L’offerta di indennità interrompe il termine quinquennale di prescrizione

La notifica dell'atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall'albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi , tanto nel lato attivo che in quello passivo.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 23319/18 depositata il 27 settembre sottolinea che tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell'appellato o mediante il meccanismo di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore. Il caso. Il Tribunale dichiarava prescritto il diritto al risarcimento del danno derivante da illecita occupazione del fondo effettuata dal Comune. La decisione veniva confermata dalla sentenza emanata dalla corte territoriale che non riconosceva alcun valore all’atto successivo allo spirare del termine di prescrizione con cui l’ente comunale aveva proposto di versare un determinato importo a titolo di indennità. La Corte di Cassazione cassava la sentenza e rinviava alla Corte d’Appello in diversa composizione affinché, rilevata la rilevanza del documento con cui il comune riconosceva il debito, accertasse l’interruzione del termine. La Corte d’Appello condannava l’ente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, inoltre, chiariva che il termine di prescrizione era quinquennale, che era stato interrotto dal documento con cui il comune aveva offerto il pagamento di una indennità e che la stessa indennità doveva essere quantificata dal c.t.u. Le parti hanno proposto secondo ricorso per cassazione. Cancellazione del difensore in pendenza del giudizio. I giudici di legittimità hanno accertato che nel corso del giudizio era intervenuta la cancellazione dall’albo dell’Avvocato difensore del comune. La questione è risolta richiamando orientamento delle SS.UU. n. 3702/2017 a tenore del quale la notifica dell'atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall'albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi , tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell'appellato o mediante il meccanismo di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore . La questione rilevante, è rappresentata dalla perdita dello status di avvocato che, ove non sanata con il subentro di un nuovo difensore, determina violazione del principio/diritto del contradditorio. Accolto il ricorso, la questione è rinviata alla corte territoriale in altra composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 6 febbraio – 27 settembre 2018, n. 23319 Presidente Campanile – Relatore Mucci Fatto e diritto Considerato che 1. il Tribunale di Ariano Irpino, adito con citazione notificata il 16 gennaio 1991, rigettava, siccome prescritta, la domanda risarcitoria avanzata da D.P.L.A. per l’illegittima occupazione di un fondo di sua proprietà irreversibilmente trasformato con la realizzazione di un impianto di depurazione e rete fognante, ultimato il 5 febbraio 1981 in carenza di provvedimento di espropriazione 2. interposto gravame dagli eredi D.A.A. , D.P.A. e D.P.M. , la Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 14 gennaio 2000, confermava integralmente la decisione impugnata osservando che la prescrizione dell’azione era maturata al 26 febbraio 1989, dunque prima della citazione introduttiva del giudizio, e che, tra l’altro, non poteva riconoscersi effetto interruttivo alla nota del 16 marzo 1989 con la quale il Comune di Bonito aveva riconosciuto di dover corrispondere le indennità dovute agli attori, trattandosi di atto successivo al compimento del termine di prescrizione in relazione ad un illecito istantaneo con effetti permanenti 3. questa Corte Sez. 1, 6 febbraio 2004, n. 2241 , in accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione degli eredi sub specie di vizio di motivazione , cassava con rinvio alla Corte di appello di Napoli la quale accertata la tempestiva produzione e la rilevanza del documento in questione offerta dell’indennità di espropriazione del 7 gennaio 1986 , ne valuti la portata agli effetti dell’eccepita interruzione della prescrizione alla luce dell’orientamento giurisprudenziale indicato dai ricorrenti secondo cui anche nel caso di occupazione acquisitiva la determinazione, l’offerta e il deposito dell’indennità di espropriazione costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione dell’azione risarcitoria spettante al proprietario del fondo occupato , fornendo al riguardo corretta e adeguata motivazione 4. la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, condannava il Comune di Bonito al pagamento in favore degli eredi D.P. della somma di Euro 15.909,05, oltre accessori e spese dei gradi di giudizio, a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva del fondo di proprietà del dante causa D.P.L.A. . Riteneva, in particolare, la Corte di appello che a il diritto era soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza del quinquennio di occupazione legittima 22 aprile 1984 b il termine prescrizionale era stato interrotto una prima volta dal provvedimento sindacale n. 57 del 7 gennaio 1986 di offerta dell’indennità, ritualmente prodotto in atti, poi dalla nota n. 783 del 16 marzo 1989 ed infine dalla notifica della citazione del 16 gennaio 1991 c il risarcimento doveva quantificarsi sulla base delle risultanze della stima analitica operata dal c.t.u. in relazione alle potenzialità edificatorie dettate dai vigenti strumenti urbanistici 5. avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Bonito affidato a cinque motivi, cui replicano D.A.A. , D.P.A. e D.P.M. , nella qualità, con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico articolato motivo entrambe le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che 6. quanto ai motivi di ricorso principale del Comune 6.1. con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 299, 300 e 301 c.p.c. la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità, non avendo la Corte di appello dichiarato l’interruzione del processo nonostante l’intervenuta cancellazione dall’albo del difensore dell’amministrazione a