Il Tar nega la sospensiva sul regolamento elettivo, ma obbliga il voto limitato a 2/3

A poche settimane dalle operazioni elettorali dei Consigli dell’ordine forense, come abbiamo già avuto modo di approfondire, il regolamento del Ministero della Giustizia che ne detta la disciplina, è al centro di accese polemiche. Da ultimo si ricorda l’impugnativa, proposta da ANF – Associazione Nazionale Forense, per l’annullamento in parte qua del regolamento del Ministro della Giustizia con riguardo alle modalità ivi previste agli artt. 7 e 9 di candidatura ed elezione dei componenti dei COA. Il Tar del Lazio si è pronunciato negando la sospensiva su tale regolamento, ma sottolineando l’obbligo di rispettare la regola di voto per soli 2/3 dei consiglieri.

Obbligo di osservare il principio del voto limitato a 2/3. Nel decreto n. 6542/14 il Tar del Lazio sottolinea, infatti, l’obbligo di osservanza da parte degli organi competenti del disposto di cui all’art. 28, comma 3, della l. n. 247/12., il quale prevede che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. . É prevista per mercoledì 14 gennaio 2015 la discussione in sede collegiale della domanda cautelare in camera di consiglio. Il Tar del Lazio con tale decisione ha confermato le indicazione espresse nel parere di rito delle commissioni giustizia di camera e senato, le quali avevano invitato ad adeguare il testo del regolamento alla previsione dell’art. 28, comma 3 della legge forense e a prevedere modalità di votazione che garantiscano le minoranze. La chiamata in causa del Ministero. Il segretario dell’ANF, Ester Perifano, in chiusura alle dichiarazioni espresse a seguito della pronuncia del Tar del Lazio, così rilancia è urgente, a questo punto, un intervento del Ministro Orlando che rimedi all’infelice formulazione del regolamento, rendendolo rispettoso del principio riconosciuto e confermato dal Tar. Diversamente, si rischia il caos. Chiediamo che il Ministro Orlando, in regime di autotutela, provveda rapidamente ad una correzione delle norme errate, in modo da restituire forza e dignità alle voci dissonanti, e soprattutto garantire adeguata tutela della democrazia. Niente sospensiva della delibera dell’autorità anticorruzione. Altro decreto è stato pronunciato dal Tar del Lazio, il n. 6506/14, con il quale viene negata la sospensiva della delibera adottata dall’autorità anticorruzione per l’applicazione della riforma Severino a Ordini e Collegi. Pertanto, da gennaio, come previsto, verrà applicata la legge sulla trasparenza agli incarichi degli avvocati e degli altri professionisti. Per la trattazione collegiale sul tema, la camera di consiglio è stata fissata sempre per il 14 gennaio 2015.

Tar Lazio, sez. I, decreto 18 dicembre 2014, n. 6542 Presidente Tosi Visti il ricorso e i relativi allegati Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. Ritenuto di rigettare la succitata istanza, in quanto non si ravvisano i presupposti di cui all’art. 56 c.p.a. sussistendo l’obbligo di osservanza da parte degli Organi competenti del disposto di cui all’art. 28, co. 3, della Legge n. 247/12 P.Q.M. Rigetta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente e fissa, sin da ora, la discussione in sede collegiale della domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2015. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2014.

Tar Lazio, sez. III, decreto 17 dicembre 2014, n. 6506 Presidente Corsaro per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delibera n. 145/14 determinazione dellea autorità sulla applicazione della l. n. 190/12 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali Visti il ricorso e i relativi allegati Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. Ritenuto che non sussistono i presupposti estrema gravità ed urgenza per concedere l’invocata misura cautelare monocratica P.Q.M . Respinge l’istanza indicata in premessa e fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 14 gennaio 2015 Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2014.