Giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati: vige il principio del favor rei nei procedimenti pendenti

Nell’ambito dei procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati si applica la legge più favorevole all’incolpato, avendo la l. n. 247/16 recepito il criterio del favor rei .

Con sentenza n. 9147/16, depositata in cancelleria il 6 maggio, la Corte di Cassazione a sezioni Unite Civili valuta il caso nel modo che segue. Il caso. Il Consiglio Nazionale Forense, confermando la decisione del COA di Alessandria, rigettava il ricorso dell’interessato al quale era stata inflitta la sanzione della cancellazione dall’Albo degli avvocati in relazione alla ritenuta responsabilità per vari illeciti disciplinari, in particolare per l’appropriazione di somme versate da una compagnia di assicurazione a suoi clienti, previa falsificazione di scritture, in ordine ai quali era stata accertata la sua responsabilità penale, con sentenza passata in giudicato. Alla base della decisione, il Consiglio Nazionale Forense poneva il fatto che le modificazioni introdotte dalla l. n. 247/2012, ed in particolare l’abrogazione della sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo, non potevano trovare applicazione nei giudizi disciplinari pendenti, sul presupposto dell’inoperatività, nei giudizi medesimi, del principio del favor rei . Avverso la sentenza l’interessato propone ricorso in ragione di due motivi. Con il primo, deducendo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostiene che il CNF, mal valutando l’atto di impugnazione, ha ritenuto non specifica la censura relativa alla mancata applicazione del principio del favor rei . Con il secondo invece, denuncia che il CNF abbia erroneamente escluso l’applicazione della legge più favorevole nell’ambito dei procedimenti disciplinari. Tempus regit actum. La Corte, a Sezioni Unite Civili, statuisce che il ricorso è fondato. In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, infatti, le norme del codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2004, si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, l. n. 247/2012, recepito il principio del favor rei , in luogo del criterio del tempus regit actum , secondo il quale l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio. Sulla base del suddetto principio di diritto, il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con corrispondente rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 8 marzo – 6 maggio, numero 9147 Presidente Canzio – Relatore Napoletano Il Consiglio Nazionale Forense, confermando la decisione del COA di Alessandria, rigettava il ricorso dell'avv.to R.C. al quale era stata inflitta la sanzione della cancellazione dall'albo in relazione alla ritenuta responsabilità per vari illeciti disciplinari appropriazione di somme versate da una compagnia di assicurazione a suoi clienti previa falsificazione di scritture in ordine ai quali era stata accertata la sua responsabilità penale con sentenza passata in giudicato. A base del decisum il CNF poneva il rilievo secondo il quale le modificazioni introdotte dalla legge numero 247 del 2012, ed in particolare l'abrogazione della sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo, non potevano trovare applicazione nei giudizi disciplinari pendenti e tanto sul presupposto dell'inoperatività nei menzionati giudizi del principio del favor rei. Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso in ragione di due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Disposta con ordinanza numero 21830 del 2015 da questa Corte la sospensione della sanzione disciplinare il ricorso viene discusso all'odierna udienza pubblica. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostiene che il CNF mal valutando l'atto d'impugnazione ha ritenuta non specifica la censura relativa alla mancata applicazione del principio del favor rei. Con il secondo motivo il C., denunciando violazione della legge numero 247 del 2012, allega che il CNF ha erroneamente escluso l'applicazione della legge più favorevole nell'ambito dei procedimenti disciplinari. Il ricorso è fondato nel senso di seguito indicato. Queste Sezioni unite hanno affermato che, in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, numero 247, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum S.U numero 3023/2015 . Alla stregua del richiamato principio di diritto, che si condivide, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con corrispondente rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 qoater, del DPR numero 115 del 2002 introdotto dall'art_1, comma 17, della L. numero 228 del 2012 si dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR numero 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. numero 228 del 2012 si dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.