Sanzionabile l’avvocato che invia ai condomini brochure pubblicitarie

L’invio di brochure dirette a pubblicizzare l’attività professionale dell’avvocato è sanzionato sul piano disciplianre laddove effettuato in modo tale da ledere il decoro e la dignità della professione attraverso condotte che violano il divieto di accaparramento della clientela.

Così il Consiglio Nazionale Forense con sentenza numero 203/17, depositata l’1 dicembre. Il caso. In seguito all’invio, ad un numero indistinto di condòmini, di una brochure pubblicitaria contenete l’offerta di prestazioni legali, senza l’indicazione del nominativo dei professionisti, il COA di Monza apriva un procedimento disciplinare a carico degli avvocati appartenenti allo studio che aveva posto in essere tale attività. Il Consiglio, preso atto dell’invio delle brochure presso il domicilio dei condòmini, rilevava la violazione degli articolo 5, 17 e 19 c.d.f., e comminava ai legali la sanzione della sospensioni per 2 mesi dall’esercizio della professione forense. Avverso la sospensione comminata dal COA uno dei legali sanzionati ricorre innanzi al Consiglio Nazionale Forense, denunciando la non configurabilità di condotte volte all’accaparramento di clienti, nonché l’inapplicabilità, ratione temporis, sia della disciplina relativa all’obbligo di indicazione dei nominativi dei professionisti sia dell’impianto sanzionatorio. L’accaparramento di clientela. Il Consiglio Nazionale Forense rileva, in considerazione dei fatti, che la condotta posta in essere dai legali attraverso l’invio di brochure presso più di cento unità immobiliari, deve ritenersi «offerta diretta al domicilio dei destinatari di prestazioni professionali», offerta che è incompatibile con le disposizioni del codice deontologico, poiché in contrasto con il divieto di accaparramento di clientela alla luce del nuovo articolo 37 c.d.f. articolo 19 c.d.f. previgente . L’indicazione dei nominativi. Per quanto attiene alla questione relativa all’inapplicabilità della disciplina che prevede l’obbligo di indicazione dei nominativi dei professionisti che compongono lo studio legale ex articolo 35 c.d.f., il Consiglio ritiene inapplicabile tale obbligo, previsto dal codice deontologico previgente, in considerazione dello ius superveniens più favorevole agli incolpati. Pertanto, la violazione sussiste solamente per la «mancata indicazione dell’Ordine di appartenenza». Le sanzioni. Infine, il Consiglio accoglie la doglianza dei ricorrenti circa l’attenuazione della misura afflittiva, non ricorrendo un’ipotesi di particolare gravità. A tal riguardo, il Consiglio «reputa che il motivo debba essere accolto, ed anzi trattandosi di fattispecie limitata ad un solo episodio e circoscritta in un contesto condominiale possa ritenersi di lieve entità e quindi meritevole di essere sanzionata in modo attenuato con l’avvertimento». Il Consiglio Nazionale Forense dunque accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto applica al ricorrente la sanzione dell’avvertimento.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 23 febbraio – 1 dicembre 2017, numero 203 Presidente Mascherin – Relatore Capria In fatto Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza nell’anno 2012, in ragione dell’attività di monitoraggio delle attività legate agli studi legali, aveva modo di accertare che, in data prossima al 10.07.2012, gli avvocati [ricorrente] e [mevia] avevano - inviato e comunque recapitato ad un numero indistinto di soggetti tra i quali i condomini del condominio di via [omissis] in Monza, una comunicazione - composta da una lettera di accompagnamento e da una brochure pubblicitaria del loro studio e delle attività da essi svolte - con la quale venivano offerte prestazioni professionali - diffuso ed utilizzato la brochure allegata alla lettera di accompagnamento senza indicare quanto previsto dall’articolo 17 bis Modalità dell’informazione del Codice deontologico forense e cioè i nominativi dei professionisti che compongono lo studio, l’Ordine di appartenenza di ciascun avvocato facente parte dello studio, gli indirizzi delle sedi secondarie. Ciò appurato il COA, con comunicazione inviata il 18.07.2012 a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica dello studio, chiedeva chiarimenti agli avvocati [ricorrente] e [mevia]. Vi provvedeva l’avvocato [ricorrente] che, con nota del 05.09.2012, rappresentava che l’unica comunicazione che era stata inviata era quella ai condomini del Condominio di via [omissis] in Monza e che nella missiva non era contenuta alcuna offerta di prestazioni professionali inoltre deduceva che i contenuti di cui alla brochure erano rispondenti a quelli normati. Ritenuta priva di pregio la difesa spiegata dall’avvocato [ricorrente] il COA, con missiva del 18.01.2013 comunicava l’apertura del procedimento disciplinare a carico degli avvocati [ricorrente] e [mevia] e formulava a carico di entrambi la seguente incolpazione “ a violazione del disposto degli articolo 5, 17 e 19 del CDF per avere inviato e comunque recapitato ad un numero indistinto di soggetti – privati cittadini, studi professionali, società ed imprenditori – e, quantomeno a tutti i condomini del condominio di via [omissis] in [omissis], al loro domicilio e nei luoghi di lavoro, in data 10.07.2012 e 2 successive, comunicazione, composta da una lettera di accompagnamento di una brochure pubblicitaria del loro studio, con lo specifico riferimento allo svolgimento dell’attività legale della stessa menzionata, con la quale venivano da loro offerte prestazioni professionali. In Monza in periodo prossimo al 10.07.2012. b violazione del disposto dell’articolo 17 bis CDF per aver diffuso ed utilizzato la brochure di cui al capo a , contenente informazioni sulla loro attività professionale, senza indicare quanto specificamente previsto dalla norma invocata ed in particolare i nominativi dei professionisti che compongono lo studio reclamizzato, l’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti dello stesso studio, gli indirizzi delle sedi secondarie menzionate solo genericamente con il toponimo. In Monza a far tempo da data prossima ed antecedente il 10.07.2012.” Alla prima adunanza dibattimentale disciplinare gli incolpati eccepivano, peraltro come già fatto nelle memorie depositate in lor difesa in data 05.09.2012 presentata solo dall’avvocato [ricorrente] , 08.02.2013 ed infine il 17.03.2014, il mancato rispetto del termine a comparire si sensi dell’articolo 59 Procedimento disciplinare e dell’articolo 65 Disposizioni transitorie della legge professionale nonché la impossibilità di spiegare istanze difensive nella fase preliminare alla formulazione del capo di incolpazione per non essere loro stato consentito di prendere visione ed estrarre copia dell’atto che aveva dato impulso al procedimento disciplinare. Il COA, sentite le eccezioni, provvedeva a rigettarle per i seguenti motivi - il termine a comparire di cui agli articolo 59 e 65 della legge 247 del 2012 risultavano, come da atti acquisiti al fascicolo dibattimentale disciplinare, correttamente osservati - la notizia “criminis” era stata aperta di ufficio e non, come erroneamente sostenuto dagli incolpati in ragione di un esposto, motivo per cui di alcun atto presupposto essi avrebbero dovuto ricevere notizia, prender visione ed estrarre copia essendo stato il procedimento aperto di ufficio - la comunicazione della pendenza del procedimento disciplinare era stata comunicata ad entrambi gli avvocati a mezzo pec e all’indirizzo di posta elettronica dello studio ove essi esercitavano stabilmente l’attività professionale. Disposta, dunque, la prosecuzione della celebrazione del procedimento venivano escussi i testi Spadari e Soglio e chiusa la istruttoria dibattimentale il COA, ritenute provate - sia documentalmente che per le prove dichiarative assunte - le condotte contestate, applicava nei confronti di entrambi gli incolpati la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi due. Il COA dava per accertata la riferibilità dell’iniziativa agli incolpati considerato che l’avvocato [ricorrente] nell’imminenza della contestazione con memoria del 05.09.2012 non ne aveva disconosciuto la paternità, al contrario ne aveva ridimensionato la rilevanza anche deontologica soffermandosi su dati e circostanze che potevano essere conosciute solo da chi avesse dato impulso all’iniziativa seppur, poi, con memoria del marzo 2014 forniva versione diversa sostenendo la estraneità all’iniziativa e depositava una denuncia nei confronti di ignoti. A giudizio di colpevolezza disciplinare il COA perveniva in ragione del fatto che i precetti relativi alla pubblicità anche per come interpretati alla luce del decreto cd. Bersani non esimono l’avvocato dal rispetto dei canoni di decoro e dignità della professione oltreché alla trasparenza e alla veridicità dell’informazione violando i quali il professionista si rende responsabile delle violazioni di cui all’articolo 17 bis e dell’articolo 19 del Codice deontologico forense. Considerato quanto precede il COA di Monza comminava all’incolpato la sanzione della sospensione per mesi due dell’esercizio dell’attività professionale. L’avvocato [ricorrente] ha proposto per il tramite di difensore appositamente nominato avvocato [omissis] del Foro di Bergamo tempestiva impugnazione avverso la decisione della quale era destinatario emessa dal COA di Monza in data 26.03.2014, depositata in data 09.12.2014 e notificata in data 19.12.2014 chiedendo che il CNF, in accoglimento del ricorso - in via principale 1. annulli la decisione gravata, per difetto di correlazione con l’addebito contestato, nella parte in cui è stata ritenuta integrata la violazione dell’articolo 17 del previgente Codice deontologico forense 2. assolva l’incolpato dalla violazione dell’articolo 19 del previgente codice deontologico forense, contestata al capo a , perché il fatto non sussiste 3. applichi, per la residuale ipotesi di violazione contestata al capo b dell’incolpazione, la sanzione dell’avvertimento - in via subordinata, applichi la sanzione disciplinare della censura. A sostegno del ricorso vengono svolti i seguenti motivi 1. con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce che la violazione deontologica contestata al capo a della incolpazione “non è congruente con la descrizione del fatto costituente l’addebito disciplinare contestato” pagina 3 . Nello specifico, a parere del ricorrente la condotta rimproverata non rileva ai fini degli elementi costitutivi della previsione di cui all’articolo 17 CDF bensì, dalla lettura sistematica del capo di incolpazione, di quelli costitutivi il divieto di accaparramento di clientela di cui all’articolo 19 CDF. Da ciò il difetto di correlazione tra la parte motiva della decisione e la disposizione deontologica contestata 2. con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene la insussistenza della violazione del divieto di accaparramento della clientela in quanto, pur volendo ritenere la paternità dell’iniziativa all’incolpato, nondimeno non può rilevarsi che non si versi in ipotesi di offerta di prestazione professionale dovendosi al contrario ammettere, al più, che trattasi di mera pubblicità informativa. Difatti l’offerta di prestazione professionale richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione delle caratteristiche della propria attività professionale come accaduto nel caso specifico 3. con il terzo motivo di gravame, il ricorrente sostiene che l’articolo 35 del codice deontologico forense attualmente vigente non prevede, come al contrario faceva l’articolo 17 bis vigente al momento dei fatti contestati, tra le modalità dell’informazione quella relativa alla indicazione dei nominativi dei professionisti che compongono lo studio reclamizzato nonché agli indirizzi delle sedi secondarie menzionate solo genericamente con il toponimo. L’articolo 35, difatti, prevede solo che nella pubblicità informativa venga indicato l’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti dello stesso studio. A parere del ricorrente, si tratta di ius superveniens, e dunque “trattandosi di disposizioni più favorevoli all’incolpato, deve trovare applicazione nel presente procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 65 della legge 31.12.2012, numero 247”. Dunque, a tutto voler concedere, sostiene il ricorrente e comunque ritenendo integrata la violazione dell’articolo 35 nella parte in cui prevede che nella pubblicità informativa sia indicato l’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti dello stesso studio, il Consiglio dovrebbe applicare la sanzione meno afflittiva dell’avvertimento 4. con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che ove il Consiglio dovesse reputare sussistenti le violazioni per come addebitate dal COA di Monza, dovrebbe sussumerle nell’ambito delle previsioni deontologiche oggi vigenti di cui all’articolo 35 Dovere di corretta informazione e 37 Divieto di accaparramento di clientela e più favorevoli all’incolpato in quanto stabiliscono quale sanzione edittale base quella della censura di certo meno gravosa e meno afflittiva della sospensione dall’esercizio della professione forense. Tali disposizioni sopravvenute trovano applicazione, a parere del ricorrente, in quanto più favorevoli per l’incolpato ed in quanto il procedimento disciplinare a suo carico era ancora pendente al momento della entrata in vigore. Infine viene sostenuto che non può ritenersi applicabile al caso di specie la ipotesi di cui all’articolo 22, comma 2, del vigente CDF che prevede alla lettera b che “nei casi più gravi” la sanzione tipica della censura possa essere aumentata sino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superiore ad un anno. All’udienza del 23/2/2017 dopo la rituale discussione il ricorso è stato assegnato a sentenza. In diritto I motivi a sostegno del ricorso dell’avv.to [ricorrente] risultano solo parzialmente fondati e deve essere confermata la responsabilità disciplinare con riformulazione della sanzione per le ragioni e nei termini che di seguito saranno illustrati. Esaminiamo i motivi nell’ordine in cui sono stati proposti nel ricorso. Con il primo motivo il ricorrente prende di mira l’articolo 17 del CDF per affermare che la incolpazione “non è congruente con la descrizione del fatto costituente l’addebito disciplinare contestato” ed assume che nel caso che interessa non ricorrono gli elementi costitutivi della previsione dell’articolo 17 citato. Ad avviso di questo Consiglio non si pone un problema di nullità della decisione per difetto di chiarezza e specificità della incolpazione, così come articolata nell’addebito, essendo nota sul punto la giurisprudenza secondo cui in tema di procedimento disciplinare quello che è necessario e sufficiente al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è una chiara contestazione dei fatti addebitati resta invece irrilevante la configurazione giuridica dei fatti contestati. Cfr.Cass.Sez.Unite numero 13723/2016. CNF – 24.9.2015 numero 142 . Or nella specie nessuna incertezza sussiste sui fatti contestati nel capo a della rubrica essendo evidente che l’addebito è chiaro e circostanziato già ad una prima e immediata lettura. La censura del ricorrente può comunque trovare ingresso nella misura in cui reputa che la missiva con l’allegata brochure non viene meno al rispetto dei canoni all’articolo 17 CD previgente, in quanto l’informazione fornita non deborda in forma di pubblicità ingannevole, comparativa, denigratoria equivoca e comunque lesiva della dignità e decoro della professione. In definitiva gli elementi costitutivi dell’articolo 17 CD, rivisitato e reso più schematico nel nuovo codice deontologico, non risultano nel caso concreto in esame violati e quindi si può assolvere l’incolpato dalla ascritta violazione dell’articolo 17 citato. Analoga conclusione non può invece assumersi con riferimento dell’articolo 19 CD previgente ora articolo 37 che costituisce l’oggetto del secondo motivo di gravame. Dalla approfondita indagine probatoria svolta dal COA di Monza risulta pacifico che l’avv.to [ricorrente] ha distribuito dei plichi contenenti lettere e brochure nel complesso condominiale di Via [omissis] composto da circa cento unità. La lettera costituente un tutt’uno con la brochure conteneva una precisa indicazione di “ restare a disposizione per qualunque necessità” e quindi faceva offerta diretta al domicilio dei destinatari di prestazioni professionali. L’articolo 19 canone III del CD previgente, ora transitato con la medesima formulazione nel 4° co dell’art 37 del nuovo e vigente CD vieta in modo ben determinato tale comportamento e deve quindi ritenersi, sulla base di una giurisprudenza consolidata, che nel caso in esame risulti violato il divieto di accaparramento di clientela, di cui si è reso responsabile l’avvocato [ricorrente]. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente coglie nel segno quando afferma che l’articolo 35 del nuovo codice deontologico, al contrario di quanto prevedeva l’articolo 17 bis vigente, al momento dei fatti contestati, non prescrive più tra le modalità dell’informazione quelle relative alla indicazione dei nominativi dei professionisti che compongono lo studio reclamizzato e agli indirizzi delle sedi secondarie, ma limita l’obbligo alla indicazione dell’Ordine presso cui è iscritto ciascuno dei componenti dello studio. Si tratta dunque di “ius superveniens” più favorevole all’incolpato che trova applicazione nel presente procedimento ex articolo 65 co 5 L. 247/2012. La violazione in definitiva permane, limitatamente alla mancata indicazione dell’Ordine di appartenenza, ma può aderirsi alla tesi del ricorrente secondo cui il fatto non è di rilevante gravità. Con il quarto ed ultimo motivo l’avvocato [ricorrente] critica la decisione del COA di Monza in punto di applicazione della sanzione ed assume che la pena edittale per le violazioni degli articolo 35 e 37 N CD è in entrambi i casi la censura, e quindi invoca l’attenuazione della misura afflittiva, non ricorrendo certamente nel caso contestato un’ipotesi di particolare gravità. Reputa questo Consiglio che il motivo debba essere accolto, ed anzi trattandosi di fattispecie limitata ad un solo episodio e circoscritta in un contesto condominiale possa ritenersi di lieve entità e quindi meritevole di essere sanzionata in modo attenuato con l’avvertimento. P.Q.M. Visti gli articolo li 40 e 54 RDL 27.11.1933 numero 1578 e articolo 59 RD 37/34 Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto applica all’avv.to [ricorrente] la sanzione dell’avvertimento. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.