Il Consiglio di Stato conferma il no alla sospensione cautelare della mediazione chiesta dall’OUA

Ancora un nuovo tassello nel contenzioso sulla mediazione promosso dall’Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana nei confronti della disciplina della mediazione civile e commerciale e, più in particolare, del decreto ministeriale 180/2010.

Ed infatti, l’ultima puntata” è stata quella relativa alla richiesta di sospensiva del d.m. 180/2010 proposta dall’OUA con motivi aggiunti subito dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina della mediazione operata dal decreto del Fare della scorsa estate. Nessuna sospensione . Dopo che il TAR Lazio il 10 dicembre scorso aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia del regolamento ministeriale per mancanza dei presupposti per l’emanazione dell’ordinanza cautelare, oggi il Consiglio di Stato conferma che non ci sono le condizioni per cambiare opinione sul no alla sospensiva. Il punto centrale della decisione cautelare dei giudici amministrativi è molto semplice e lineare e può essere espresso con le parole del TAR Lazio non esiste nessun pericolo di danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità. Peraltro, secondo il TAR la sospensiva non è il luogo adatto per esaminare funditus tutte le censure mosse alla vecchia e nuova disciplina ed infatti, vi è la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio [e, cioè, quelle apportate dal decreto del Fare, nda ] nella sede propria del merito . Udienza a breve . Oggi il Consiglio di Stato, pur accogliendo l’appello proposto dall’OUA, conferma la posizione del TAR. Ed infatti, l’accoglimento del ricorso è giustificato da ciò che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito ed è proprio per questo e, verosimilmente per l’importanza strategica della mediazione nel quadro della tutela dei diritti che il Consiglio di Stato ha disposto che il TAR Lazio fissi sollecitamente l’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo. In estrema sintesi, quindi, possiamo dire che, per ora, la partita si gioca nel giudizio di merito che, per effetto della decisione del Consiglio di Stato, dovrà essere fissato a breve. Il che, non può che giovare alla mediazione che, peraltro, sta fortunatamente decollando nuovamente un contenzioso sulla mediazione, in fondo, suona come un ossimoro!

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 11 febbraio 2014, n. 607 Presidente Giaccardi - Estensore Sabatino Fatto e diritto Visto l'art. 62 cod. proc. Amm. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati Visti tutti gli atti della causa Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, di Adr Center s.p.a., di Associazione degli avvocati romani, di Associazione Agire e informare e di Unione Nazionale Camere Civili Uncc Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado Viste le memorie difensive Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, Mario Sanino, Luca Tantalo, Giampiero Amorelli, De Notaristefani e l’avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta accoglie l'appello Ricorso numero 544/2014 e, per l'effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.