Quale criterio per la parcella nel caso di pluralità di parti assistite?

Nel caso un avvocato difenda più soggetti aventi evidentemente la medesima posizione giuridica, un gruppo di dipendenti per essere precisi viene posta all’attenzione della Cassazione la questione se sia corretto da parte dell’avvocato assumere come valore della controversia la somma delle quote ottenute o richieste da tutto il gruppo e poi dividere per il numero dei partecipanti, ovvero debba essere chiesta per ognuno una parcella predisposta con riferimento al valore individuale della causa.

La questione viene sottoposta all’attenzione della Seconda Sezione, che la decide con la sentenza n. 9073/14, depositata il 18 aprile 2014. Il caso. Il decreto ingiuntivo emesso a favore di un avvocato viene opposto davanti al giudice di pace. Nella conseguente sentenza di primo grado, premessa la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il giudice di pace condannava l’opponente a pagare all’avvocato la parcella con svariati tagli, ritenendo applicabile lo scaglione tariffario delle cause di valore indeterminabile anziché quello da lire 1.000.000.000 a lire 3.000.000.000 evidentemente i fatti risalgono al periodo precedente l’entrata in vigore dell’euro , ritenendo di escludere la voce opera prestata per conciliazione” e ritenendo di escludere i diritti procuratori per il giudizio innanzi al Consiglio di Stato seguito dall’avvocato. La sentenza veniva impugnata di fronte al tribunale quale giudice dell’appello, il quale rigettava l’appello. L’avvocato proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in 8 motivi. Solo 2 di questi vengono accolti dalla Seconda Sezione. Il primo è quello relativo alla mancata considerazione dell’attività svolta davanti al Consiglio di Stato, attività definita dalla stessa Cassazione come incontestata” e che pertanto il giudice del rinvio dovrà considerare a tal proposito viene da chiedersi come un’attività incontestata” possa essere stata non considerata dai giudici di primo e secondo grado . Parcella calcolata sul totale dei compensi riconosciuti al gruppo di dipendenti assistito. Il secondo è quello relativo alla liquidazione della parcella l’avvocato aveva infatti calcolato la parcella con riguardo al totale dei compensi riconosciuti al gruppo di dipendenti assistito, applicando le maggiorazioni previste dal d.m. 392/1990 che, va detto, sono le medesime previste anche dal vigente d.m. n. 55/2014, all’articolo 4, comma 2, ovvero Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi 10, fino a un massimo di 20 , e dividendo poi il risultato per il numero degli assistiti. Ebbene, per i giudici della Seconda Sezione tale modalità di calcolo è da ritenersi corretta e conforme alla normativa . Per quanto detto, tale valutazione di legittimità deve ritenersi valida anche per la redazione di una parcella che dovesse essere effettuata nell’attualità. Una particolarità presente nella sentenza in commento è data dal fatto che, a seguito del decesso del Presidente di udienza che ha evidentemente reso impossibile la sottoscrizione da parte dello stesso della sentenza, la decisione sia stata sottoscritta, come prevede l’art. 132 ultimo comma c.p.c., dall’estensore e dal componente più anziano del Collegio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 dicembre 2013 – 18 aprile 2014, numero 9073 Presidente Goldoni – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato L.F. conveniva in giudico dinanzi al giudice di pace di Napoli l'avv. D.A. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 518/02, emesso dal predetto giudice di pace il 23-1-2002, avente ad oggetto il pagamento di competente professionali per l'importo complessivo di Euro 2.399,59 -, relative ad un procedimento collettivo promosso con l'assistenza dell'avv. D. da vari dipendenti — fra i quali il Dott. L. - contro la gestione liquidatoria della ex USL della Campania, dinanzi al giudice amministrativo. L'opponente deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per una serie di motivi e, in particolare, per l'esistenza di un accordo tra le parti in ordine alle competenze professionali da corrispondere, per il mancato scomputo di un acconto di lire 150.000, per l'esorbitanza degli onorari richiesti, erroneamente parametrati allo scaglione tariffario da lire 1.000.000.000 a lire 3.000.000.000 del DM.585/94, ed ancora perché non dovute le voci autentica e firma, prestazione per la conciliazione e discussione in pubblica udienza. