La violazione dei termini perentori come lesione del diritto di difesa

La sentenza emessa dall’organo giudicante prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. è nulla, risultando impedito ai difensori l’esercizio del diritto di difesa nella sua completezza.

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27190/18 depositata il 26 ottobre. La vicenda. Nel caso in esame la causa, in seguito ad eventi sismici che avevano riguardato il Comune di Rieti, era stata trattenuta in decisione con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c In particolare, il difensore del ricorrente, iscritto all’albo degli avvocati di Rieti, aveva precedentemente depositato in via telematica una nota con cui si sottolineava che il termine per il deposito della comparsa conclusionale doveva intendersi differito a data successiva, allegando anche copia del tesserino da cui risultava l’iscrizione al predetto albo. La Corte d’Appello aveva pronunciato la sentenza, impugnata poi in Cassazione, prima della scadenza del termine perentorio, quindi in violazione dell’art. 352 c.p.c. così da precludere al ricorrente la facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa. Il diritto di difesa e il rispetto dei termini perentori. A tal proposito, l’art. 49 d.l. n. 189/2016, convertito dalla l. n. 229/2016, al comma 4 prevede che per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti o esercitavano la propria attività lavorativa nei Comuni colpiti dal terremoto, il decorso dei termini perentori comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbai inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo . Sono altresì sospesi nello stesso periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di svolgimento dell’attività difensiva ovvero i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Tale norma si applica, quindi, anche in favore dei difensori che esercitano la loro attività lavorativa in Comuni colpiti dal sisma e la Suprema Corte richiama il principio secondo cui la sentenza emessa dall’organo giudicante prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. è nulla, risultando impedito ai difensori l’esercizio del diritto di difesa nella sua completezza senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è stata già valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa . Pertanto, il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 17 maggio – 26 ottobre 2018, n. 27190 Presidente Amendola – Relatore Scrima Fatti di causa S.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti di A.G. , A.C. , D.A.M. , S.F. e C.A. o A.R. e avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3611/2015, pubblicata il 3 marzo 2017. Con tale decisione la predetta Corte territoriale, pronunciando sugli appelli proposti da A.G. nonché da S.G. e S.F. nei confronti di A.C. , D.A.M. e C.A. , in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello di A.G. e in parziale riforma della sentenza appellata, aveva condannato S.F. , S.G. e C.A. o A.R. , in solido tra loro, al pagamento, in favore di A.G. , della ulteriore somma di Euro 16.648,92, oltre interessi, aveva rigettato l’appello proposto da S.G. e S.F. , confermando, nel resto, la sentenza impugnata e aveva regolato le spese di quel grado tra le parti. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata. 2. Con l’unico motivo, rubricato Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 49, commi 4 e 9-ter, decreto legge 17.10.2016, n. 189/16, convertito con modificazioni nella legge 15.12.2016, n. 229/16 - Violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c - Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. , il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa, concretizzatasi nella specie, a suo avviso, nel mancato rispetto, da parte della Corte di merito, delle norme di cui all’art. 49, commi 4 e 9-ter indicati nella già riportata rubrica, relative alla sospensione dei termini, ivi compresi quelli processuali, dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017, a favore dei soggetti che erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, tra cui Rieti, con la precisazione che ove il decorso dei detti termini avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso era differito alla fine del periodo. In particolare, il ricorrente ha rappresentato che riuniti gli appelli, all’udienza del 25 ottobre 2016 la causa era stata trattenuta in decisione con l’assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., che sarebbero dovuti scadere, il primo, in data 27 dicembre 2016 e, il secondo, in data 16 gennaio 2017 il difensore dell’attuale ricorrente nonché di S.F. , avv. Massimo Leonardi, iscritto all’Albo degli Avvocati di Rieti, aveva depositato telematicamente una nota con cui si evidenziava che il termine per il deposito della comparsa conclusionale doveva intendersi, ai sensi della normativa già indicata, differito al 26 ottobre 2017, aveva allegato anche in copia informatica il tesserino da cui risultava l’iscrizione al predetto Albo ed aveva informato dell’invio di tale nota anche il collega avversario, avv. Stafficci la Corte di appello di Roma aveva comunque pronunciato in data 31 gennaio 2017 la sentenza impugnata in questa sede, pubblicata il 3 marzo 2017 la sentenza era stata emessa in violazione dell’art. 352 cod. proc. civ., in quanto pronunciata prima della scadenza del termine perentorio, ivi previsto, per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche al ricorrente sarebbe stata preclusa la facoltà di esercitare il suo diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., garantito anche attraverso il rispetto delle norme procedurali richiamate artt. 190 e 352 cod. proc. civ. nella sentenza non vi è alcun riferimento alla nota presentata dal difensore dell’attuale ricorrente e già richiamata nel caso di specie si sarebbe verificata un’ulteriore illegittimità, con violazione dell’art. 3 Cost., derivante dalla disparità fra le parti venutasi a concretizzare nel fatto che la Corte di appello, prima della decisione, ha preso visione soltanto della comparsa conclusionale, depositata nel termine originariamente concesso, nonostante la proroga stabilita per legge . 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Si evidenzia che l’art. 49 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nella formulazione applicabile al caso di specie, prevede al comma 4 quanto segue 4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all’allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali e al comma 9-ter prevede, altresì, quanto appresso riportato 9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all’allegato 2. . Inoltre, nell’allegato 2, richiamato nel comma 9-ter appena riportato, è espressamente indicato il Comune di Rieti. 2.3. Dall’intestazione della stessa sentenza impugnata, pubblicata il 3 marzo 2017, risulta che l’avv. Massimo Leonardi era del foro di Rieti, che all’udienza del 25 ottobre 2016 dinanzi alla Corte di appello di Roma la causa è stata posta in decisione ex art. 352 c.p.c con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c di gg. 60 + 20 scaduti il 6.01.2017 . 2.4. Deve ritenersi che la normativa richiamata va applicata anche a favore degli avvocati che esercitano la loro attività lavorativa nei comuni o nei territori colpiti dal sisma, in quanto pur non indicandoli espressamente, la stessa è rivolta chiaramente a consentire anche a questi ultimi di superare le difficoltà derivanti dal terremoto tale interpretazione trova, peraltro, conferma nel riferimento esplicito allo svolgimento di attività difensiva contenuto nel riportato quarto comma arg. anche ex Cass. 22/07/2016, n. 15181, pur se relativa alla disciplina normativa inerente alla sospensione dei termini processuali con riferimento al terremoto di L’Aquila del 5 aprile 2009 . 2.5. Dovendosi ritenere, alla luce delle argomentazioni che precedono, sospesi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sino al 31 maggio 2017, in base alla normativa applicabile al caso di specie, risulta evidente che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 352 cod. proc. civ., ovvero prima che il diritto di difesa si fosse completamente dispiegato. Questa Corte ha infatti affermato il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa Cass. 8/10/2015, n. 20180 Cass. 2/12/2016, n. 24636, v. pure Cass. 20/03/2017, n. 7067 . 2.6. Resta assorbito da quanto precede l’esame di ogni ulteriore questione sollevata dal ricorrente. 3. Il ricorso va, pertanto, accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. 4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.