Lite tra legale e cliente sulla liquidazione dei compensi e successione di leggi sulle tariffe: quali norme applicare?

Nel caso in esame vanno applicate entrambe come stabilito dalla Cassazione, sez. Lavoro, n. 18920/12 il diritto alle spettanze e le spese di lite per il cautelare ante causam , maturati prima del 25 gennaio 2012, sono liquidati con le vecchie tariffe, la fase di merito, invece, con le nuove perché successiva alla loro entrata in vigore.

L’ordinanza del Tribunale civile e penale di Verona del 17 dicembre 2012, ribadendo l’irretroattività delle nuove tariffe rilevata dalla giurisprudenza minoritaria, ha sollevato il dubbio su quale normativa si debba impiegare nel liquidare giudizialmente sia il compenso richiesto interrogandosi sulla sua congruità che le spese di lite nelle controversie sorte col cliente nel passaggio dal DM 127/2004 al DM 40/2012. La vicenda. Un avvocato vantava un cospicuo credito nei confronti di un cliente per l’assistenza legale fornitagli, interrotta prima dell’entrata in vigore della L. 1/12 e del suddetto decreto. Ne dava ampia prova, anche testimoniale, documentando dettagliatamente le attività svolte e le spese sostenute. Instaurava, perciò, un cautelare ex art. 702 c.p.c., seguito dal giudizio di merito per ottenere la condanna del cliente al saldo delle stesse, oltre che degli interessi e degli oneri accessori di legge. Il G.I. ha proceduto al suddetto doppio vaglio ed ha concluso come in epigrafe. Onere ed opponibilità del contratto col cliente per gli onorari maturati ante riforma. È questo uno dei punti focali del provvedimento. Il G.I. rileva come il regolamento DM 140/12 abbia natura di diritto sostanziale ed imponga che, in assenza di un accordo tra le parti, per calcolare i compensi spettanti al difensore, si debbano applicare i parametri da esso indicati. Non contiene, quindi, norme di diritto transitorio non rinvenibili nemmeno nell’art. 9 che proroga l’applicazione delle tariffe fino al 24 luglio 2012 limitatamente alle liquidazioni giudiziali” . Il criterio ermeneutico contenuto nell’art. 11 preleggi c.c., poi, impone di valutare se la norma nella sua interpretazione retroattiva abbia una ragionevole giustificazione e non incontri limiti in particolari norme costituzionali . Nella fattispecie è esclusa la retroattività della novella è irrazionale, stante l’insorta controversia tra le parti, la possibilità di rinegoziare il contratto fiduciario che li legava, comportando, in generale, un grave nocumento alla parte vittoriosa, al suo avvocato ed al soccombente. In conclusione tali contratti sono stati etero - integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti, e il diritto al pagamento del corrispettivo dell’avvocato è sorto al momento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell’incarico. Questo diritto verrebbe pregiudicato dal nuovo sistema senza che sia ravvisabile nessuna ragione idonea a giustificare l’applicazione retroattiva dello stesso . Congruità del credito e sua liquidazione in base alla previdente normativa. Alla luce di quanto sopra il G.I. ha ritenuto congrua la richiesta avanzata dall’avvocato, confermando la correttezza del loro calcolo in base al DM 127/04, poiché il mandato si era svolto interamente e concluso sotto la precedente disciplina. Confermata l’irretroattività anche per il cautelare, contrasto giurisprudenziale. Ribadendo il suo orientamento costante, confermato anche dalla recente giurisprudenza di merito Tribb. VR n. 291/12, VA decreto n. 1252/12, CR del 27/9/12, GDP SA n. 3629/12 e Sciacca n. 1113/12 e di legittimità C. Cost. n. 78/12 Cass., sez. lav., n. 18920/12 del 5 novembre 2012 , ha escluso la loro retroattività per il principio del tempus regit actum , che, tra l’altro, trova conferma nella scelta del legislatore di ridurre da 4 a 2 i parametri dell’art. 2233 c.c. e da quanto enunciato da questa ultima decisione della S.C. in caso di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio, anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio . Ciò contrasta con l’orientamento, attualmente maggioritario, sancito dal Trib. SI del 27/9/12 dalla Cass. SS.UU. civ n. 18027/12 e 17405 ss., che confermano la loro retroattività a tutte le cause decise dopo il 23/8/12, limitatamente,secondo il G.I., ai mandati non ancora conclusi al 25 gennaio 2012. E per il successivo merito? In questo caso si applicano le nuove essendo successive al 25 gennaio 2012. Si noti che, contrariamente al solito, non è stato liquidato, per questa fase, il forfait del 12,5%.

