Compenso dell’avvocato per prestazioni svolte in materia tributaria: qual è il giudice munito di giurisdizione?

È dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di controversie instauratesi per il recupero del compenso professionale, vantato dall’avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni svolte in materia tributaria, senza riscontrare alcuna connessione tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base, di natura tributaria.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 25938/18 depositata il 16 ottobre. Il caso. Un avvocato, agendo in proprio come legale rappresentante di uno studio legale-tributario-commerciale associato, premesso di aver svolto prestazioni professionali nei confronti di un cliente in occasione di un invito a comparire, dinanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale, emesso dalle Entrate a seguito di un’attività accertativa in materia di redditi da lavoro autonomo sulla base degli studi di settore, chiedeva la condanna del cliente al pagamento del proprio compenso professionale. Il cliente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, dato che il giudizio in cui l’avvocato ha prestato la propria opera si è svolto interamente davanti alle commissioni tributarie. Il difensore ha così proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. L’individuazione dell’organo di giurisdizione. Si tratta di stabilire a quale organo giudicante spetta conoscere la controversia in questione. A tal proposito per le Sezioni Unite civili della Suprema Corte si tratta di giurisdizione del giudice ordinario, poiché il giudizio avente ad oggetto l’adempimento di un obbligo di natura civilistica, derivante da un contratto di prestazione d’opera professionale tra soggetti privati, come nel caso di specie, si distingue dalla controversia di base, di natura tributaria, nella quale sono state svolte le prestazioni professionali, ed eterogeneo rispetto alla materia che il legislatore attribuisce alla giurisdizione tributaria. Dunque, la controversia è rimasta individuata nei medesimi termini sopra indicati, dato che la domanda dell’avvocato volta ad ottenere la liquidazione delle spettanze della sua professione svolta in un giudizio civile, mentre resta esclusa l’attività professionale stragiudiziale civile che non abbia tale natura, svolta nel processo penale, amministrativo o davanti a giudici speciali. Nel caso di specie, non si è difronte a somme liquiate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali, ma ad una lite nata per il recupero del compenso professionale, per prestazioni svolte in materia tributaria. Per queste ragioni, gli Ermellini dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del regolamento.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 9 ottobre – 16 ottobre 2018, n. 25938 Presidente Cappabianca – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. depositato il 24 febbraio 2017 presso il Tribunale di Udine, agendo in proprio e quale legale rappresentante dello Studio legale-tributario-commerciale associato B. & amp A. , l’Avv. B.R.A. - premesso di avere svolto prestazioni professionali nei confronti di Z.E. , riguardanti l’assistenza e la rappresentanza, compresa la redazione di una memoria, in occasione di un invito a comparire emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito dell’attività accertativa in materia di redditi da lavoro autonomo sulla base degli studi di settore, la redazione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Gorizia avverso l’avviso di accertamento e la proposizione dell’appello alla Commissione tributaria regionale di Trieste avverso la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale - ha chiesto la condanna dello Z. al pagamento del proprio compenso professionale, quantificato in Euro 16.976,81, oltre accessori che, costituendosi in giudizio, lo Z. ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario che l’eccezione è stata sollevata sul rilievo che l’art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, prevedendo la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, avrebbe inteso attribuire la competenza giurisdizionale, là dove il processo si sia svolto interamente avanti alle commissioni tributarie, al giudice tributario che, nella pendenza del giudizio a quo, l’Avv. B. , in proprio e nella indicata qualità, ha proposto, con atto notificato il 4 settembre 2017, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, instando per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario che lo Z. non ha svolto attività difensiva in questa sede che il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, richiamando la giurisprudenza che affida a tale giudice la controversia sulle somme dovute a titolo di spese processuali per i procedimenti che si svolgono dinanzi alle commissioni tributarie che in prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che si tratta di stabilire a quale plesso giurisdizionale spetta conoscere la controversia instaurata per recuperare il credito professionale insoddisfatto, vantato dall’avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni stragiudiziali in materia tributaria e per prestazioni di rappresentanza e di difesa tecnica dinanzi alle commissioni tributarie che la giurisdizione è del giudice ordinario che, infatti, il contenzioso volto ad ottenere l’adempimento di un obbligo di natura squisitamente civilistica, nascente da un contratto di prestazione d’opera professionale stipulato tra soggetti privati, è del tutto distinto dalla controversia di base, di natura tributaria, nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte, ed eterogeneo rispetto alla materia, concernente i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, che il legislatore art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 attribuisce alla giurisdizione tributaria che non induce a diversa conclusione il richiamo, fatto dal resistente nel giudizio a quo, all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, individua come competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera che, invero, la menzionata disposizione è qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, tanto più in considerazione del fatto che essa è stata introdotta da un decreto delegato emanato in forza di una legge di delegazione riguardante la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che, d’altra parte, queste Sezioni Unite Cass., Sez. U., 23 febbraio 2018, n. 4485 hanno già chiarito che la controversia oggetto del disposto normativo dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui si riferisce il citato art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è rimasta individuata, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l’attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale e amministrativa o davanti a giudici speciali che neppure appare pertinente, per fondare la giurisdizione del giudice tributario, il riferimento, operato nelle conclusioni scritte del pubblico ministero, alla giurisprudenza di questa Corte che devolve alla giurisdizione delle commissioni tributarie la cognizione della controversia sulle somme liquidate a titolo di spese processuali Cass., Sez. U., 13 luglio 2015, n. 14554 che, infatti, la pronuncia richiamata dall’Ufficio requirente si riferisce a una diversa fattispecie, ossia all’impugnazione in sede giurisdizionale di cartella esattoriale con cui un Comune reclamava il pagamento di spese legali sulla base di sentenza emessa dalla commissione tributaria in un giudizio introdotto dal contribuente ed oramai definito dove il problema dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione è stato risolto, nel senso suindicato, sulla base del rilievo che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con ogni accessorio che diversamente, nella presente controversia, non si è di fronte a somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali, ma ad una lite instaurata per il recupero del compenso professionale, vantato dall’avvocato nei confronti del proprio cliente per prestazioni, giudiziali e non, svolte in materia tributaria, senza che sia dato riscontrare alcuna connessione tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base cfr. Corte cost., sentenza n. 96 del 2008 che è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario che la regolamentazione delle spese va rimessa al giudice del merito. P.Q.M. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del regolamento.