Computo del requisito temporale per l’iscrizione dei professori universitari all’albo avvocati

L’art. 2, comma 3, lett. b , l. n. 247/2012 consente ai professori universitari di ruolo di iscriversi all’albo avvocati dopo 5 anni di insegnamento di materie giuridiche. Ma in tale termine può essere computato anche il periodo svolto quale ricercatore assunto a tempo indeterminato in materie giuridiche?

Con un quesito rivolto al CNF, il COA di Roma chiede se, ai fini dell’art. 2, comma 3, lett. b , l. n. 247/2012, secondo il quale i professori universitari di ruolo possono iscriversi all’Albo avvocati dopo 5 anni di insegnamento di materie giuridiche, può essere computato anche il periodo svolto come ricercatore assunto a tempo indeterminato nelle suddette materie. Con il parere n. 27 del 23 maggio 2018 , il CNF ribadisce il carattere eccezionale della norma richiamata che risulta dunque insuscettibile di interpretazione estensiva. Il quesito proposto vede dunque una risposta negativa posto che il servizio di insegnamento richiesto dalla disposizione in esame per l’iscrizione dei professori di ruolo all’Albo professionale dev’essere quindi prestato con siffatta qualifica .