Lente d’ingrandimento sulla liquidazione degli onorari solo se sono specificate le singole voci della tariffa che si presumono violate

La parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in lede di legittimità.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22311, depositata il 30 settembre 2013. Oggetto di sindacato in sede di legittimità Un avvocato aveva adito il Tribunale per la liquidazione delle proprie spettanze per l’attività professionale giudiziale svolta in favore del convenuto, chiedendo una somma al netto degli acconti ricevuti. Il Tribunale aveva ritenuto che il convenuto non avesse provato la misura degli acconti così come indicata, e che questi ultimi fossero pacifici per un minor ammontare. Contro questa decisione, il convenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che nell’ordinanza impugnata non è stata indicata con precisione la somma dovuta per i diritti relativi a prestazioni effettuate sotto la previgente tariffa professionale e quella spettante per le attività ricadenti sotto la nuova tariffa, né tanto meno, a suo dire, sarebbe stato precisato l’importo riguardante gli onorari, bensì sarebbe stata indicata in maniera forfetaria la somma. Per la Suprema Corte la censura è infondata. quando sono indicati anche i conteggi che rivelino l’inadeguatezza delle somme liquidate. Secondo gli Ermellini, premesso che il Tribunale non ha affatto liquidato in maniera forfetaria gli importi, ma li ha specificati per tipologia, la censura non considera la giurisprudenza di legittimità in base alla quale la parte che impugni per cassazione la sentenza di merito relativa alla liquidazione degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo . Infine, Piazza Cavour ha ricordato che la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione.