



compenso avvocati | 28 Luglio 2017
Liquidazione onorari avvocati: si applica la tariffa vigente alla conclusione dell’attività
di Gianluca Tarantino - Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell'economia
In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 18680/17; depositata il 27 luglio)








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