Tribunale Civile e Penale di Verona, ordinanza 17 dicembre 2012 Giudice Massimo Vaccari Fatto e diritto La domanda della ricorrente, che è diretta ad ottenere la condanna del resistente al paga mento in proprio favore della somma di euro 36.358,80, oltre accessori ed interessi sino al saldo effettivo, a titolo di compenso per le attività difensive giudiziali prestate in favore dello stesso e meglio descritte nel ricorso è fondata e come tale merita di essere accolta. Il ricorrente, infatti, ha fornito prova adeguata di aver svolto le predette attività versando in atti copia degli atti giudiziari che ha redatto in adempimento dei mandati conferitigli dal R La sussistenza e l’entità del credito maturato in capo al ricorrente in relazione alle predette attività è poi comprovata dalle dettagliate note spese, elencanti le singole prestazioni rese e gli importi addebitati per ciascuna di esse a titolo di diritti e onorari, che sono state prodotte come documenti nnumero 1 e 4 e che risultano sotto scritte, evidentemente per accettazione, dal R. sottoscrizione che deve intendersi per tacita mente riconosciuta ai sensi dell’articolo 215, comma 1, numero 1 c.p.c. . A ciò aggiungasi che la teste L. B., sentita nel corso del giudizio cfr. verbale dell’udienza del 13 novembre 2012 , ha dichiarato di essere stata presente allorchè le predette note spese furono sottoposte al resi stente e da lui sottoscritte nonché che egli, in quella occasione, promise che avrebbe provveduto a corrispondere all’Avv. Bonino gli importi in esse indicati. Ciò detto occorre ora stabilire se per determinare l’entità del corrispettivo da riconoscersi all’attore per l’attività prestata in favore del resistente debba applicarsi la tariffa forense d.m. 127/2004 , che è stata abrogata dall’articolo 9 comma 1 del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, o piuttosto il regolamento 140/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Mini stero della giustizia, tra le quali è compresa quella di avvocato, che è entrato in vigore in data 23 agosto 2012, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, primo periodo del d.l. 1/2012. E’ opportuno rammentare che l’articolo 9, comma 1, del predetto decreto legge ha abrogato, con effetto dal 24 gennaio 2012, le tariffe delle professioni regolamentate e che, in sede di conversione, è stato aggiunto un comma, il terzo, che ha previsto che le tariffe vigenti alla data in vi gore del decreto continuassero ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Orbene il regolamento 140/2012, che ha natura di fonte di diritto sostanziale, dal momento che fissa, in difetto di accordo tra le parti, i parametri per la determinazione del compenso spettante al professionista nei confronti del proprio cliente, non contiene norme di diritto transitorio né esse sono rinvenibili nell’articolo 9, se non la già citata proroga dell’applicazione delle tariffe fino al 24 luglio 2012 limitatamente alle liquidazioni giudiziali”. L’articolo 41 del regolamento 140/2012 invece pr vede che ”le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”. Si tratta allora di stabilire quale sia l’ambito di efficacia temporale del nuovo regime dei para metri ed in particolare se esso si applichi anche alle prestazioni professionali svolte, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore, con la precisazione che tale verifica va compiuta in virtù del criterio interpretativo di cui all’articolo 11 disp. prel., che impone di valutare se la norma nella sua interpretazione retroattiva abbia una ragionevole giustificazione e non incontri limiti in particolari norme costituzionali. Ciò detto ad avviso di questo Giudice le disposizioni di diritto sostanziale contenute nel d.l.1/2012 e nel d.m.140/2012 non possono che riferirsi ai rapporti di mandato sorti successivamente al 25 gennaio 2012, data di entrata in vigore del d.l. 1/2012, analogamente a quanto accaduto con l’articolo 2, comma 2 bis, del d.l. 223/2006, che ha introdotto l’obbligo della forma scritta per l’accordo sul compenso del l’avvocato. Depone a favore di tale conclusione innanzitutto la scelta di fondo, compiuta con la riforma, di ridurre a due accordo o, in caso di mancanza o di invalidità di esso, liquidazione giudiziale , rispetto ai quattro originariamente