtà non spettante. Con unico ricorso tempestivamente depositato entrambi gli avogadi insorgevano affidandosi ai seguenti motivi - tardivo deposito delle motivazioni della decisione impugnata in violazione dell’art. 59, punto m , della legge n. 247/2012 e dell’art. 26 del regolamento CNF sul procedimento disciplinare n. 2 del 2014 - insussistenza dell’illecito disciplinare addebitato all’avogado [MEVIA] nel punto a1 del capo di incolpazione accettazione mandato ottenuto con intermediazione della [ALFA] srl in violazione dell’art. 19 CDF previgente - insussistenza dell’illecito disciplinare dell’avogado [MEVIA] nel punto a2 – parte finale – del capo di incolpazione rifiuto di consegnare all’assistito copia dei verbali dei procedimenti di mediazione . Mancanza di prova in merito alla richiesta dei verbali da parte del sig. [CAIO] insussistenza dell’illecito disciplinare addebitato all’avogado [MEVIA] nel punto a5 del capo di incolpazione utilizzo dell’abbreviazione av” in luogo al titolo di origine di avogado indicato per intero - insussistenza degli illeciti disciplinari contestati all’avv. [TIZIO] - eccessività della sanzione irrogata. Diritto Il ricorso deve essere respinto relativamente alla posizione dell’avogado [MEVIA] ed accolto parzialmente, con riduzione della sanzione, quanto all’avv. [TIZIO]. In via di premessa va rilevato che i fatti denunciati hanno trovato piena conferma documentale al di là dell’ininfluente rettifica della versione dei fatti resa dall’esponente che ha dichiarato di non aver capito e concepito” l’esposto docomma 1 allegato a memoria avv. [ omissis ] 7/4/2014 . Costituisce principio fondante l’ordinamento professionale che l’azione disciplinare sia officiosa e non negoziabile, essendo volta a tutelare l’immagine della categoria - che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto - onde l’eventuale remissione” dell’esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione. Scendendo all’esame dei singoli motivi di impugnazione va considerato in quanto al primo circa il deposito tardivo delle motivazioni della decisione. Trattasi di motivo di diritto palesemente infondato sul quale la costante giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi sempre in senso difforme da quello invocato dai ricorrenti i termini di cui agli artt. 37 e 50 Rdl 1578/33, applicabili ratione temporis, sono meramente ordinatori. Onde il mancato rispetto non incide sulla validità della decisione ex multis C.N.F. n. 300/2016, n. 247/2016, n. 239/2016 anche alla luce dei principi generali dell’ordinamento. Evidentemente inapplicabile l’art. 59 L. 247/2012 che concerne esclusivamente il nuovo procedimento disciplinare avanti ai CDD e totalmente inconferente il richiamo all’art. 328 c.p. alla luce dell’autonomia procedimentale del sistema professionale che, sul punto, non necessita di integrazioni. Eccezioni prive di pregio cui non conferisce certo dignità argomentativa l’affidarsi a raffinate disquisizioni altrui od a divagazioni storiche. Quanto al secondo motivo, circa l’erroneità dei presupposti e la contraddittorietà della motivazione, se ne deve rilevare l’assenza di reale specificità esso si sostanzia in una pretesa di rivisitazione dei fatti amalgamando diverse situazioni e pretendendo di sottoporle via via, e secondo opportunità, ora alla disciplina professionale forense ora a quella commerciale-imprenditoriale. Lo schermo dei contratti, variamente definiti, con una società di capitali e la contrattualistica a prevalente natura commerciale che caratterizza il mandato professionale conferito all’avogado [MEVIA] impone di riconoscere il comportamento illecito ascritto ai capi a1 e a2 e a3. Significativa la circostanza che il contratto tipo [ALFA] S.r.l. rechi al punto 7 la previsione di un affidamento del mandato a professionisti indicati da [ALFA] sia per la difesa legale gli onorari non sono da includersi e saranno corrisposti direttamente ai professionisti” Nella sostanza una prova documentale dell’intermediazione di opera professionale realizzata attraverso la società. L’avogado [MEVIA] ha assunto l’incarico professionale grazie a [ALFA] Srl e lo ha gestito in modo non autonomo, dimostrando di rendere conto a quella che è risultata essere la propria reale mandante società , nel contesto di una pratica nella quale più soggetti erano intervenuti a vario titolo e nessuno, nemmeno la professionista interessata, aveva avuto come fine primario quello, doveroso, della tutela della posizione della parte assistita. Priva di fondamento, se non di dignità argomentativa, la tesi secondo la quale l’avvocato avrebbe legittimamente rifiutato la consegna del verbale di mediazione e delle perizie econometriche. Trattasi di atti e documenti di cui l’avogado [MEVIA] era in possesso in ragione del mandato difensivo svolto gli obblighi connessi imponevano all’avogado di mettere a disposizione quanto richiesto. Il rispetto del dovere di corretto espletamento del mandato, e quindi anche di informazione, obbligava la consegna di tutta la documentazione utilizzata per la mediazione. Ivi comprese quindi anche le perizie econometriche che avevano costituito elemento fondamentale per l’azione e facevano parte del fascicolo processuale”. Non era certo compito dell’avogado [MEVIA] far valere