Opposizione a decreto ingiuntivo su prestazioni professionali: l’onere della prova è a carico dell’avvocato

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista non ha valore probatorio nel giudizio di opposizione, in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19800/16 depositata il 4 ottobre. Il caso. Vedendosi ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di compenso per prestazioni di assistenza professionale da parte di un avvocato, l’assistito di questi proponeva opposizione sostenendo di aver già versato la somma di denaro pattuita con lo stesso, ma, respingendo il Tribunale l’opposizione e confermando il decreto opposto, si rivolgeva alla Corte d’appello, che accoglieva l’impugnazione. La Corte territoriale osservava infatti che l’opponente con l’atto di citazione in opposizione aveva non solo eccepito l’avvenuto pagamento di quanto di spettanza del proprio difensore, ma altresì contestato che costui avesse effettivamente svolto le attività richiamate in parcella, negando alcun valore probatorio a quest’ultimo e che l’avvocato avrebbe pertanto dovuto provare specificamente e dettagliatamente l’attività svolta. Ricorre dunque l’avvocato per cassazione con un unico motivo con cui denuncia la violazione da parte della Corte d’appello del principio consolidato secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali il creditore è dispensato dalla prova dei fatti allegati a sostegno della domanda ove questi non siano contestati dal debitore. L’onere della prova. La S.C. rileva però l’infondatezza del motivo. Infatti, la Corte territoriale ha rilevato, riportando alcuni stralci dell’atto di citazione, che nella specie l’opponente aveva contestato anche l’esecuzione delle prestazioni. Ha inoltre operato un richiamo al consolidato orientamento della Cassazione secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista non ha valore probatorio nel giudizio di opposizione, in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell’opponente in ordine all’effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente e alla rispondenza ad essa delle somme richieste . Infine, per determinare tale onere probatorio a carico del professionista non è necessario che la contestazione mossa dall’opponente sia dotata di carattere specifico, essendo bastevole anche una contestazione di carattere generico Cass. n. 3463/10 .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 settembre – 4 ottobre 2016, n. 19800 Presidente Bucciante – Relatore Giusti Fatti di causa 1. - Su conforme richiesta dell’avv. M.G. il Tribunale di Cosenza ingiunse ad P.A. il pagamento dell’importo di Euro 20.284,22 oltre accessori, a titolo di compenso per le prestazioni di assistenza professionale indicate dalla parcella opinata dal competente Consiglio dell’ordine. Il P. propose opposizione, con atto di citazione notificato il 17 maggio 2002, sostenendo di aver già versato al M. l’importo di lire 64.000.000, pattuito con lo stesso, e spiegò riconvenzionale per ottenere la restituzione dell’importo di Euro 14.318,38, pari alla differenza in eccesso fra il compenso versato e quello ritenuto congruo in sede di opinamento, in quanto oggetto di pagamento indebito. Si costituì il M. affermando che i pagamenti citati dall’opponente si riferivano a diverse prestazioni salvo che per lire 12.000.000, correttamente imputati ad anticipazione e portati in parcella in detrazione. Con sentenza del 20 aprile 2006 il Tribunale di Cosenza respinse l’opposizione e la domanda riconvenzionale, confermando il decreto opposto. 2. - P.A. ha appellato la sentenza chiedendone l’integrale riforma, senza riproporre la propria domanda riconvenzionale il M. si è costituito e ha chiesto il rigetto del gravame. 2.1. - La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza in data 3 agosto 2012, ha accolto l’impugnazione revocando il decreto ingiuntivo. Ha osservato al riguardo la Corte territoriale che il P. con l’atto di citazione in opposizione aveva non solo eccepito l’avvenuto pagamento di quanto di spettanza del proprio difensore, ma altresì contestato che costui avesse effettivamente svolto le attività richiamate in parcella, negando alcun valore probatorio a quest’ultimo documento, e che il M. avrebbe pertanto dovuto provare specificamente e dettagliatamente l’attività svolta. Ha rilevato quindi la Corte distrettuale che la documentazione offerta da quest’ultimo non era utilizzabile, perché prodotta dopo la scadenza dei termini fissati dall’art. 184 cod. proc. civ. vigente ratione temporis e che, per il resto, la prova orale espletata era del tutto ininfluente, riferendosi all’attività difensiva pregressa che l’opposto aveva invocato a giustificazione dei pagamenti addotti dall’opponente conseguentemente, ha ritenuto assolutamente non provato il credito oggetto di ingiunzione. 3. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M. , con atto notificato il 15 marzo 2013, sulla base di un unico motivo. L’intimato non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115, 116, 167 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., assumendo che la Corte d’appello avrebbe violato il consolidato principio secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali il creditore è dispensato dalla prova dei fatti allegati a sostegno della domanda ove questi non siano contestati dal debitore. Rileva che nella specie il P. non aveva contestato l’effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite in suo favore, limitandosi a sostenere di aver già estinto la relativa obbligazione di pagamento, tanto da proporre domanda riconvenzionale per la restituzione della differenza fra quanto versato e l’importo liquidato in parcella, con atteggiamento di chiaro significato ricognitivo. 1.1. - Il motivo è infondato. La Corte d’appello - attenendosi al medesimo principio richiamato dal ricorrente - ha rilevato, riportando alcuni stralci dell’atto di citazione, che nella specie l’opponente aveva contestato anche l’esecuzione delle prestazioni. Di più, e con riguardo al tenore delle contestazioni, ha operato - secondo la disciplina ratione temporis applicabile, anteriore alla sostituzione dell’art. 115 cod. proc. civ. operata dalla legge n. 69 del 2009 - un condivisibile richiamo al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell’opponente in ordine all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste. Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall’opponente, non è necessario che quest’ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico cfr. Cass., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556 Cass., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3463 . 2. - Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede. 3. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-guater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.