previsti dall’articolo 2233, primo comma, c.c., i criteri di determinazione del compenso del professionista. A ciò si aggiunga che l’articolo 9, comma 4, del d.l. 1/2012 ha posto a carico del professionista alcuni specifici obblighi informativi, primo fra tutti quello di rendere noto al cliente il preventivo di massima, che sono ipotizzabili solo nella fase precedente la conclusione del contratto e non certo rispetto a rapporti iniziati da tempo e tantomeno rispetto a quelli esauriti. Ancora l’applicazione dei parametri ad accordi raggiunti prima del 25 gennaio 2012, e che proseguano dopo tale data, è irragionevole se si considera che tali contratti sono stati etero - integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti, e il diritto al pagamento del corrispettivo dell’avvocato è sorto al mo mento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell’incarico. Questo diritto verrebbe pregiudicato dal nuovo sistema senza che sia ravvisabile nessuna ragione idonea a giustificare l’applicazione retroattiva dello stesso. Per cogliere appieno tale profilo occorre considerare che, avuto riguardo, in particolare, al l’entità dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m.140/2012 e alle norme sanzionatorie, come gli artt. 10 e 4, ultimo comma disposizione che si riferisce alle liquidazioni ai sensi dell’articolo 91 c.p.c. e che riguarda i difensori di entrambe le parti , in esso contenute il nuovo sistema è, nel suo complesso e in astratto, meno favorevole, rispetto a quello previgente, sia per la parte vittoriosa del giudizio che per il difensore di essa che per il soccombente. La predetta conclusione è ancor più inaccettabile nei casi, come quello di specie, in cui il mandato professionale sia stato conferito ed anche interamente eseguito prima della data di entrata in vigore del d.l.1/2012. Infatti se ad essi si applicasse il nuovo sistema, e quindi i parametri, non essendo stata allegata né dimostrata l’esistenza di un accordo scritto sulla entità del compenso, si pregiudicherebbe il diritto di credito del professionista che non solo è sorto ma è addirittura divenuto esigibile prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema. Né, d’altro canto, è in nessun modo pensabile che le condizioni economiche di un rapporto, interrottosi in modo non amichevole, possano essere, di norma, rinegoziate sulla base dei nuovi criteri, per l’intuibile impossibilità per il professionista di ristabilire un contatto con il cliente, nel momento in cui questi ha dimostrato totale indisponibilità a ciò, sottraendosi an che alla richiesta di pagamento del compenso. A conferma di quanto detto vale la pena evidenziare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle recentissime pronunce nnumero 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 abbiano affermato, sia pure con riferimento al diverso problema della applicazione dei parametri alla liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., che, qualora la attività difensiva giudiziale si sia completamente esaurita sotto il vi gore delle tariffe, queste continuino a trovare applicazione. Ciò precisato giova evidenziare come gli importi richiesti dal ricorrente siano congrui e con formi alle previsioni della tariffa forense in vi gore fino al 23 agosto 2012 cosicchè possono riconoscersi per intero. Sull’importo complessivo spettano anche gli interessi di mora al tasso legale dalla data della notifica del ricorso cautelare a quella del saldo effettivo. Passando alla quantificazione delle spese del presente procedimento esse vanno poste a carico del resistente, in applicazione del criterio della soccombenza, anche per quanto riguarda fase cautelare ante causam, e si liquidano come in dispositivo. Alla relativa liquidazione si deve procedere sul la base delle tariffe per quanto riguarda la fase cautelare ante causam, all’esito della quale è stato confermato il decreto emesso inaudita altera parte, e in base ai parametri introdotti dal d.m. 140/2012 per quanto riguarda il presente giudizio. Tale conclusione discende dalle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle recentissime pronunce numero 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 secondo le quali i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto precisato