Riforma dell’ordinamento forense: è applicabile a tutti i praticanti?

In tema di abilitazione del praticante avvocato, l’entrata in vigore della l. n. 247/2012 ha creato perplessità circa l’applicazione della nuova disciplina. Pertanto l’ordine degli Avvocati di Bologna si rivolge al CNF con l’intento di chiarire quale sia la normativa da applicare nei confronti dei praticanti abilitati secondo le disposizioni della precedente regolamentazione.

Sulla questione si è espresso il Consiglio Nazionale Forense attraverso il parere n. 29 del 23 maggio 2018 . Diverse questioni. Di preciso sono tre le questioni che sono state poste all’attenzione del CNF un primo quesito è volto a chiarire se il praticante, abilitato sulla normativa in vigore antecedentemente all’introduzione della l. n. 247/2012, possa proseguire in base alla vecchia normativa oppure se ricada secondo le nuove disposizioni del patrocinio c.d. sostitutivo. Di conseguenza non può che porsi un concomitante dubbio nel caso in cui il praticante debba sottostare alle nuove disposizioni, è necessario che questo debba formulare una specifica richiesta all’Ordine tramite la quale venga dichiarato di optare per il nuovo regime normativo. Infine, l’ultima questione che viene sollevata riguarda la possibilità, o meno, del praticante autorizzato al patrocinio di subire le limitazioni dettate dalla l. n. 247/2012. Tirocini retrodatati. Secondo la commissione interpellata, la risposta da attribuire ai quesiti presentati deve trarsi dall’ 1, comma 2 d.m. n. 70/2016 il quale dispone che il regolamento in questione, più precisamente all’art. 41 della nuova legge professionale, esplica suoi effetti nei confronti dei tirocini che hanno avuto inizio a partire dall’entrata in vigore della stessa disciplina. Differentemente i tirocini in corso, ossia iniziati antecedentemente l’entrata in vigore del nuovo regolamento, sottostanno alla normativa al tempo in vigore. Viene considerata come possibile, la facoltà del praticante abilitato di avvalersi alle modalità alternative dello svolgimento del tirocinio, potendo operare dunque per la ridotta durata - 18 mesi - della pratica. Altresì il regime della c.d. pratica assistita è improduttivo di effetti nei confronti di praticanti iscritti nell’apposito registro in data antecedente al 3 giugno 2016, salvo richiesta di abbreviazione del termine a 18 mesi di tirocinio. Inoltre, i praticanti che possono esercitare l’attività professionale con le limitazioni dettate dall’art. 7 l. n. 479/1999, facoltà riconosciuta a seguito del conseguimento dell’abilitazione, possono sostituire l’avvocato secondo le disposizioni dettate dalla nuova normativa.