I mezzi per provvedere all’esecuzione della decisione disciplinare

L’Ordine degli Avvocati di Pescara pone al CNF un quesito sulla necessità o meno di provvedere all’esecuzione delle sanzioni cosiddette formali a mezzo invio al condannato di una lettera del Presidente del COA che indichi i contenuti di legge delle suddette sanzioni disciplinari.

Questo è il quesito posto al CNF dal COA di Pescara, avente ad oggetto la necessità o meno di provvedere all’esecuzione delle sanzioni cosiddette formali, non solo attraverso annotazione nel fascicolo personale dell’iscritto, ex art. 35, comma 3, reg. CNF n. 2/2014, ma anche attraverso l’invio al condannato di una lettera firmata dal Presidente del COA, in cui si esplicitano la natura e le conseguenze della pena disciplinare non ablativa inflitta dal C.D.D. . Con il parere n. 28 del 23 maggio 2018 , il CNF sottolinea che la notificazione della decisione disciplinare comporta la conoscenza legale del provvedimento amministrativo assunto ed è un presupposto necessario e sufficiente delle sue implicazioni sul piano fattuale e delle sue conseguenze su quello professionale .