e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia in parte svolta in epoca precedente quanto ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”. A ben vedere la Suprema Corte ha assimilato l’abrogazione del sistema tariffario e la sostituzione di esso con il regime dei parametri all’ipotesi, già esaminata dalla giurisprudenza in passato, della successione delle tariffe professionali forensi e ha quindi ribadito l’orienta mento, ripetutamente espresso sul punto, secondo il quale, tenuto conto del carattere unitario della prestazione difensiva, gli onorari devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale cfr. tra le tante Cass. 19/12/2008 numero 29880 e Cass. 3/8/2007 numero 17059 . E’ evidente poi, che, secondo il giudice di legittimità, il momento in cui l’incarico professionale avente ad oggetto una attività difensiva giudiziale si può considerare concluso è quello immediatamente precedente la decisione o la liquidazione. Si noti poi che, con sentenza del 5 novembre 2012 numero 18920, la Cassazione Sezione Lavoro, ha chiarito quale sia il regime da applicarsi nel caso in cui un grado di giudizio rectius l’attività difensiva ad esso relativa si sia svolto sotto la vigenza del regime tariffario e il grado successivo sotto la vigenza del regime dei parametri, stabilendo che In caso di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio, anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio”. In applicazione di tali principii può pertanto affermarsi che allorquando, come è avvenuto nel caso di specie, la fase cautelare ante causam si sia svolta interamente sotto la vigenza delle tariffe è in base ad esse che va quantificato l’importo da riconoscere al ricorrente a titolo di rimborso delle spese di lite della predetta fase ed esse si liquidano come in dispositivo. Per quanto riguarda invece il presente giudizio di merito il momento in cui si è esaurita l’attività difensiva ad esso relativa corrisponde all’ultima udienza, che si é tenuta successiva mente all’entrata in vigore del d.m. 140/2012, cosicché il compenso per l’intera attività difensiva svolta nel corso di esso va quantificato in base ai parametri, senza tener conto della nota spese depositata dal ricorrente che è stata redatta in base alla tariffa abrogata. Orbene, ai fini di tale liquidazione occorre tener presente che l’entità del credito riconosciuto all’istante rientra nello scaglione delle cause di valore da euro 25.000,01 ad euro 50.000,00 e che è possibile discostarsi dai valori medi di riferimento previsti dalla tabella A Avvocati del regolamento 140/2012, in relazione al predetto scaglione, per le fasi in cui si è svolto il giudizio, in misura pari al 50 %, avuto riguardo alla semplicità delle allegazioni poste a fondamento del ricorso e alle caratteristiche del procedi mento e, per quanto attiene alla fase istruttoria, alla circostanza che si è svolta in un’unica udienza con l’escussione di un solo teste. Il compenso che pertanto spetta all’istante per l’attività svolta nel presente procedimento è di complessivi euro 2.250,00, di cui 600,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 600,00 per la fase istruttoria ed euro 750,00 euro per la fase decisoria. Al ricorrente può anche riconoscersi in via presuntiva un rimborso delle spese quantificabili, in complessivi euro 250,00, di cui 225,00 a ti tolo di ripetizione del contributo unificato e i restanti euro 25,00 per spese di notifica e di scritturazione. P.Q.M. Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, liquida in favore del ricorrente in relazione ai titoli di cui in motivazione i seguenti importi - a titolo di compenso per le prestazioni professionali di cui in motivazione la somma di euro 36.358,80, secondo i dettagli di cui ai documenti 1 e 4, oltre agli interessi di mora al tasso legale, su tale somma, dalla data della notifica del ricorso cautelare a quella del saldo effettivo - a titolo di rimborso delle spese della fase cautelare ante causam la somma di euro 2.972,59, di cui per 899,00 per diritti, 1.500,00 per onorari ed il resto per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, Iva e Cpa - a titolo di rimborso delle spese del presente procedimento, la somma di euro 2.500,00, di cui 2.250,00 per compenso ed il resto per spese, oltre Iva e Cpa.