il presunto diritto di proprietà intellettuale di [ALFA] Srl la professionista aveva obblighi anche deontologici nei confronti della parte propria assistita i cui diritti ha tenuto, evidentemente, in minor conto di quelli, eventuali, di un terzo. Quanto all’indebita utilizzazione del titolo - riferibile ad entrambi gli incolpati - appare evidente l’intento decettivo anche in capo all’avv. [TIZIO] il quale è stato iscritto all’albo ordinario solo in data [omissis]/2015. L’indicazione del titolo con un’unica v è funzionalmente volto a millantare il diritto che non compete, è volutamente confusorio e lo è ancor più inammissibilmente nei confronti di chi non sia in possesso degli strumenti la conoscenza dell’ordinamento professionale idoneo a decriptare il messaggio e la rilevante differenza fatta da una semplice v. Significativo il fatto – documentale - che entrambi gli incolpati, attuali ricorrenti, esibiscano il titolo di avogado” per esteso nella loro carta intestata utilizzata per la corrispondenza con il C.O.A. e con i colleghi avvocati, avvalendosi altrove di diversa carta intestata dove il titolo è indicato nella sua erronea abbreviazione. L’intento confusorio e decettivo volto a millantare un titolo abilitativo non spettante ed una piena professionalità nei confronti di una utenza” non particolarmente avveduta, è quindi di assoluta evidenza. Non a caso, ed in applicazione di tali principi, l’art. 7 D.L.gs n. 96/2001 prevede che l’avvocato stabilito è tenuto a far uso del titolo professionale di origine indicato per intero e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato”. La commissione dell’illecito è confermata anche dalle locandine reclamizzanti convegni con la partecipazione, in qualità di esperto, dell’abogado [TIZIO] ove questi compare con il titolo di avvocato o di esperto in materia bancaria sicuramente titolo e competenze non erano stato frutto di autonoma iniziativa dell’ente organizzatore e, in ogni caso, incombeva all’interessato impedire che avvenisse un’esposizione di titolo e specializzazione non spettante. Esse quindi costituiscono anche la prova, da un lato, del raggiungimento del risultato che ci si prefiggeva con l’indicazione del titolo abbreviato” e, dall’altro, dell’utilizzo di un titolo non spettante avvocato di Brescia nell’evento [omissis]/2013 quanto all’avv. [TIZIO] . Significativa anche la circostanza docomma n. 5 allegato all’esposto che nel sito di [BETA]. alla delegazione provinciale di Brescia compaia l’indicazione dell’avv. [TIZIO] come delegato. Qui il titolo di avvocato risulta esplicitato con due v alla data del 3/7/2013 quando il suddetto era invece iscritto come avvocato straniero essendo transitato all’albo ordinario solo il successivo [omissis]/2015. La voluta errata indicazione del titolo per il quale l’avv. [TIZIO] è stato condannato ex capo b7 ritenuto fondato si colloca nel contesto di un sistema - organizzato anche attraverso l’uso di strumenti societari per acquisire clientela, vincolandola ad obblighi contrattuali apparentemente a carattere commerciale ma finalizzati a procacciare pratiche legali - in violazione dell’art. 37 attuale C.D., per di più vincolando al procacciatore [ALFA] S.r.l. la parte assistita attraverso l’effetto dissuasivo degli ulteriori oneri imposti alla stessa. Non è peraltro condivisibile la considerazione del COA di Brescia secondo la quale l’avvocato [TIZIO] dovrebbe rispondere della condotta di [ALFA] S.r.l. nella sua qualità di amministratore avendo usato una pattuizione contrattuale vietata all’avvocato. Non vi è la prova che il suddetto fosse l’organizzatore del sistema. La responsabilità dell’avvocato [TIZIO] può essere affermata o perché ha operato quale amministratore di [ALFA] S.r.l., e quindi svolgendo attività incompatibile ex art. 18 L. n. 247/2012, o perché quale dominus del complesso sistema sopra richiamato - che utilizzava consapevolmente pattuizioni contrattuali vietate all’avvocato - dissimulava grazie allo schermo societario un’attività legale anche di consulenza e quindi riservata, per svolgere e far svolgere attività professionale libera da vincoli deontologici. Un tale disegno, che a livello indiziario non apparirebbe inverosimile, non è stato però provato compiutamente nel procedimento onde, in applicazione del principio accusatorio, l’incolpato avv. [TIZIO] deve essere assolto sullo specifico punto. La violazione dell’art. 36 del nuovo C.D. uso di titolo professionale non conseguito è sanzionato con la pena edittale della sospensione da due a dodici mesi, ma la sanzione inflitta all’avv. [TIZIO] deve essere ridotta a quella della censura alla luce della sua avvenuta assoluzione dalle altre responsabilità ascrittegli. P.Q.M. visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 52 e 61 L .n. 247/2012 Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso proposto dall’avogado [MEVIA] e, per l’effetto, conferma la sanzione della sospensione dell’attività professionale per mesi due inflitta dal COA di Brescia in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’avv. [TIZIO], ed a modifica, in parte qua, della decisione del COA di Brescia impugnata, ridetermina la sanzione a carico dello stesso in quella della censura. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.