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda, ovvero, subordinatamente, la determinazione del giusto compenso dovuto. Si costituiva in giudizio il D. che chiedeva il rigetto dell’opposizione, deducendone l'infondatezza. Con sentenza depositata il 22-9-2004 il giudice di pace revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'avv. D.A. della parcella come risultante dalla ottemperanza a quanto indicato in motivazione, compensando tra le parti le spese del giudizio. Avverso la predetta sentenza il D. proponeva appello lamentando che erroneamente il giudice di pace aveva ritenuto applicabile la tariffa professionale di cui al D.M. del 24-11-1990 e lo scaglione tariffario relativo a cause di valore indeterminabile e non quello da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000 che, inoltre, erroneamente aveva escluso la voce opera prestata per conciliazione, non riconosciuto i diritti procuratori per il giudico dinanzi al Consiglio di Stato e ritenuto corrisposto dal L. un acconto di L. 130.000, Chiedeva, pertanto, che in riforma della sentenza venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto con la condanna dell'appellato al pagamento della somma di Euro 2.399,59 — oltre interessi e spese processuali con attribuzione. Si costituiva in giudico L.F. il quale chiedeva il rigetto dell'appello principale e proponeva impugnazione incidentale lamentando che il giudice di pace aveva erroneamente ritenuto congrui gli onorari richiesti nella misura massima e non in quella minima ed inoltre aveva erroneamente riconosciuto la voce discussione in pubblica udienza e quella per autentica di firma. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. 2. Il giudice dell'appello rigettava l'impugnazione osservando che la tariffa applicabile era quella di cui al DM 1990 numero 392 per i diritti procuratori, dovendosi invece per gli onorari far riferimento alla tariffa vigente al momento in cui l'attività era stata portata termine, momento questo identificato con la sentenza di primo grado, cui si riferiva l'attività di cui era stata chiesta la liquidazione. Riteneva poi il giudice d'appello indeterminabile il valore della causa, posto che l'oggetto del giudizio era l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato e non già i consequenziali diritti patrimoniali relativi alla vicenda. In ogni caso non poteva applicarsi lo scaglione tra 1 a 3 miliardi, relativo alla sommatoria dei crediti vantati da tutti ricorrenti, dovendosi invece far riferimento solo al credito vantato dal L. . Infine, la conciliazione aveva avuto luogo solo tra i dipendenti dell'amministrazione e nessuna prova era stata data in ordine all'attività svolta dall'avvocato. Escludeva poi il giudice d'appello che fossero dovuti diritti procuratori per l'attività svolta davanti al Consiglio di Stato, trattandosi di giurisdizione superiore presso la quale sono dovuti soltanto gli onorari. Quanto infine al versamento dell'acconto, rilevava il tribunale che la circostanza è desumibile dalle deposizioni dei testi che si sono riferiti a tutti i ricorrenti senza eccezioni . 3. Impugna tale decisione l'avvocato D. , che articola otto motivi di ricorso. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Motivi della decisione 1. I motivi del ricorso. 1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce A Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., numero 3, in relazione al DM 24/11/1990 numero 392 e alla tariffa da esso approvata e agli artt. 3, 5, 6, 8, 9, della tariffa approvata con decreto del Ministro di Grafia e Giustizia 5/10/1994 numero 585, della legge 7 novembre 1957, numero 1051. Difetto di motivazione”. Lamenta il ricorrente che il giudice dell'appello, così come quello di primo grado, avevano erroneamente affermato che il giudizio si era concluso con la sentenza del TAR, quando risultava invece dagli atti che il giudizio amministrativo non si è concluso con la sentenza del TAR, ma che vi è stato un appello al Consiglio di Stato, e che solo nel 1997 è stata sottoscritta la transazione con l'amministrazione”. Doveva essere considerata l'attività svolta avanti al Consiglio di Stato, nonché quella svolta per la transazione. Così il ricorrente conclude il motivo Rilevato il difetto di motivazione, vorrà l'Ecc.ma Corte adita dire se in materia di competenze d'avvocato, ai fini della determinazione del momento ultimo dell'attività difensiva, in base al quale ratione temporis applicare la tariffa professionale per la liquidazione degli onorari d'avvocato, debba farsi riferimento unicamente a quello coincidente con la sentenza o la decisione che abbia definito la controversia, ovvero anche al diverso momento in cui l'attività difensiva del professionista sia cessata per transazione o per altro motivo rinuncia al mandato, revoca dello stesso, ect. ”. 