far data dal 15 dicembre 2009 e senza che altro difensore si fosse costituito per l’amministrazione medesima, con conseguente carenza di attività defensionale in favore di questa 6.2. con il secondo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine agli accertamenti compiuti dalla Corte di appello ai fini della tempestività del deposito della citata nota sindacale del 7 gennaio 1986 6.3. con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. la predetta nota sindacale si riferirebbe non ad un’offerta di risarcimento, ma soltanto all’offerta dell’indennità di esproprio calcolata in relazione alla natura agricola del terreno la Corte di appello avrebbe statuito sulla quantificazione dell’indennità di espropriazione, laddove il D.P. ed i suoi aventi causa avrebbero sempre agito per il risarcimento del danno da illegittima occupazione 6.4. con il quarto motivo si lamenta l’erronea qualificazione del terreno come edificabile, ricadendo invece esso in zona agricola 6.5. con il quinto motivo si deduce l’erroneità del calcolo per la cui correzione il Comune dichiara di aver depositato ricorso per correzione di errore materiale operato dalla Corte di appello ai fini della liquidazione dell’importo risarcitorio 7. quanto all’unico motivo di ricorso incidentale degli eredi D.P. , con esso si deduce omessa motivazione circa la determinazione dell’esatto indice di fabbricabilità fondiaria del terreno ablato, operata con riferimento ad errati parametri, ciò da cui conseguirebbe l’irrisorietà del risarcimento liquidato 8. il primo motivo del ricorso principale è fondato 8.1. non può, in primo luogo, condividersi la censura di inammissibilità del mezzo svolta, peraltro genericamente, dai controricorrenti, emergendo invece con sufficiente chiarezza dallo stesso la questione di diritto sollevata e le connesse norme di cui il ricorrente principale assume la violazione 8.2. ciò premesso, consta dalla sentenza impugnata che il Comune di Bonito è stato difeso nel giudizio di rinvio - iniziato nel 2005 e definito nel 2013 - dall’Avv. Filideo Capozzi deduce il Comune che il detto difensore risulta cancellato dall’albo degli avvocati in pendenza del giudizio, ciò che non è efficacemente contestato da controparte se non sotto il profilo che la circostanza non è stata mai palesata, né comunicata, dall’Albo dei difensori del precedente avvocato del ricorrente Comune p. 9 del controricorso 8.3. ritiene il Collegio di dover dare continuità al principio fissato da ultimo da Sez. U, 13 febbraio 2017, n. 3702 che - nel risolvere un contrasto determinatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità sulla questione se la notifica dell’atto di impugnazione eseguita nei confronti del procuratore domiciliatario volontariamente cancellatosi dall’albo prima della notifica medesima, ma dopo il deposito della sentenza impugnata, sia o non idonea ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata - ha affermato la nullità di detta notificazione giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi, tanto nel lato attivo che in quello passivo , nullità che determina, ove non sanata retroattivamente dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo ex art. 291, comma 1, c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo , riprendendo pertanto a decorrere il termine di impugnazione solo con il relativo suo venir meno o con la sostituzione del difensore si v. anche Sez. U, 21 novembre 1996, n. n. 10284 - con la quale la menzionata Sez. U n. 3702/2017 si pone in sostanziale continuità - secondo cui La cancellazione dall’albo determina la decadenza dall’ufficio di procuratore e di avvocato e, facendo venir meno lo ius postulandi, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali , e Sez. 2, 5 ottobre 2001, n. 12294 8.4. in estrema sintesi, le Sezioni Unite del 2017 hanno posto in rilievo che a il difensore non più iscritto all’albo è impossibilitato all’ulteriore esercizio della professione forense, esercizio ex se illegittimo e sanzionato anche sotto il profilo penale art. 348 c.p. b il difetto di iscrizione importa la perdita dello ius postulandi, come capacità di compiere o ricevere atti processuali c il venir meno dello ius postulandi consegue all’applicazione dell’art. 82, comma 3, c.p.c. secondo cui le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente , mentre risulta quanto meno problematica la riconduzione della cancellazione volontaria dall’albo all’art. 85 c.p.c., norma che va letta unitariamente non già scindendone gli effetti tra quelli che si producono nel lato passivo ed altri che si producono in quello attivo essendo posta a tutela di entrambe le parti processuali d con riferimento al possibile rischio di abusi nella cancellazione volontaria, ove esclusivamente finalizzata a danneggiare l’altra parte che abbia ignorato l’altrui cancellazione dall’albo, non può farsi questione dell’applicazione dell’art. 157, u.c., c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, poiché la parte assistita dall’avvocato cancellatosi dall’albo non ha concorso a dare causa alla nullità, che si realizza in un momento in cui il professionista, a seguito della cancellazione, già non rappresenta più la parte precedentemente assistita e ciò che conta nell’ottica dell’art. 301, comma 1, c.p.c. non è la causa della perdita dello ius postulandi volontaria o non , ma il fatto che si tratti di causa che importi la perdita dello status di avvocato 8.5. orbene, in riferimento a tali principi, nel caso in esame la cancellazione volontaria del difensore del Comune in pendenza di giudizio, poi proseguito senza la nomina di altro difensore, ne ha vulnerato il diritto al contraddittorio, con conseguente nullità degli atti successivi alla cancellazione e della sentenza 9. l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale comporta l’assorbimento degli altri e di quello di cui al ricorso incidentale. 10. In conclusione, va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri e quello dell’incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.