1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., numero 3, in relazione al DM 24/11/1990 numero 392 e alla tariffa da esso approvata e agli artt. 3, 5, 6, 8, 9, della tariffa approvata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5/10/1994 numero 585, della legge 7 novembre 1957, numero 1051. Difetto di motivazione”. Era stato documentato che il totale dei pagamenti effettuati ai dipendenti del gruppo di cui fa parte l'intimato, era di oltre 5 miliardi di lire al lordo, così come risulta dai tabulati agli atti di primo grado. Il Giudice di appello, confermando quanto affermato dal Giudice di primo grado, erroneamente assume che il valore della controversia doveva ritenersi indeterminabile e non come ha invece ritenuto l'Avv. D. da 1.000.000.000 a L.3.000.000.000”. Così il ricorrente conclude il motivo La Suprema Corte, rilevato l'evidente difetto di motivazione consistente nella sua totale omissione, o tutt'al più insufficienza o contraddittorietà, che non consente di determinare quale sia la ratio decidendi seguita dal Tribunale, vorrà dire se in materia di competenze di avvocato, nel caso in cui nel giudizio avanti il Giudice Amministrativo la posizione fatta valere sia quella di diritto soggettivo, l'onorario debba essere determinato avendo riferimento al valore del diritto fatto valere, ovvero debbano essere applicati in ogni caso i criteri per la liquidazione di cause di valore indeterminabile”. 1.3 Col terzo motivo di ricorso si deduce Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., numero 3, in relazione al DM 24/11/1990 numero 392 e alla tariffa da esso approvata e agli artt. 3, 5, 6, 8, 9, della tariffa approvata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5/10/1994 numero 585, della legge 7 novembre 1957, numero 1051. Difetto di motivazione”. L'errore in cui è incorso il Giudice d'appello consisteva nel non aver rilevato che, come risultava agli atti, la parcella era stata determinata, avendo riguardo al totale dei compensi erogati al gruppo dei dipendenti e poi, da un lato applicandosi le maggiorazioni previste per i gruppi dai citati DM, e cioè quella del 20% per i primi 10 e del 5% per gli ulteriori 10 ricorrenti e dall'altro dividendosi il risultato per il numero totale dei ricorrenti, secondo uno schema peraltro ritenuto congruo anche in sede di rilascio di parere”. Al L. , quindi, non era stata chiesta una parcella per un valore da 1 a 3 miliardi, ma la sua quota della parcella dovuta per l'intero gruppo. Viene formulato il seguente quesito In ogni caso l'Ecc.ma Corte vorrà precisare se in materia di onorari e competente d'avvocato, in caso di anione collettiva, il valore della controversia vada determinato sulla base della somma dei benefici ottenuti e/o richiesti per il gruppo poi ripartito, cioè diviso per ognuno degli interessati, ovvero debba essere chiesta per ognuno di essi una parcella determinata con riferimento al valore individuale della causa”. 1.4 Col quarto motivo di ricorso si deduce Ulteriore profili di difetto di motivazione in relazione ad un fatto rilevante ai fini del decidere. Violazione dell'art. 360 c.p.c., numero 5, in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. erronea valutazione delle prove in relazione alle risultante istruttorie e ai verbali di causa, con omissione delle risultante di questi ultimi. Difetto di motivazione su di un punto decisivo”. Vi era stata una transazione che risultava dalla delibera del Commissario Liquidatore della USL XX 30/10/1997 numero 150/42, con allegato decreto 28/12/97, nonché dalla delibera 8/4/1999 numero 14/42, con cui si prende atto della sottoscrizione dell'atto di transazione per la definizione della controversia, delegandosi la Regione al pagamento delle somme”. La transazione non poteva avere luogo senza l'intervento dell'Avvocato D. , atteso che egli era comunque investito con mandato della controversia e che non è mai intervenuta una revoca del mandato stesso da parte dei ricorrenti”. 1.5 Col quinto motivo di ricorso si deduce Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., numero 3, in relazione al DM 24/11/1990 numero 392 e al DM 5/10/1994 numero 585, della legge 7 novembre 1957, numero 1051. Difetto di motivazione”. Spetta il compenso anche per l'attività procuratoria svolta avanti al Consiglio di Stato. La circostanza di essere iscritti all'albo dei patrocinanti avanti le Giurisdizioni Superiori non esclude che il professionista debba essere compensato anche per l'attività di procuratore. Viene formulato il seguente quesito L'Ecc.ma Corte, pertanto, rilevato e dichiarato il difetto di motivazione della sentenza qui gravata anche sul punto, vorrà precisare se, in materia di liquidazione della competente professionali dei difensori, il principio per cui nel giudico di cassazione al professionista non vanno liquidati i diritti, debba essere applicabile anche nel giudizio avanti il Consiglio di Stato, nella fase di appello, e quindi anche in quei giudizi a cognizione piena di merito per i quali viene espletata un'attività di procuratore”. 1.6 Col sesto motivo di ricorso si deduce Ulteriore profili di difetto di motivazione in relazione ad un fatto rilevante ai fini del decidere. Violazione dell'art. 360 c.p.c., numero 5, in relazione agli arti. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. erronea valutazione delle prove in relazione alle risultanze istruttorie e ai verbali di causa, con omissione delle risultanze di questi ultimi. Difetto di motivazione su di un punto decisivo”. L'Avv. D. non ha percepito dal sig. L. un acconto di L. 130.000 per l'attività professionale somma che lo stesso opponente dichiara, invece, di aver corrisposto ad una non meglio precisata Commissione di lavoratori . Il Tribunale non poteva che trarre la conclusione che il B. non aveva ricevuto i soldi da tutti i dipendenti essendo stato sostituito come referente. Inoltre, a tutto concedere, il versamento dell'acconto era stato pari a lire cinquantamila e non a centotrentamila. 1.7 Col settimo motivo di ricorso si deduce Violazione dell'art. 360 c.p.c., numero 5, in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. erronea valutazione delle prove in velazione alle risultante istruttorie e ai verbali di causa, con omissione delle risultante di questi ultimi. Difetto di motivazione su di un punto decisivo”. Il Tribunale, infine, non avrebbe dovuto tener conto delle dichiarazioni rese dalla Sig. D.S. . 1.8 Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce Difetto di pronuncia. Ulteriore violazione dell'art. 360 c.p.c., numero 5, in relazione agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. erronea valutazione delle prove in relazione alle risultante istruttorie e ai verbali di causa, con omissione delle risultante di questi ultimi. Difetto di motivazione su di un punto decisivo”. Viene denunciata l'omissione di pronuncia sulla lamentata in appello illegittimità in cui era incorso il Giudice di primo grado quando aveva assunto che agli atti non sarebbe stato depositato il parere di congruità posto a base della richiesta del decreto ingiuntivo poi opposto, quando invece questo era stato depositato in udienza ed era quindi pienamente disponibile”. 2. Il ricorso è fondato quanto al primo ed al terzo motivo, essendo infondati gli altri. 2.1 Il primo motivo è fondato quanto al dedotto vizio di motivazione, posto che appare incontestata l'attività svolta dall'avvocato avanti al Consiglio di Stato, attività per la quale deve essere riconosciuto e liquidato il relativo compenso. Risulta, infatti, che la vicenda si concluse durante la pendenza del giudizio avanti a tale giudice e a tale momento andava valutata e liquidata l'attività svolta dal professionista. 2.2 Il secondo motivo è inammissibile per essere il quesito proposto inconferente rispetto alla doppia ratio decidendi del giudice di appello, che, dopo aver affermato che il valore della causa era indeterminabile, avendo come oggetto l'annullamento dell'atto, ha aggiunto che In ogni caso la pretesa determinazione del valore della controversia come rientrante nello scaglione tariffario da lire 1 miliardo a lire 3 miliardi appare inesatta anche sotto altro profilo, atteso che tale valore, secondo la stessa prospettazione del D. , deriverebbe dalla sommatoria dei crediti vantati da tutti i ricorrenti e non certamente di quelli del solo L. , nei cui confronti è stato chiesto il pagamento con riferimento a tale scaglione tariffario”. 2.3 Il terzo motivo è fondato anche quanto al dedotto vizio di motivazione, posto che il compenso professionale, come da parcella depositata in giudizio, risultava correttamente calcolato con riguardo al totale dei compensi riconosciuti al gruppo di dipendenti assistito con applicazione delle maggiorazione previste dal DM applicabile ratione temporis e ripartendo il risultato pro-quota in relazione al numero degli assistiti. Tale modalità di calcolo è da ritenersi corretta e conforme alla normativa. 2.4 Tutti gli altri motivi sono infondati o inammissibili. Il quarto è infondato perché ha riguardo ad una circostanza rilievo della transazione intervenuta senza la presenza del professionista rispetto alla quale la ratio decidendi è stata nel senso che l'appellante non ha dimostrato di aver prestato alcuna specifica attività per la conciliazione della lite”. Il quinto è infondato quanto al mancato compenso per l'attività procuratoria avanti al Consiglio di Stato in mancanza di prova sulla attività effettivamente svolta al riguardo. Il sesto ed il settimo sono infondati, posto che la circostanza relativa all'importo dell'acconto ricevuto sesto motivo attiene alla valutazione delle risultanze probatorie, correttamente operata dal giudice di merito e adeguatamente, seppure sinteticamente, motivata, mentre la valutazione delle dichiarazioni del teste D.S. settimo motivo è stata effettuata nel contesto della complessiva valutazione della prova. Infine, ininfluente ai fini della decisione è l'ultimo motivo attinente alla mancata considerazione del parere di congruità , stante l'avvenuto accoglimento del primo e del terzo motivo che determina la necessità di una nuova valutazione al riguardo. 3. Il ricorso va accolto quanto al primo ed al terzo motivo con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Napoli che si atterrà ai principi affermati e pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.T.M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, respinge gli altri cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altro giudice del Tribunale di Napoli anche per le spese.